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Corte Conti Lazio, 12.01.2010 n. 36

Pubblicato il 18/01/2010
Pubblicato in: Sentenze
Responsabilità per danno erariale indiretto: importo da addebitare alla singola persona responsabile  al netto di quanto pagato dell’assicurazione: l’evento dannoso subito dall’Ente e consistente nel detrimento patrimoniale seguito all’esborso pecuniario, infatti, è chiaramente riconducibile alla condotta della convenuta presa in esame nella sentenza di condanna al risarcimento emessa dall’A.G.O..

Conclusivamente, si devono ritenere sussistenti tutti gli elementi integranti la responsabilità amministrativa e, segnatamente, il danno erariale, il rapporto di servizio tra la convenuta e l’ente danneggiato, il nesso di causalità tra la condotta tenuta e i danni subiti dall’ente e, infine, l’elemento soggettivo della colpa grave. Con riferimento alla quota di danno da attribuire alla convenuta, il Collegio, riconosciuta la sussistenza di un fattore concausale, ritiene conforme ad equità determinarla nella misura di 1/6 del valore totale del danno subito dall’ente e, cioè, in euro 270.267,24. (speriamo sia assicurata!_n.d.r.)

il giudizio civile di risarcimento e quello di responsabilità amministrativa per danno erariale si muovono su piani distinti, sia perché finalizzati a regolare rapporti giuridici soggettivamente ed oggettivamente diversi, sia perché diversi sono i parametri normativi di riferimento:in sostanza, la responsabilità civile e quella amministrativa-contabile, pur traendo origine dal medesimo fatto evento (lesioni irreversibili gravemente invalidanti alla minore) si fondano su presupposti e struttura affatto diversi.  

Al riguardo, occorre ricordare come la Corte dei conti sia il "giudice naturale delle controversie nelle materie di contabilità pubblica" (v. Cass. SS.UU. n. 22059/2007), tra le quali si annoverano le controversie relative ai "rapporti interni tra ente pubblico e suo dipendente, coobbligati in solido tra loro, nei casi - come in quello all'esame - di preventiva escussione dell'ente medesimo, da parte del terzo danneggiato" (Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, sent. n. 600 del 26.10.2009).

Connota siffatta giurisdizione esclusiva della Corte dei conti l'autonomia di valutazione dei fatti accertati nel giudizio risarcitorio civile, in ragione della_diversità dei piani sui quali si svolgono il giudizio civile e quello di responsabilità amministrativo contabile, attenendo il primo ai rapporti esterni, tra la P.A. - impersonalmente intesa - ed il privato danneggiato, ed il secondo ai rapporti interni, tra la P.A. medesima ed il suo dipendente, (cfr. Sez. I^ Cont. n. 679/1986);:_ diversità della natura del tipo di responsabilità oggetto dei predetti giudizi, attenendo il primo alla responsabilità extracontrattuale, ed il secondo alla responsabilità contrattuale (cfr. Sez. II^ Cont. N. 107/1972);_diversità dei doveri violati, oggetto specifico dell'accertamento dei ripetuti giudizi, attenendo il primo alla violazione del generale dovere di neminem laedere, ed il secondo alla violazione dei particolari doveri di servizio, propri del convenuto innanzi a questa Corte (cfr. SS.RR. n. 516-A/1986)

Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha, da sempre, escluso che "la sentenza pronunciata nel procedimento civile per il risarcimento del danno, promosso dal danneggiato nei confronti della P.A., (abbia) efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità amministrativa, avanti alla Corte dei conti, ancorché al giudizio civile abbia partecipato il pubblico dipendente, autore del fatto lesivo, convenuto in solido con l'Amministrazione" (cfr. SS.RR. n. 114-A/1971).

La Corte dei conti, quindi, può valutare autonomamente i fatti accertati nel processo civile, proprio perché le sentenze di condanna a carico della P.A. "non esplicano efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità", così che "il giudice contabile può trarre da quel diverso giudizio elementi, (quali) prove testimoniali, consulenze (ecc.), utili a formare il proprio convincimento" (cfr., tra le più recenti, Sez. III^ Centr. App. n. 623/2005 e, in termini, Sez. I^ centr. App. n. 387-/2002).

La vicenda concerne un’ipotesi di danno erariale segnalato dall’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo dopo aver provveduto a risarcire i genitori per i gravissimi danni permanenti (invalidità almeno pari all’80%) subiti dalla figlia al momento del parto e da ricollegarsi al colposo ritardo con cui i sanitari avevano eseguito un parto cesareo da disporsi, invece, in via di massima urgenza._Il risarcimento liquidato dalla predetta ASL (detratto l’ammontare pagato direttamente ai danneggiati dall’assicurazione) e pari a euro 1.621.603,45 è considerato dall’organo requirente danno erariale addebitabile al primario pro tempore (deceduto) del reparto di ostreticia e ginecologia dell’ospedale di Tarquinia (VT) ed al suo aiuto , attuale convenuta_La responsabilità della convenuta e del primario emergerebbe, come precisato dalla perizia collegiale, dal ritardo con il quale veniva eseguito il taglio cesareo -avvenuto solo alle ore 21,22 del 17 gennaio 1994- nonostante che il tracciato cardiotocografico effettuato alle ore 18,30 dello stesso giorno già manifestava l’esistenza di uno stato di sofferenza fetale, per la qual cosa la paziente era stata immediatamente ricoverata e sottoposta alle ore 19,45 all’ulteriore esame di amnioscopia che confermava gli esiti del precedente esame._L’organo requirente ritiene che l’aiuto primario debba rispondere del contestato danno erariale nei limiti di un terzo (pari a euro 540.534,38) essendo evidenti le corresponsabilità sia del primario (deceduto) che della divisione ostetrico-ginegologica di Tarquinia.
Qual è il parere dell’adito giudice della Corte dei Conti?

Preliminarmente si ritiene si esaminare l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa della convenuta sull’assunto della mancanza di un danno erariale definitivamente accertato e di insussistenza di un giudicato in ordine alla presunta responsabilità della convenuta, cui ha fatto seguito la richiesta di sospensione del giudizio. In particolare, si sostiene che essendo pendente il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione a seguito di impugnativa della sentenza della Corte di Appello di Roma, non esisterebbe alcun giudicato dell’A.G.O. che abbia accertato definitivamente una responsabilità dell’odierna convenuta e che abbia definitivamente condannato al pagamento del risarcimento del danno  l’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo.
L’eccezione è infondata e, conseguentemente, la richiesta di sospensione del giudizio non è meritevole di accoglimento.
Per altro verso, occorre evidenziare che il danno rilevante ai fini dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile deve essere certo (cioè il depauperamento patrimoniale deve essersi verificato), attuale (nel senso che deve sussistere sia al momento della proposizione della domanda che al momento della decisione) ed effettivo (cioè il pregiudizio finanziario - patrimoniale non deve essere semplicemente ipotetico), ma non necessariamente anche definitivo (Sez. III centrale, 30 luglio 2002, n.265).
Orbene, nel caso in esame si riscontrano i richiamati requisiti del danno avendo l’Ente già subito il pregiudizio patrimoniale determinato dal risarcimento eseguito in favore dei danneggiati a seguito dell’esito sfavorevole in primo ed in secondo grado della controversia civile. L’alea, peraltro, modesta sull’esito definitivo della controversia per la pendenza del giudizio presso la Corte di cassazione, non si riflette sui requisiti di attualità, certezza ed effettività che il danno emerso presenta.
La difesa della convenuta ha, altresì, formulato l’eccezione di inammissibilità dell’azione di responsabilità amministrativa per inconfigurabilità di dolo o colpa grave. L’eccezione è basata sull’assunto che nell’atto di citazione prodotto dalla Procura attrice con riferimento alla condotta della dott.ssa W. non sarebbe adombrata un’ipotesi di dolo né di colpa grave e ciò in violazione dell’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.20, che limita la responsabilità amministrativa ai fatti commessi in presenza di siffatto elemento soggettivo.
L’eccezione è infondata e come tale va respinta.
Il Collegio rileva, infatti, che il Pubblico Ministero nell’atto di citazione ha ben posto in evidenza, con riferimento alla condotta tenuta dalla convenuta nella vicenda, tutta una serie di aspetti che concorrono a ritenerla connotata dall’elemento soggettivo della colpa grave. In particolare, è stata contestata la mancanza di tempestività nell’avvisare il primario dell’emergenza in atto, e, la decisione di attendere l’arrivo del medesimo senza intervenire direttamente -nonostante l’urgenza del caso lo richiedesse- e la convenuta fosse in possesso della qualifica professionale per eseguire l’intervento chirurgico di parto cesareo.
In tal senso, la Procura attrice ha osservato che pur avendo il primario, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 27 marzo 1969 n.18 in relazione ai periodi di legittima assenza dal servizio, il diritto di intervenire direttamente e di decidere di provvedere alla cura del caso personalmente dopo essere informato dall’aiuto, quest’ultimo non può restare inerte in attesa del primario, in quanto è titolare di un’autonoma posizione di garanzia nei confronti del paziente e deve procedere all’intervento quando questo sia a suo giudizio non ulteriormente procrastinabile.
Non può, quindi, ritenersi da quanto esposto nell’atto di citazione che sia ipotizzata una condotta scevra da colpa grave.
Non meritevole di accoglimento è ritenuta, infine, la richiesta di consulenza tecnica contabile per accertare l’ammontare delle somme dovute dall’Azienda in esecuzione della sentenza n.430/2003 del Tribunale di Civitavecchia, detratto l’ammontare del massimale assicurativo. Il Collegio, infatti, osserva che la correttezza dei conteggi effettuati dalla ASL in esecuzione della sentenza di condanna al risarcimento del danno emessa dall’A.G.O. esula dall’ambito di cognizione del presente giudizio ove questo Giudice è chiamato a pronunciarsi sul danno erariale indiretto emerso nella vicenda e coincidente con il detrimento patrimoniale effettivo subito dall’Ente. L’eventuale erroneità dei conteggi effettuati in esecuzione della sentenza del giudice ordinario, invece, quale notitia damni dovrebbe costituire oggetto di informativa alla competente Procura della Corte dei conti.
l’essenza della responsabilità colposa è sintetizzabile nel riferimento alla prevedibilità dell’evento lesivo e alla sua prevenibilità attraverso l’osservanza della regola cautelare violata. In applicazione del citato assunto, può essere ascritto all’autore a titolo di colpa grave non qualsiasi evento riconducibile causalmente alla condotta trasgressiva, ma solo quello evitabile con la condotta non trasgressiva. Da ciò consegue che l’accertamento relativo ad una fattispecie colposa presenta ineluttabilmente una dimensione ipotetica connessa alla verifica -logicamente successiva a quella già svolta concernente la sussistenza del rapporto causale e affermata alla luce degli esiti delle perizie consulenziali-  della evitabilità dell’evento in presenza di una condotta in linea con la regola cautelare.

A cura di Sonia LAzzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 36  del 12 gennaio 2010 emessa dal Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio
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