Deve sussistere un collegamento tra oggetto dell’appalto e criteri valutativi di merito tecnico riferiti al team di progetto
Deve sussistere un collegamento tra oggetto dell’appalto e criteri valutativi di merito tecnico riferiti al team di progetto
la qualità dell’attività oggetto di appalto offerta (progettazione preliminare, definitiva e parzialmente esecutiva di opere edili, strutture statiche, impianti, arredamenti per la ristrutturazione dell’edificio “Ex Camera di Commercio”) è direttamente misurabile in base alla qualità del team di progetto, considerando singolarmente i professionisti e, nel suo insieme, il gruppo proposto, attenendo questi elementi all’organizzazione del lavoro ed alle modalità di svolgimento del servizio.
fuori dai casi di esclusione, non può considerarsi impedito alla stazione appaltante , in fase di selezione dei soggetti , senza che ciò influisca sulla successiva valutazione delle offerte, di prevedere un punteggio per un certo tipo di certificazione. Così circoscritta la norma del disciplinare, essa non è in contrasto con la normativa richiamata.
con il primo motivo gli appellanti lamentano che erroneamente il primo giudice avrebbe respinto il ricorso tendente ad ottenere l’annullamento del bando per mancata indicazione, attraverso la barratura della relativa casella, del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con conseguente lesione dei principi di certezza , di garanzia di parità di trattamento e di trasparenza della procedura.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la decisione di primo grado per non avere accolto il motivo con cui si lamentava l’illegittima commistione, nella valutazione dell’offerta, di requisiti soggettivi di selezione ed elementi oggettivi di valutazione. Secondo gli istanti l’illegittimità si manifesterebbe sotto un triplice profilo: per avere il disciplinare previsto la valutazione del curriculum del direttore dei lavori in fase di selezione; per avere omesso la valutazione del medesimo professionista in fase di valutazione dell’offerta; per avere utilizzato in sede di valutazione dell’offerta il curriculum di figure complementari come i singoli professionisti coinvolti nell’attività
Con l’ultimo motivo gli appellanti censurano il mancato accoglimento della censura incentrata sulla richiesta, da parte del disciplinare, dell’unica certificazione costituita dall’ISO 9000 ai fini della dimostrazione della qualità dell’offerente e dell’attribuzione del relativo punteggio
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato?
Ilprimo motivo deve essere respinto.
La legge di gara è determinata dal complesso delle disposizioni risultanti dal bando, dalla lettera di invito, dal disciplinare, che vincolano non solo i concorrenti, ma anche l’amministrazione appaltante , tenuta alla piena ed integrale attuazione secondo i principi di imparzialità, buon andamento e buona fede (Cons. St. Sez. IV 5.10.2005,n. 5367; Sez. V 12.12.2009, n. 7792).
Il criterio di aggiudicazione applicabile alla gara indetta dalla Provincia di Bolzano , sebbene risultasse non barrata la relativa casella del bando, poteva agevolmente evincersi dal disciplinare, cui il bando rinviava a proposito di numerose informazioni (scaricabile dal sito internet come specificato nel riquadro relativo alle informazioni complementari).
Nel disciplinare è descritta la procedura di valutazione (“B. Valutazione dell’offerta-2° fase”), con indicazione dei criteri della riduzione del corrispettivo della prestazione rispetto alla base d’asta (punti 40) e dell’organigramma (punti 60).
Dalla descrizione delle modalità di selezione poteva pertanto chiaramente evincersi il criterio applicato, dell’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, essendo indicati nel disciplinare di gara gli elementi che caratterizzano tale sistema di scelta rispetto al metodo dell’offerta più bassa.Il primo, invero, prevede, come nella specie, il concorso congiunto, ai fini della valutazione discrezionale dell’offerta, di elementi diversi, variabili secondo l’oggetto del contratto, ed attinenti non solo al prezzo migliore, ma anche ad indici di qualità tecnica volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualità (Cons. St. Sez. V, 9.6.2008, n. 2848).
L’amministrazione , nel rendere noti preventivamente i criteri applicabili alla selezione dell’offerta, ha dato pertanto completa informazione dei criteri di scelta , rispettando i principi di correttezza, trasparenza, imparzialità e di par condicio tra i concorrenti ed assolvendo l’onere di indicare le condizioni di gara, in modo da mettere in grado i partecipanti di formulare la relativa offerta .
Anche il secondo motivo è infondato.
Secondo i principi comunitari ( Corte di Giustizia 24.1.2008 in causa C-532/06) e nazionali (art.42 D.Lgs. n. 163/2006) puntualizzati nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento Politiche Comunitarie del 1 marzo 2007 (confermata dalla circolare del Ministero delle infrastrutture n. 2473 del 16.11.2007) , la rigorosa distinzione tra criteri di idoneità, ovvero di selezione dell’offerente, e criteri di aggiudicazione, ovvero di selezione dell’offerta, anche nell’aggiudicazione di appalti di servizi, deve attuarsi attraverso la valutabilità degli elementi attinenti alla capacità del prestatore (economica, finanziaria e tecnica) di eseguire i servizi oggetto dell’appalto unicamente nella fase di selezione dei concorrenti.
Di qui l’utilizzabilità degli elementi di esperienza, competenza, pregressa realizzazione di lavori dello stesso tipo da parte del prestatore come criteri di selezione ed ammissione alla gara.
Diversamente, la qualità ed il valore tecnico dell’offerta, misurabili prendendo in considerazione il metodo e l’organizzazione del lavoro ovvero la composizione del team proposto per lo svolgimento dello specifico servizio , sono elementi attinenti alle modalità attraverso le quali il prestatore prevede di offrire il servizio e, dunque, riguardano la fase di valutazione dell’offerta.
Di questi principi , ai quali non può che aderire la giurisprudenza più recente (per un’ampia disamina dei diversi orientamenti, Cons. St. Sez. VI, 18.9.2009, n. 5626), ha fatto corretta applicazione l’amministrazione appaltante, esigendo , ai fini della dimostrazione della capacità tecnica del prestatore, il curriculum dell’offerente - direttore dei lavori , onde accertarne “l’esperienza maturata nella progettazione e direzione lavori di opere di edilizia pubblica”(art. 10 A2) del disciplinare), ed ai fini della valutazione dell’offerta, la presentazione dell’organigramma, ossia del gruppo di lavoro incaricato dello svolgimento del servizio con indicazione del nominativo di ciascun tecnico responsabile in relazione ad ogni fase dell’attività e l’ allegazione del relativo curriculum professionale .
L’allegazione del curriculum di ciascun componente del gruppo non contrasta con la facoltà della stazione appaltante di prevedere elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo, anche sulla base del riferimento ad esperienze pregresse, quando ciò serva ad evidenziare la qualità del servizio e non già la capacità tecnica dell’offerente (“nella misura in cui aspetti dell’attività dell’impresa possano illuminare la qualità dell’offerta” Cons. St. Sez. VI, 9.6.2008, n. 2770).Deve, cioè, sussistere un collegamento tra oggetto dell’appalto e criteri valutativi di merito tecnico riferiti al team di progetto. Nel caso di specie, la qualità dell’attività oggetto di appalto offerta (progettazione preliminare, definitiva e parzialmente esecutiva di opere edili, strutture statiche, impianti, arredamenti per la ristrutturazione dell’edificio “Ex Camera di Commercio”) è direttamente misurabile in base alla qualità del team di progetto, considerando singolarmente i professionisti e, nel suo insieme, il gruppo proposto, attenendo questi elementi all’organizzazione del lavoro ed alle modalità di svolgimento del servizio.
Deve, pertanto, convenirsi con quanto affermato dal primo giudice in ordine alla legittimità dell’operato della Provincia attesa la mancanza di confusione tra la fase di selezione degli offerenti e la fase di valutazione dell’offerta.
Anche l’ultimo motivo deve essere respinto.
Invero, il disciplinare non reca limitazioni in merito al riconoscimento della qualità utile ai fini della partecipazione alla gara , secondo il principio del reciproco riconoscimento delle attestazioni delle qualifiche formali e nel rispetto dell’art. 49 della Direttiva n. 2004/18 e dell’art 43 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ in questo senso che l’art. 49 della Direttiva n. 18 del 2004 obbliga le stazioni appaltanti ad ammettere “altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici”.Dall’applicazione di tale principio discende l’illegittimità di un’esclusione dalla gara basata sull’assenza della certificazione ISO 9000 quando sia omessa la verifica dell’equivalenza della certificazione prodotta ( Cons. St. Sez. V, 28.9.2007, n. 5011, Sez. VI, 6.7.2005, n. 3718).
Tuttavia , fuori dai casi di esclusione, non può considerarsi impedito alla stazione appaltante , in fase di selezione dei soggetti , senza che ciò influisca sulla successiva valutazione delle offerte, di prevedere un punteggio per un certo tipo di certificazione. Così circoscritta la norma del disciplinare, essa non è in contrasto con la normativa richiamata.
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 4086 del 25 giugno 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato