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Dolo di due dipendenti dell’INPS: dovranno restituIre euro 1.161.557

Pubblicato il 14/06/2010
Pubblicato in: Sentenze
Dolo di due dipendenti dell’INPS (con la qualifica di “ispettori di vigilanza”) per irregolarità amministrative rappresentate dall’omessa contestazione di inadempienze contributive: dovranno restituIre euro 1.161.557

Le imputazione riguardano “nell’aver espletato nella maggior parte  dei casi dette ispezioni su loro arbitraria iniziativa e cioè senza un incarico da parte dell’Ufficio competente; nell’aver compilato in modo irregolare i verbali ispettivi; nel non aver contestato/rilevato omissioni contributive delle ditte senza dubbio accertabili in sede di ispezione, ovvero indebite fruizioni da parte delle stesse, di benefici contributivi; nell’aver acriticamente ‘preso atto’ di presunte regolarizzazioni ‘spontanee’ assolutamente illegittime intervenute a ridosso della chiusura dei loro accertamenti, che consentivano alle ditte di fruire di notevoli riduzioni sugli importi addebitabili come sanzioni; nell’aver riconosciuto alle ditte rimborsi non dovuti; nell’avere in buona sostanza concluso gli accertamenti sempre in un’ottica favorevole all’Azienda”.

Gli elementi tipici della responsabilità amministrativa si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo hanno determinato e l'ente che lo ha subito.

il danno rilevante ai fini dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile deve essere certo (cioè il depauperamento patrimoniale deve essersi verificato), attuale (nel senso che deve sussistere sia al momento della proposizione della domanda che al momento della decisione) ed effettivo (cioè il pregiudizio finanziario - patrimoniale non deve essere semplicemente ipotetico), ma non necessariamente anche definitivo (Sez. III centrale, 30 luglio 2002, n.265).

Giova premettere che la condotta dei convenuti è stata già presa in considerazione dal Giudice ordinario in sede di giudizio penale con la sentenza n. 26097/08 del 19 gennaio 2009
con la quale si è ritenuto gli stessi responsabili di associazione a delinquere, corruzione, concussione abuso d’ufficio, falso, ricettazione e rivelazione di segreti d’ufficio, reati connotati dall’elemento soggettivo del dolo.
Nell’occasione, quel Giudice con riferimento alla condotta tenuta dai convenuti nello svolgimento delle loro funzioni, si è espresso nel senso che gli stessi “hanno omesso qualsiasi indagine sulle mansioni di fatto svolte dalle persone inquadrate come collaboratori (e, quindi, come lavoratori autonomi) e sulle modalità di svolgimento delle stesse, nonostante tali elementi costituivano in gran parte gli indici rivelatori nella indagine circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, qualificazione questa che comporta la sottoposizione del rapporto alla Assicurazione Generale Obbligatoria.”   
Anche dalle relazioni redatte a seguito delle contro ispezioni si evincono tutta una serie di elementi che convergono nel delineare l’elemento soggettivo connotante la condotta dei convenuti in termini di dolo.
Infatti, tra le irregolarità riscontrate significanti in tal senso “………non aver contestato/rilevato omossioni contributive delle ditte senza dubbio accertabili in sede di ispezione, ovvero indebite fruizioni da parte delle stesse di benefici contributivi; nell’aver acriticamente preso atto di presunte regolarizzazioni contributive spontanee assolutamente illegittime, intervenute a ridosso della chiusura dei loro accertamenti, che consentivano alle ditte di fruire di notevoli riduzioni sugli importi addebitabili come sanzioni, nell’aver riconosciuto alle ditte rimborsi non dovuti, nell’avere, in buona sostanza concluso gli accertamenti sempre in un’ottica favorevole all’azienda”.
Ciò posto, questo Collegio, pur potendo liberamente apprezzare le risultanze giudiziali richiamate e le relazioni dei controispettori, non ritiene che dagli atti emergano elementi adeguati per poter diversamente opinare circa la natura dell’elemento soggettivo.
Né al fine di addivenire ad un diverso convincimento possono svolgere un ruolo le argomentazioni difensive incentrate sulla l’opinabilità/complessità della materia e ritmi serrati di lavoro, giacché, esse potrebbero condurre ad escludere la sussistenza di colpa grave da parte dei convenuti non l’ipotesi di dolo, affermato in sede penale ed evincibile dalle relazioni controispettive.  
Il Collegio ritiene, pertanto, che nella complessiva vicenda oggetto del presente giudizio, la condotta tenuta dai convenuti nell’espletamento delle proprie funzioni, dalla quale è scaturito un danno erariale quantificato in euro 1.161.557,00, sia stata connotata dall’elemento soggettivo del dolo.

A cura di Sonia LAzzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1186 del 28 maggio  2010 pronunciata dalla LA CORTE DEI CONTI; Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio
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