No al Termine PERENTORIO per la presentazione delle giustificazione di un’offerta anomala: d’altra parte lo stesso principio del contraddittorio che permea la fase della verifica di anomalia impedisce di accedere a soluzioni rigide che annettano al decorso del termine l’effetto inesorabile ed automatico dell’esclusione dalla procedura, precludendo alla p.a. ogni ulteriore approfondimenti istruttori in merito alla rispondenza, in termini di affidabilità e serietà, dell’offerta alle esigenze perseguite dalla stazione appaltante..
Qual è il parere del Consiglio di Stato avverso un ricorso con < il quale parte ricorrente lamenta che la stazione appaltante, a fronte della mancata tempestiva risposta alla richiesta di chiarimenti e produzioni, ha concesso per due volte un nuovo termine al RTI poi risultato aggiudicatario, in violazione dei principi di continuità dell’azione amministrativa e di tutela della par condicio.>?.
Il mezzo è infondato._La parabola argomentativa svolta dalla parte appellante muove dalla non condivisibile premessa che il termine concesso dall’amministrazione ai soggetti che partecipano alla gara al fine di fornire i chiarimenti ai fini del giudizio di anomalia, abbia carattere oggettivamente perentorio. _In senso contrario a tale prospettazione si deve invece rimarcare che, in assenza di specifica comminatoria in tal senso in seno alla legge ed alla lex specialis, l’amministrazione ha il potere discrezionale di prorogare il termine originariamente concesso ovvero di chiedere ulteriori approfondimenti._ E tanto specie con riguardo al caso in esame, nel quale, in sede di assegnazione iniziale del termine poi prorogato, la p.a. non ne ha intimato la perentorietà, diversamente da quanto occorso per la successiva assegnazione del termine finale poi rispettato dal raggruppamento. (Consiglio di Stato con la decisione numero 1018 del 20 febbraio 2009) Lo trovi nel file C.St. 20.02.2009 n. 1018..doc
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