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Dall’assodata legittimità del provvedimento di autotutela consegue il rigetto della domanda di

Pubblicato il 02/12/2010
Pubblicato in: Sentenze

Dall’assodata legittimità del provvedimento di autotutela consegue il rigetto della domanda di annullamento e di quella risarcitoria formulata nel presupposto della lesione contra ius degli interessi legittimi incisi dal provvedimento impugnato

Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno da lesione dell’affidamento qualificato riposto dalla società nell’attività procedimentale realizzata dall’amministrazione comunale; nella prospettazione della ricorrente l’amministrazione avrebbe violato gli obblighi di buona fede scaturenti dagli artt. 1337 e 1338 c.c. ritenuti applicabili in via analogica a qualsiasi situazione di contatto procedimentale fra privato e pubblica amministrazione

 

i doveri di solidarietà sociale che traggono fondamento dall’art. 2 Cost., impongono di valutare complessivamente la condotta tenuta dalle parti private nei confronti della p.a. in funzione dell’obbligo di prevenire o attenuare quanto più possibile le conseguenze negative scaturenti dall’esercizio della funzione pubblica o da condotte ad essa ricollegabili in via immediata e diretta; questo vaglio ridonda anche in relazione all’ individuazione, in concreto, dei presupposti per l’esercizio dell’azione risarcitoria, onde evitare che situazioni pregiudizievoli evitabili con l’esercizio della normale diligenza si scarichino in modo improprio sulla collettività in generale e sulla finanza pubblica in particolare.

 

Per respingere la domanda risarcitoria è sufficiente, pertanto, riassumere brevemente il quadro delle norme e dei principi che hanno disegnato il modello della responsabilità provvedimentale della p.a.:

a) pur registrandosi contrasti rilevanti (fra le sezioni unite e l’adunanza plenaria), in ordine alla tematica della c.d. “pregiudizialità amministrativa”, entrambi i giudici della nomofilachia hanno concordato sulla qualificazione della responsabilità civile da illecito provvedimentale in termini di responsabilità extracontrattuale disciplinata dall’art. 2043 c.c.;

b) per accedere alla tutela prevista dall’art. 2043 c.c. è indispensabile, ancorché non sufficiente, che l’interesse legittimo sia stato leso da un provvedimento (o da un comportamento) illegittimo dell’amministrazione reso nell’esplicazione della funzione amministrativa;

c) la lesione deve incidere sul bene della vita finale, che funge da sostrato materiale dell’interesse legittimo, e che non consente di configurare la tutela degli interessi c.d. procedimentali puri, delle mere aspettative o dei ritardi procedimentali (fatta salva l’applicazione dell’art. 2 bis, l. n. 241 del 1990, introdotto dall’art. 7, l. n. 69 del 2009, che, a sua volta, richiama lo schema fondamentale dell’art. 2043 c.c.);

d) nelle ipotesi di responsabilità precontrattuale, sottoposta al sindacato del giudice non è la legittimità dell’esercizio della funzione pubblica cristallizzato nel provvedimento amministrativo, ma la correttezza del contegno negoziale tenuto dall’ente pubblico, durante la fase delle trattative e della formazione del contratto: si è al di fuori, dunque, del procedimento amministrativo ed all’interno delle logiche e dei poteri negoziali, con la conseguente inestensibilità analogica della relativa disciplina;

e) la responsabilità da contatto procedimentale, inoltre, introduce surrettiziamente nell’ordinamento una figura generale di responsabilità da atto legittimo al di fuori dei casi tassativi previsti da singole disposizioni di legge.

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito la decisone numero 8291 del 27 novembre 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

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