difetto di motivazione del provvedimento di esclusione dalla gara
La generica formula utilizzata dall’Atac non consente di definire in modo compiuto il provvedimento di esclusione e per tale motivo viola gli artt. 78 e 79 del d. lgs. n. 163/06, che stabiliscono appunto che le stazioni appaltanti debbano comunicare ad ogni concorrente escluso i motivi del rigetto della sua offerta
alcuna norma di legge o del bando di gara preclude la presentazione di offerte da parte di ATI, strutturate come quella appellante (una mandataria e due mandanti con la suddivisone dei compiti indicata nel prodotto atto di impegno ala costituzione del raggruppamento).
Va, quindi, confermato l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara con la precisazione che in alcun modo risulta annullato anche il bando di gara, potendo quindi la procedura proseguire con l’ammissione dell’ATI appellata
Con sentenza n. 3766/09 il Tar del Lazio ha accolto il ricorso proposto dalle società Controinteressata e Controinteressata due avverso il provvedimento di esclusione dalla gara, indetta dall’Atac s.p.a. per la fornitura in opera di componenti HW e SW funzionali alla realizzazione di 29 nuove telecamere digitali con relativo servizio di manutenzione.
L’Atac s.p.a. ha proposto ricorso in appello per i motivi che saranno di seguito esaminati.
Controinteressata e Controinteressata due si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 3448/09 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato?
L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione di un provvedimento di esclusione da una gara indetta dall’Atac, adottato nei confronti dell’Ati tra Controinteressata, Controinteressata tre e Controinteressata due.
Il giudice di primo grado ha ritenuto fondate le censure proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, rilevando che:
- la clausola del bando in questione (che dispone che “in caso di ATI di imprese di tipo verticale … il soggetto mandante dovrà possedere per intero il requisito di cui ai punti 12 e ..”) si presta a diverse interpretazioni anche perché il riferimento al soggetto mandante è utilizzato al singolare, il che non esclude che possa riferirsi, in caso di ATI verticale, alla sola società a cui, nella ripartizione dei compiti, sia stata affidata la realizzazione delle opere civili;
- in caso di ambiguità va privilegiata l’interpretazione che consente la massima partecipazione alla gara;
- la mandante Controinteressata tre è l’impresa in possesso dell’attestazione OG3 alla quale è affidato il compito, all’interno dell’ATI, di realizzare le opere civili previste nel disciplinare.
Atac s.p.a. contesta tali statuizioni, deducendo che:
a) non si tratterebbe di una ATI verticale, ma di una ATI mista, per la quali i requisiti non sono posseduti nelle percentuali richieste dal bando;
b) il ricorso per motivi aggiunti, proposto in primo grado, è irricevibile per tardività, non essendo stato rispettato il termine dimezzato previsto dall’art. 23-bis della l. Tar;
c) non può essere impugnato con motivi aggiunti il bando di gara, che non è atto sopravvenuto rispetto al provvedimento di esclusione.
Il ricorso è privo di fondamento.
L’impugnato provvedimento esclusione dalla gara è stato adottato sulla base della seguente motivazione: “non è stata ammessa codesta costituenda ATI perché non rispetta quanto prescritto al punto 11 del bando di gara in merito ai requisiti di qualificazione”.
Il punto 11 del bando di gara è una clausola articolata, in cui sono previsti diversi requisiti distinti a seconda del tipo di ATI.
La generica formula utilizzata dall’Atac non consente di definire in modo compiuto il provvedimento di esclusione e per tale motivo viola gli artt. 78 e 79 del d. lgs. n. 163/06, che stabiliscono appunto che le stazioni appaltanti debbano comunicare ad ogni concorrente escluso i motivi del rigetto della sua offerta.
La sussistenza del vizio del difetto di motivazione, dedotto dalle imprese con i motivi aggiunti, è confermata dal fatto che nel corso del giudizio sono state fornite dall’Atac più ragioni alternative della causa di esclusione.
Ciò premesso, va comunque rilevato che rispetto al già rilevato difetto di motivazione del provvedimento di esclusione dalla gara, la stazione appaltante ha nel corso del giudizio specificato le ragioni dell’esclusione.
Non si è qui in presenza di un atto di integrazione della motivazione, mai adottato dalla stazione appaltante in sede amministrativa, ma di una difesa svolta in giudizio che può essere valutata ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/90 al solo fine di verificare se il contenuto del provvedimento impugnato non poteva comunque che essere quello dell’esclusione.
Infatti, un provvedimento di integrazione della motivazione può essere adottato dalla sola amministrazione, esulando dalle competenze dei suoi difensori in giudizio, che possono addurre nuovi elementi solo per dimostrare il carattere vincolato del provvedimento e l’evidenza del contenuto – sempre vincolato – del provvedimento adottato e viziato sotto il profilo formale o procedimentale (nella specie, difetto di motivazione).
Le ragioni dell’esclusione, introdotte solo nel corso del giudizio, sono tuttavia valutabili dal giudice nei limiti in cui si è svolto il contraddittorio in primo grado e si rileva che davanti al Tar l’Atac ha dapprima sostenuto che trattandosi di ATI verticale una delle mandanti non aveva l’attestazione OG3 e poi, con l’ultima memoria, ha aggiunto che non si tratterebbe di una ATI verticale, ma di una ATI mista non ammessa (e che –anche se fosse verticale – continuerebbe a mancare l’attestazione per una delle mandanti).
Tali tesi non sono state condivise dal Tar, che ha qualificato l’ATI come verticale e ha ritenuto che l’attestazione OG3 potesse essere posseduta dalla sola mandante incaricata di eseguire le relative opere civili.
Con il ricorso in appello tale statuizione è stata contestata, ma è stata anche fornita una ulteriore (e ancora alternativa) ragione dell’esclusione, consistente nel fatto che in presenza di una ATI mista (ritenuta solo ora ammissibile) i requisiti di partecipazione dovevano essere posseduti in percentuali diverse, come previsto dal bando per le associazioni di imprese di tipo orizzontale nell’ambito dell’ATI verticale.
Si tratta di una ulteriore correzione della motivazione del provvedimento di esclusione, che non può essere consentita in appello stante il divieto di ius novorum, codificato dall’art. 345 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo (cfr., fra tutte, Consiglio Stato , sez. VI, 1 settembre 2009 , n. 5121).
Con riferimento alle censure ammissibili, si osserva che alcuna norma di legge o del bando di gara preclude la presentazione di offerte da parte di ATI, strutturate come quella appellante (una mandataria e due mandanti con la suddivisone dei compiti indicata nel prodotto atto di impegno ala costituzione del raggruppamento).
Inoltre, come rilevato dal Tar, l’art. 11 del bando fa riferimento al soggetto mandante al singolare, dovendo essere interpretato nel senso della legittimità del possesso della qualificazione OG3 in capo alla sola mandante, incaricata di eseguire le opere civili.
Tali considerazioni sono sufficienti per escludere la fondatezza delle tesi sviluppate dalla difesa della stazione appaltante in primo grado per giustificare il provvedimento di esclusione, mentre va ribadita l’inammissibilità di ulteriori questioni attinenti al difetto dei requisiti per una ATI mista, fermo restando che nel caso di specie risultano prevalenti gli elementi di una ATI verticale.
4. Va, quindi, confermato l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara con la precisazione che in alcun modo risulta annullato anche il bando di gara, potendo quindi la procedura proseguire con l’ammissione dell’ATI appellata.
A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 2242 del 21 aprile 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
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