Alto Contrasto Reimposta
Iscriviti Area Riservata
Menu
Menu
Stemma

Corte Conti Basilicata, 07.01.2010 n. 1

Pubblicato il 18/01/2010
Pubblicato in: Sentenze
Dispone l’art. 17, comma 30 ter del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, nel testo risultante dalle modificazioni introdotte dall’art. 1 del D.L. n. 103/2009, convertito in legge n. 141/2009, per la parte che qui interessa: “Le Procure della Corte dei Conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge...... Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo.....”._tenendo conto dell’ espressa previsione legislativa dell’obbligo della trasmissione alla Procura della Corte dei Conti dei provvedimenti di riconoscimento di debito, va affermato che la predetta ipotesi rientra appunto tra quelle “fatte salve”,   considerando   anche  che    tra  i     significati     ammissibili dell’espressione  testualmente  usata dal legislatore “sanzionate”, vi sono anche quelli di “sancite” ovvero “approvate”.

La soluzione della prospettata questione, non può prescindere dalla propedeutica ricerca della ratio legis, che va individuata nell’esigenza di impedire che l’iniziativa del P.M. contabile sia arbitraria, sconfinando in atipiche ed inammissibili forme di controllo, invece di essere esercitata “in presenza di fatti o di notizie che facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari ipoteticamente configuranti illeciti produttivi di danno erariale” (in tal senso si era già espressa la Corte Costituzionale con sentenza n. 100/1995). Appare quindi evidente che con la succitata norma il legislatore ha codificato un principio già sancito dalla Corte Costituzionale (oltre alla sentenza innanzi richiamata vedasi anche la n. 104/1989), aggiungendo - ed è questo l’unico vero elemento di novità introdotto dalla norma - la sanzione della nullità degli atti per l’irregolare inizio dell’attività della Procura contabile.

Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di nullità degli atti posti in essere dalla Procura, ai sensi dell’art. 17, comma 30 ter del D.L. n. 78/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, avanzata dalla difesa, sostenendo che la delibera del Consiglio comunale che disponeva il riconoscimento del debito fuori bilancio non sia idonea a costituire una “specifica e concreta notizia di danno”, necessaria per il legittimo inizio dell’attività istruttoria della Procura erariale.

Per un adeguato esame dell’eccezione di nullità sollevata nell’odierna causa, va sottolineato che nella fattispecie all’esame l’attività istruttoria della Procura ha trovato origine nell’esame della delibera n. 39 del 26/6/2003, con cui il Consiglio comunale di Melfi disponeva il riconoscimento di debito fuori bilancio.
Assume rilievo a questo punto l’art. 23 della l.n. 289/2002 che dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle pubbliche amministrazioni siano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti.
Il succitato art. 23 ha anche superato il vaglio di costituzionalità con la sentenza n. 64/2005, e, nell’occasione, il Giudice delle leggi ha avuto modo di precisare in ordine ai provvedimenti di riconoscimento    di    debito,   che    essi  sono   “una    tipologia     di provvedimento  indice  di  possibili patologie   nell’ordinaria  attività di gestione”.
Orbene, nella misura in cui è lo stesso legislatore ad imporre la trasmissione alla Procura contabile (organo di giustizia preposto alla tutela dell’integrità della finanza pubblica) di un atto ritenuto sintomatico di comportamenti patologici, non vi è chi non veda che l’avvio di un’ istruttoria sulle vicende che hanno originato il debito fuori bilancio, non può certo apparire come un’impropria ed inammissibile forma di controllo generalizzata (per riprendere quanto innanzi detto circa la ratio legis), ma si pone come doveroso approfondimento istruttorio su una notizia che lo stesso legislatore ha qualificato come necessaria di detto approfondimento, diversamente opinando non si capisce a quale fine lo stesso legislatore avrebbe imposto la trasmissione degli atti del tipo all’esame alla Procura contabile.
Pertanto, ricordando che l’art. 17 comma 30 ter della norma all’esame, nel prevedere la necessità di una specifica e concreta notizia di danno per l’utile inizio dell’attività istruttoria, specifica che sono “fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge”, alla luce della surriportata ratio legis e tenendo conto dell’ espressa previsione legislativa dell’obbligo della trasmissione alla Procura della Corte dei Conti dei provvedimenti di riconoscimento di debito, va affermato che la predetta ipotesi rientra appunto tra quelle “fatte salve”,   considerando   anche  che    tra  i     significati     ammissibili dell’espressione  testualmente  usata dal legislatore “sanzionate”, vi sono anche quelli di “sancite” ovvero “approvate”.
L’eccezione formulata dalla difesa è quindi da rigettare.

A cura di Sonia LAzzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1 del 7 gennaio 2010 emessa dalla CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA
 Allegati
Scarica


Utilità