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C.St. 23.07.2007 n. 4101

Pubblicato il 09/12/2008
Pubblicato in: Sentenze

a cura di Sonia Lazzini

E’ consentito il recesso di una o più imprese dall’associazione (fuoriuscita di un’impresa da un’a.t.i. e senza l’ingresso, al suo posto, di un’impresa nuova) prima della stipulazione del contratto d’appalto in quanto la stazione appaltante ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell’impresa o delle imprese che restano, specialmente se il proseguimento con una sola delle partecipanti non determini alcun effettivo pregiudizio per gli interessi pubblici
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