C.St. 14.10.2008 n. 4971
L’accoglimento del ricorso non comporta tuttavia il riconoscimento in capo all’appellante del diritto al risarcimento del danno, in osservanza del principio secondo cui non spetta il risarcimento nelle ipotesi nelle quali, a seguito dell’annullamento giurisdizionale degli atti, la pubblica amministrazione debba provvedere alla riedizione della attività amministrativa e alla rinnovazione dei procedimenti secondo i principi contenuti nella statuizione giurisdizionale ed essendo, nella specie, l’annullamento immediatamente satisfattivo e ripristinatorio della situazione lesa, senza che vi sia stata la dimostrazione di ulteriori danni patrimoniali medio tempore verificatisi, attesa la genericità della richiesta e l’assenza di alcun principio di prova in ordine alla sussistenza ed entità del danno.