Deve, tuttavia, respingersi la domanda risarcitoria.
Deve, tuttavia, respingersi la domanda risarcitoria.
Non può trovare accoglimento la richiesta di condanna dell’Amministrazione a disporre l’affidamento del servizio in favore della ricorrente quale forma di reintegrazione in forma specifica in quanto l’accertata inattendibilità delle operazioni valutative non consente di considerare provata la spettanza dell’appalto.
L’illegittimità del procedimento di valutazione dell’offerta tecnica consente di riconoscere come provata una penalizzazione della ricorrente in termini di punteggio ma non consente, in questa sede, una quantificazione esatta del pregiudizio patito in misura tale da determinare con certezza un diverso esito concorsuale.
Non trova, altresì, possibilità di accoglimento la domanda di risarcimento per equivalente che parte ricorrente sostiene allegando le spese sostenute per la partecipazione alla gara (versamento in favore dell’Autorità di Vigilanza, costi gestionali interni e di consulenza per l’approntamento dell’offerta).
In disparte l’eccezione di tardività del deposito afferente la pretesa in disamina, sollevata dall’Amministrazione, il pregiudizio lamentato dalla ricorrente, come ha avuto modo di precisare la prevalente giurisprudenza, non è risarcibile all’impresa che si dolga della mancata aggiudicazione in quanto ogni partecipazione a gare di appalto comporta per le imprese partecipanti dei costi che restano in ogni caso a carico delle stesse indipendentemente dall’esito concorsuale.
Si tratta di costi qualificabili come danno emergente unicamente in caso di illegittima esclusione perché solo in tale ipotesi si palesa una lesione del diritto soggettivo della partecipante a non essere coinvolta in inutili trattative (Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2002, n. 4435) mentre in caso di mancata aggiudicazione trovano ristoro mediante il rinnovo delle operazioni di gara residuando la possibilità di un risarcimento per equivalente unicamente nel caso in cui tale rinnovo non sia possibile (Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751)
Per quanto precede il ricorso deve essere accolto quanto alla domanda di annullamento e respinto relativamente alla domanda risarcitoria.
A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1705 del 28 maggio 2010 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano