C.St. 06.02.2009 n. 700
Legittimo provvedimento di annullamento della procedura di gara in autotutela: disponendo, infatti, che l’equivalenza dei prodotti richiesti ai ricambi originali I. fosse da certificare mediante organi accreditati ai sensi della normativa europea, che non esistono, la stazione appaltante ha reso di fatto inapplicabile l’art. 68 comma 13 d.lgs. n. 163 del 2006, in base al quale deve essere assicurata ai concorrenti la facoltà di offrire prodotti equivalenti negli appalti di forniture, e ha così ristretto l’ambito di partecipazione alla gara
non è dubbio che l’art. 9 del capitolato tecnico, con l’introdurre quale elemento dell’offerta (quindi necessariamente da valutare al fine dell’aggiudicazione) quello relativo all’eventuale servizio di manutenzione delle vetture, ha trasformato di fatto l’appalto, nominalmente di forniture, in appalto misto, determinando una obiettiva incertezza nell’oggetto del contratto e alimentando, di conseguenza, la contrazione della partecipazione alla gara.