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Avvalimento: la cauzione provvisoria deve essere rilasciata a favore del solo concorrente e presentata dallo stesso

Pubblicato il 08/11/2010
Pubblicato in: Sentenze

Avvalimento: la cauzione provvisoria deve essere rilasciata a favore del solo concorrente e presentata dallo stesso

in caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.i.m., la cauzione provvisoria dovrà essere rilasciata a favore del concorrente e presentata dallo stesso

Afferma, da ultimo, il ricorrente che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara “in quanto la cauzione provvisoria presentata non contiene alcun riferimento alle n. 2 imprese ausiliarie delle quali lo stesso RTI ha inteso avvalersi”: la mancata individuazione, nell’ambito della fideiussione, di tutte le imprese che partecipano alla gara, ivi incluse quelle ausiliarie, si configurerebbe come una carenza di garanzia per la stazione appaltante che contrasterebbe, oltre che con la legge, anche con i principi generali individuati dalla giurisprudenza in tema di gare pubbliche.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

Il rilievo non ha fondamento.
L’art. 1 del disciplinare di gara disponeva, al riguardo, che nella busta B inerente alla documentazione amministrativa “dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione: […] D) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo di gara, costituita secondo quanto specificato all’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto”.
L’art. 12 del capitolato speciale, a sua volta, dopo aver stabilito le modalità e i limiti della cauzione provvisoria richiesta a pena d’esclusione, prevedeva che “in caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.i.m., la cauzione provvisoria dovrà essere rilasciata a favore del concorrente e presentata dallo stesso….Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio non ancora costituito, nelle forme di legge, la cauzione provvisoria, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere intestata a tutte le imprese raggruppande o consorziande, ed essere presentata dall’impresa alla quale sarà conferito il ruolo di Capogruppo-Mandataria”.
Ai sensi della lex specialis, dunque, in presenza di avvalimento la cauzione provvisoria doveva essere rilasciata a favore del solo concorrente e presentata dallo stesso.
Nel caso di specie, pertanto, RTI Controinteressata Italia ha scrupolosamente rispettato la suddetta disposizione, in quanto, trattandosi di un costituendo RTI, ha presentato la cauzione provvisoria sotto forma di polizza fideiussoria rilasciata da Fondiaria S.A.I. spa nella quale quest’ultima aveva correttamente individuato le singole imprese costituende, precisando che il contraente della polizza è “la costituenda A.T.I. formata da Controinteressata Italia S.p.A. (capogruppo mandataria), Controinteressata due S.r.l. (mandante), Controinteressata quattro S.p.A. (mandante), e Controinteressata tre S.r.l. (mandante)”.

A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 5854 del 28 ottobre 2010 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia


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