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C.St. 10.02.2009 n. 756

Pubblicato il 16/02/2009
Pubblicato in: Sentenze
Certificazione di qualità (diversa dall’attestazione Soa): e’ onere della stazione appaltante verificare, eventualmente anche tramite l’accesso ai siti ufficiali degli organismi certificatori, l’effettiva vigenza degli attestati e dei documenti presentati in sede di gara, pertanto l’omissione della semplice verifica indicata rende illegittima l’impugnata esclusione

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo avverso un’ esclusione basata sull’asserzione che l’appellante non aveva rispettato il disposto di cui ai punti 7.1. e 8.1. del capitolato d’oneri, che imponeva, a ciascuna delle imprese aderenti al raggruppamento temporaneo, di produrre, a pena di esclusione, copia fotostatica della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000. A giudizio della commissione di gara, infatti, la certificazione di qualità prodotta da una delle imprese facenti parti dell’ATI, rilasciata in data 17/2/2003, non poteva ritenersi idonea, essendo la validità della stessa espressamente subordinata al riesame completo del sistema con periodicità triennale?
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