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E’ illegittima l’esclusione disposta dalla stazione appaltante in ragione dell’omessa produzione...

Pubblicato il 05/07/2010
Pubblicato in: Sentenze
E’ illegittima l’esclusione disposta dalla stazione appaltante in ragione dell’omessa produzione da parte della ditta ricorrente dell'attestato di presa visione degli elaborati progettuali

in assenza di una previsione esplicita, in sede di lettera di invito, delle carenze documentali sanzionabili con l’esclusione, è necessario valutare, alla stregua di un parametro di stampo teleologico, se la singola prescrizione violata risponda ad un interesse apprezzabile della stazione appaltante;

nella specie la mancata allegazione all’offerta dell’attestato comprovante la presa visione degli atti progettuali costituisce una carenza meramente formale essendo incontestato in atti visto che l’attestato è stato in effetti rilasciato dagli Uffici del Comune stesso che ne hanno trattenuto copia;

la sanzione dell’esclusione risulta in definitiva sproporzionata, specie in seno ad una procedura di trattativa privata caratterizzata da un più accentuato tratto di elasticità e rapidità, a fronte di una dimenticanza meramente formale (la produzione dell’attestato) che non ha messo in dubbio il dato, in possesso della stessa amministrazione comunale agli effetti dell’art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’effettivo rilascio dell’attestato e, soprattutto, dell’effettiva presa visione del progetto documentata a mezzo della predetta certificazione;

a cura di Sonia Lazzini
riportiamo qui di seguito la decisone numero 4062 del 25 giugno 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
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