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DURC: se gli enti previdenziali non rispondono, scatta il silenzio assenso

Pubblicato il 21/06/2010
Pubblicato in: Sentenze

DURC: se gli enti previdenziali non rispondono entro 30 giorni, scatta il silenzio assenso

Se su dette richieste si è formato, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007, il silenzio assenso equivalente a certificazione di regolarità contributiva

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 163/2006 e del’art. 6.1., lettere a) e b) del bando di gara, per non avere la controinteressata allegato alla domanda di partecipazione e alla dichiarazione del legale rappresentante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Si sostiene, in particolare, che il bando di gara prevedeva, all’art. 8, che le partecipanti, oltre a rendere una dichiarazione attestante il possesso del requisito di cui alla lettera i) del precitato art. 38, avrebbero dovuto presentare anche il DURC, mentre la controinteressata ha allegato solo due documenti recanti “attribuzione del codice identificativo pratica”.
Si soggiunge che, anche in sede di comprova dei requisiti ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, la controinteressata non avrebbe dimostrato il possesso della regolarità contributiva; infatti, l’unico documento attestante la regolarità contributiva della medesima si riferisce alla data del 29 aprile 2009 (antecedente alla data di pubblicazione del bando) per la posizione INAIL, e alla data del 10 settembre 2009 (antecedente all’aggiudicazione provvisoria) per la posizione INPS.

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

Il motivo non è fondato.
Come ben oppone la difesa della controinteressata non è rispondente che la normativa di gara (art. 8 del bando) prevedesse l’obbligo di allegare alla domanda di partecipazione alla gara il Documento Unico di Regolarità Contributiva, richiedendo invece che “la documentazione di seguito specificata”, tra cui la “documentazione amministrativa” (da inserire nella busta A) “dovrà essere resa in forma di dichiarazione sostituiva di certificazioni e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.”
Orbene, l’aggiudicataria ha presentato dichiarazione di non aver commesso violazioni rispetto alla normativa vigente in materia di regolarità contributiva; l’aver presentato anche due documenti recanti “attribuzione del codice identificativo pratica” costituisce, come a ragione si oppone, un mero surplus documentale, non espressivo del significato attribuitole dalla ricorrente.
Quanto poi alla denunciata circostanza che la documentazione presentata per attestare la regolarità contributiva della CONTROINTERESSATA non fosse idonea a dimostrare il possesso del requisito per tutta la durata della procedura di gara, trattandosi di documentazione intervenuta in data antecedente all’aggiudicazione della gara e in parte perfino prima della pubblicazione del bando, si osserva quanto segue. La controinteressata ha documentato di avere inoltrato due successive richieste di DURC (rispettivamente in data 9 ottobre 2009 e 15 dicembre 2009), che non sono state però esitate dagli enti previdenziali nel previsto termine di trenta giorni; su dette richieste si è formato, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007, il silenzio assenso equivalente a certificazione di regolarità contributiva.

A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 18131 del 16 giugno 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma


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