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Consiglio di Stato 8818 del 13 febbraio 2009, 344 del 5 febbraio 2009 e 8215 del 27 dicembre 2004

Pubblicato il 24/02/2009
Pubblicato in: Sentenze

occorre combattere le aggiudicazioni illegittime e promuovere la concorrenza, in particolare quella transfrontaliera_Poiché l’obiettivo principale della direttiva europea 2007/66/CE (cd direttiva ricorsi che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2009) è quello di migliorare l’efficacia delle procedure di ricorso concernenti l’aggiudicazione di appalti pubblici che rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE , di conseguenza, il Consiglio di Stato, ribaltando un proprio precedente giurisprudenziale (decisione numero 5575 del 23 ottobre 2007 ), sancisce la giurisdizione del giudice amministrativo ( e non più di quello ordinario) per quanto concerne le controversie in materia di Durc [atto di annullamento in autotutela dei DURC negativi a partire dal quale è stata nella specie predicata l’illegittimità dell’aggiudicazione definitiva (oltretutto conseguente a rinegoziazione delle condizioni contrattuali)]

Poiché l'obiettivo delle direttive sugli appalti pubblici è creare un contesto aperto, equo e trasparente in cui le imprese di tutta l'UE possano competere a parità di condizioni, tali direttive «ricorsi» stabiliscono una serie di procedure per le imprese che intendono presentare ricorso contro l'aggiudicazione di un appalto pubblico cui sono interessate. 1.3 Le direttive «ricorsi» perseguono due obiettivi tra loro correlati:

  • fornire uno strumento per costringere i soggetti aggiudicatori a rispettare le direttive
  • fornire uno strumento grazie al quale un offerente che ritenga vi sia stata una violazione delle direttive da parte di un soggetto aggiudicatore possa intraprendere le azioni necessarie per tutelare i propri interessi.

Ritenuta pacifica la devoluzione al giudice ordinario di ogni questione concernente il D.U.R.C., il TAR ha concluso che ad identica conclusione deve pervenirsi nel caso di rettifica (o di autotutela) di tale documento perché anche in tal caso non muta la natura del potere, il quale impinge sempre su una situazione soggettiva avente consistenza di diritto soggettivo: che cosa ne pensa il Consiglio di Stato?.

Come è risaputo, con riferimento all’affidamento di lavori, servizi o forniture, il giudice amministrativo è titolare di giurisdizione esclusiva (art. 244, primo comma, d.lgs. 163/2006, già art. 6, primo comma, della l. 2005/2000) e può pertanto compiere, a prescindere dalla consistenza della corrispondente posizione soggettiva, ogni accertamento che gli sia domandato dalla parte per verificare il rispetto dei principi comunitari in materia di concorrenza (tra i quali la regolarità contributiva delle imprese partecipanti). _ Sostenere, in tale contesto, che pur dovendo stabilire della legittimità degli appalti pubblici (e quindi della conformità di questi anche alle regole di derivazione comunitaria), il giudice amministrativo, ancorché domandato dalla parte, non possa spingersi ad accertare la sussistenza o meno di un requisito di partecipazione sol perché questo è attestato dal provvedimento di un’amministrazione (come avviene per il d.u.r.c.), significherebbe limitare irragionevolmente l’ambito della tutela accordata dall’ordinamento anche in violazione dei principi (desumibili dalla direttiva 2007/66/CE) di efficacia e rapidità dei mezzi di ricorso.[ Direttive «ricorsi» efficaci sono parte integrante del diritto degli appalti pubblici, e le modifiche apportate a quelle direttive dalla proposta in esame dovrebbero garantire un migliore funzionamento delle direttive in materia di appalti pubblici]_ Allorché sia a ciò chiamato dalla parte nell’ambito di una procedura pubblica volta all’affidamento di lavori, servizi o forniture, il giudice amministrativo (come del resto potrebbe fare alla stregua dell’art. 8 della l. 1034/1971 se nella materia considerata non gli fosse riconosciuta giurisdizione esclusiva) ben può incidentalmente valutare la sussistenza dei requisiti di partecipazione siano essi o meno attestati da atti della p.a.

Consiglio di Stato con la decisione numero 818 del 13 febbraio 2009, inviata per la pubblicazione in data 17 febbraio 2009

l’assenza di regolarità contributiva quanto al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori è causa di esclusione dalle procedura ad evidenza pubblica ed inoltre, a norma dell’articolo 38 del codice dei contratti, anche circostanza impeditiva della stipulazione del contratto.

il requisito della regolarità contributiva, essendo condizione di partecipazione alla gara, deve essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta e sin dalla data di presentazione dell’offerta.

Né rileva che l’irregolarità si riferisca, come nella specie, ad anni antecedenti a quello in cui l’appalto viene bandito._ Non può infine essere condiviso l’assunto di parte appellante secondo cui era sufficiente la regolarità contributiva in capo alla società consortile, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il requisito in questione non rientra tra quelli speciali attinenti alla capacità tecnica ed economica, ma è invece un requisito generale di carattere morale, che deve essere accertato nei confronti di tutte le componenti soggettive di un dato concorrente

Consiglio di Stato con la decisione numero 344 del 5 febbraio 2009

Osservanza degli obblighi fiscali.

Un’ impresa deve essere in regola con gli obblighi fiscali fin dal momento di presentazione della domanda di partecipazione, sicchè deve esservi necessaria coincidenza cronologica tra correttezza fiscale e partecipazione alla gara, con irrilevanza a tali fini di ogni adempimento tardivo della obbligazione, anche se riconducibile al momento della scadenza del termine del pagamento, attraverso, per esempio, il meccanismo dell’accreditamento con valuta retroattiva

Il rispetto della normativa fiscale, quale requisito della partecipazione alle gare (così come, per esempio, l’adempimento dei doveri previdenziali e assistenziali) è un interesse anche esso ritenuto primario dalla legge, ai fini della individuazione del miglior contraente, compresente unitamente agli altri interessi primari e secondari

Consiglio di Stato con la decisione numero 8215 del 27 dicembre 2004

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