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Difettano pertanto a parere del Collegio gli elementi, di natura obiettiva e documentabile, che l’art. 87...

Pubblicato il 29/10/2010
Pubblicato in: Sentenze

Difettano pertanto a parere del Collegio gli elementi, di natura obiettiva e documentabile, che l’art. 87 del d.lgs. n. 163/2006 definisce per le giustificazioni che può addurre l’impresa che abbia formulato un’offerta anormalmente bassa.

Rammenta invero al riguardo la Sezione che l’insieme delle giustificazioni, che peraltro l’art. 87 del Codice annovera in maniera non tassativa, che un’impresa può addurre a suffragio della sua offerta indubitata di anomalia devono connotarsi per intrinseci caratteri di obiettività e riscontrabilità e possono consistere in specifiche modalità di prestazione del servizio, in originalità delle soluzioni proposte dall’offerente, in condizioni eccezionalmente favorevoli di cui egli goda o in eventuali agevolazioni fiscali o in aiuti di stato.

In ogni caso, giova ribadire, deve trattasi di elementi obiettivi, documentati e pertanto riscontrabili.
La giurisprudenza, del resto, ha già avuto modo di chiarire sul punto che gli elementi invocabili a sostegno di un’offerta anormalmente bassa per essere ritenuti fondati, non devono risolversi in asserzioni meramente apodittiche e/o fare generico riferimento a benefici fiscali e/o contributivi, a favorevoli condizioni di mercato (T.A.R. Marche, 30 novembre 2009 , n. 1427)

L’offerta dell’aggiudicataria,pertanto, essendo notevolmente inferiore, quanto ai servizi a richiesta, ai minimi fissati per la retribuzione oraria sia dal CCNL vigente per il personale impiegato negli istituti di vigilanza privata che da D.M. Lavoro 8.7.2009, infrange l’art. 87 del codice dei contratti, il quale stabilisce che
"Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge".
Sul punto la giurisprudenza predica la stessa inammissibilità delle giustificazioni con cui l’impresa tenti di motivare la violazione dei predetti minimi salariali, avendo condivisibilmente precisato che “In tema di offerte anormalmente basse, l'art. 87, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, va interpretato nel senso che non può aversi l'allegazione da parte delle imprese partecipanti a gare pubbliche di giustificazioni sulla remuneratività dell'offerta riferite alle tariffe sul costo del lavoro, con la conseguenza che le p.a. non possono tenere conto di quelle eventualmente prodotte” (T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. II, 28 novembre 2007 , n. 3223)

A cura di Sonia Lazzini

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