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chiarito che ella fase di valutazione delle offerte l'attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita quando...

Pubblicato il 10/12/2010
Pubblicato in: Sentenze

Passando all’esame del motivo proposto in entrambi gli appelli, si ritiene di dover confermare la statuizione del Tar.

Con riferimento alle gare di appalto, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che nella fase di valutazione delle offerte da parte di una commissione di gara, l'attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro le quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, sia talmente analitica da delimitare il giudizio delle commissione nell’ambito di un minimo ed un massimo di portata

tale da rendere di per sé evidente l’iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico in applicazione di puntuali criteri predeterminati, essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione del punteggio attribuito (Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2005 n. 6759).

Essendo pacifica nel caso di specie l’assenza di sub-criteri o anche di criteri di valutazione sufficientemente dettagliati, la stazione appaltante avrebbe dovuto non limitarsi ad attribuire il mero voto numerico, ma indicare in modo espresso le ragioni del giudizio svolto (cosa fatta solo in sede di rinnovazione del giudizio).

Di conseguenza, a seguito della conferma di tale parte dell’impugnata sentenza, rimangono validi gli atti conformativi adottati dall’Acer in sede di rinnovazione della valutazione, fermo restando che tali atti possono essere oggetto di ulteriore impugnazione.

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 8410 del 3 dicembre 2010 pronunciata dal Consiglio di stato

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