DANNO ERARIALE PER AVER L’IMPUTATO favorito l’aggiudicazione di due gare d’appalto
DANNO ERARIALE PER AVER L’IMPUTATO favorito l’aggiudicazione di due gare d’appalto
Diversamente deve essere valutato il danno relativo alla c.d. “perdita di chances”, per avere l’imputato alterato l’andamento di due gare d’appalto.
Il fatto è stato oggetto di condanna penale, che vincola questa Corte (art. 651 c.p.p.), quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
Sotto quest’ultimo profilo, va condivisa la prospettazione di fondo della Procura: non vi è dubbio che il turbamento di una procedura di gara comporti necessariamente un danno, consistente nella non regolare assegnazione dell’appalto o fornitura, secondo quelle che il Legislatore ha ritenuto essere le modalità più adatte ad ottenere il miglior risultato per l’Amministrazione.
La valutazione compiuta dalla legge non può essere lecitamente sostituita dall’opinione (per quanto tecnicamente qualificata, ma) arbitraria di un singolo soggetto, che decida di sostituire la propria volontà a quella della normativa in vigore.
Il danno che ne consegue non può che essere valutato in via equitativa: la Procura lo ha quantificato nel 3% dell’importo totale delle forniture (€ 1.089.000,00), pari a € 32.670,00.
Questa Sezione ritiene però di dover giungere ad una valutazione più modesta della misura del danno, in considerazione delle circostanze emerse dal giudizio penale: alle gare d’appalto partecipavano soltanto due imprese, e pertanto il margine di miglioramento delle condizioni, da conseguire in grazia delle procedure concorsuali, era comunque limitato; il convenuto ha cercato di assicurare la vittoria dell’impresa che riteneva in grado di fornire un prodotto migliore, senza cercare di gravare l’esborso dell’Amministrazione di un margine ulteriore, destinato a perseguire un utile aggiuntivo per sé o per la ditta aggiudicataria.
A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 152 del 7 maggio 2010 pronunciata dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria