Riguardo alla domanda risarcitoria, ritiene il Collegio di dichiarare l’inefficacia del contratto. sussistendo tutti i presupposti di cui all’art. 122 del Codice,
innanzitutto la possibilità della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione – avendo questa dimostrato che, a prescindere dalla ambivalenza applicativa della formula matematica di assegnazione del punteggio per la tempistica, sarebbe risultata prima nella nuova graduatoria - nonché quella di subentrare integralmente nel contratto che, stando a quanto dichiarato da parte resistente nell’udienza di discussione, non ha avuto ancora alcun inizio di esecuzione.
Non può di conseguenza, ai sensi dell’art. 124 del Codice, trovare accoglimento la domanda di risarcimento per equivalente presentata dalla società ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza con condanna della società resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi €2000,00(Duemila/00), oltre alla restituzione del contributo unificato.
A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 22693 del 4 novembre 2010 pronunciata dal Tar Campania, Napoli
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