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Ati verticale e possesso dei requisiti speciali in un appalto di servizi

Pubblicato il 03/02/2010
Pubblicato in: Sentenze

Ati verticale e possesso dei requisiti speciali in un appalto di servizi

il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione all’associazione di imprese, percentuale di esecuzione delle attività e quote di possesso dei requisiti tecnici ed economici deve trovare cittadinanza anche nel settore degli appalti di servizi, al fine di garantire la stazione appaltante in ordine alla effettiva capacità tecnico economica delle imprese aggiudicatarie dei servizi, le quali debbono essere in grado di far fronte alle obbligazioni contrattuali, discendendone che solo ove la singola impresa costituente il raggruppamento sia dotata della capacità economica adeguata alla sua percentuale di partecipazione al raggruppamento, la medesima può adeguatamente adempiere alla prestazione di servizio scaturente dall’aggiudicazione del contratto di appalto.

Basti rammentare che ogni qualvolta il legislatore ha regolamentato l’istituto delle associazioni di imprese ha sempre avuto cura di individuare determinati livelli di qualificazione che sono stati imposti alle imprese componenti il raggruppamento: è fuori dalla logica e dall’impianto normativo del microsistema della qualificazione affermare che il riferimento alle quote delle imprese componenti le ATI è da operarsi con riguardo alle dichiarazioni e non ai requisiti

in materia di servizi “è riconosciuta alle Amministrazioni aggiudicatrici una più ampia discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di capacità tecnica e nella correlazione di questi con l'istituto del raggruppamento di imprese” (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 09 ottobre 2009 , n. 9861).

Posto che, dunque, l’impresa mandante doveva dichiarare di avere realizzato nel triennio un fatturato complessivo non inferiore al 48% dei 6.000.000 di euro fissati dall’art. 12.2.1. del disciplinare e un fatturato in servizi di ristorazione non inferiore nel triennio al 48% di 600.000 euro per ciascuno dei predetti tre esercizi, la predetta impresa doveva essere esclusa per avere invece dichiarato di aver realizzato fatturati notevolmente inferiori sia nel triennio, con riguardo al fatturato globale, che in ciascuno dei predetti tre esercizi con riguardo al fatturato per servizi di ristorazione.

Da quanto rilevato discende la violazione dell’art. 37 del codice appalti e dell’art. 8 del disciplinare di gara per non avere la controinteressata dichiarato il possesso della cucina de qua da parte della mandataria, impresa che avrebbe assunto il servizio di ristorazione e che doveva essere munita del prescritto requisito di idoneità tecnica richiesto dalla lex specialis.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente rubrica violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento, sviamento e violazione del disciplinare e del capitolato.
Assume in sostanza che la controinteressata non avrebbe i requisiti di capacità economica richiesti dalla lex specialis ai fini dell’ammissione alla competizione, evidenziando che il disciplinare di gara la punto 15.2.1. lett. b) imponeva nei concorrenti il possesso di un fatturato globale complessivo nel triennio 2005-2007 non inferiore a 6 milioni di euro ed uno annuo inerente servizi di ristorazione negli ultimi tre esercizi non inferiore a 600.000 euro per ciascun esercizio. Disponeva ancora la norma di gara che in caso di ATI non ancora formalmente costituite i predetti importi dovessero essere posseduti pro quota da ciascuna impresa componente.
Con il secondo mezzo la ricorrente, rubricando le stesse norme e principi di cui al motivo precedentemente scrutinato, si duole del mancato possesso in capo al raggruppamento costituendo controinteressato, anche dei requisiti di ordine tecnico, in quanto l’ati proposta è verticale, avendo le imprese dichiarato che la mandataria “svolgerà la direzione e gestione del servizio di ristorazione, la selezione ed il controllo dei fornitori, l’approvvigionamento delle derrate” mentre la mandante “svolgerà le selezione ed assunzione del personale, le operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione delle strutture”.
Ergo, la mandataria assume il servizio di ristorazione in senso stretto, mentre la mandante compiti accessori di selezione del personale e pulizia e sanificazione.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

Fondati e assorbenti appaiono i prime due motivi di ricorso, dedotti in linea dichiaratamente principale
Ora, la mandante dichiarava di partecipare al raggruppamento futuro in ragione del 48%, conseguendone che il suo fatturato globale realizzato nel triennio suindicato avrebbe dovuto essere non inferiore ad € 2.880.000 e quello specifico in servizi ristorativi, non inferiore a 288.000 euro, tale essendo il risultato dell’applicazione della percentuale del 48% al monte fatturato richiesto per l’impresa singola dal citato punto della legge di gara sia nel triennio che con riferimento a ciascuno dei tre esercizi.
Viceversa, nella documentazione inerente i requisiti tecnico – economici di partecipazione, la controinteressata mandante dichiarava un fatturato globale nel triennio di soli € 1.455.497 e un fatturato in servizi di ristorazione pari nel 2005 a circa 130.000 euro, nel 2006 a circa 147.000 e nel 2007 a circa162.000, importi tutti inferiori a quelli sopra individuati in virtù del calcolo aritmetico appena delineato in relazione alla citata quota di partecipazione della mandante al costituendo rti.
2.2. Il motivo si appalesa fondato siccome supportato da elementi documentali emergenti per tabulas e va pertanto accolto.
Intanto, va posto in luce che risulta fondata in fatto l’asserzione secondo cui la mandante Cooperativa Gran Menù ha dichiarato in gara di aver realizzato nel triennio preso in considerazione dalla lex specialis un fatturato complessivo pari ad € 1.455.497,00 e uno per servizi di ristorazione pari nel 2005 a 129.789,01, nel 2006 a 146.915,91 e nel 2007 a 161.891,95 euro. E’ infatti agli atti (doc. 19 produzione della ricorrente) l’autocertificazione prodotta dalla Gran menù, che riporta i sopra notati importi.
Ne consegue la palese infrazione del punto 15.2.1 lett. b del disciplinare che fissa i requisiti negli importi suindicati (doc. 8 ricorrente). Analoga norma si rinviene all’art. 9 del bando di gara, lett. a) (doc. 7 ricorrente).
Anche il secondo motivo del ricorso può trovare positivo accoglimento
Con il secondo mezzo la ricorrente, rubricando le stesse norme e principi di cui al motivo precedentemente scrutinato, si duole del mancato possesso in capo al raggruppamento costituendo controinteressato, anche dei requisiti di ordine tecnico, in quanto l’ati proposta è verticale, avendo le imprese dichiarato che la mandataria “svolgerà la direzione e gestione del servizio di ristorazione, la selezione ed il controllo dei fornitori, l’approvvigionamento delle derrate” mentre la mandante “svolgerà le selezione ed assunzione del personale, le operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione delle strutture”.
Ergo, la mandataria assume il servizio di ristorazione in senso stretto, mentre la mandante compiti accessori di selezione del personale e pulizia e sanificazione.
Ne conseguiva che il requisito afferente alla disponibilità di una cucina di riserva entro 30 km di piano stradale, richiesta all’art. 11 punto 8 del disciplinare, doveva essere posseduto da quella delle imprese che assumeva l’esecuzione del servizio di ristorazione, ossia dalla mandataria.
La quale ha invece dichiarato di essere priva di tale requisito, indicando che il centro cucina in questione è posseduto dalla mandante.
3.2. Il motivo in disamina è sostenuto da tratti di sicura fondatezza e va pertanto accolto.
Constata il Collegio la fondatezza in fatto del’indicata ripartizione delle attività tra la mandataria e la mandante, essendo agli atti il doc. 11 della ricorrente, recante la dichiarazione in ordine al costituendo raggruppamento, prodotta dalle imprese controinteressate e riportante la suindicata suddivisione dei compiti da cui emerge che il servizio principale di ristorazione veniva assunto dalla mandataria.
Ne discende che era questa a dover dimostrare il possesso del requisito tecnico inerente la disponibilità del centro cucina richiesto al punto 8 del disciplinare.
Viceversa, è dato riscontrare la dichiarazione di cui al doc. 12 della ricorrente, prodotta dalla V s.p.a controinteressata, che attesta “ la disponibilità per tutta la durata dell’appalto, di cuna cucina di riserva, nell’ambito di 30 km dall’Istituto Belletti Bona (…) per il tramite dell’impresa mandante del costituendo raggruppamento R.T.I. Società Cooperativa Sociale di Ristorazione e Servizi gm”.

Merita di essere segnalata la sentenza numero 467  del 29 gennaio 2010 emessa dal Tar Piemonte, Torino ED IN PARTICOLARE IL SEGUENTE PASSAGGIO

Se un’impresa che partecipa in una determinata quota ad un’ATI non possiede poi la qualificazione richiesta dalla legge speciale nella stessa misura, non può garantire l’amministrazione di adempiere correttamente alla sua obbligazione contrattuale, generandosi un’aporia e uno scollamento tra il quantum di partecipazione al raggruppamento e la misura della partecipazione dell’impresa all’esecuzione del contratto di appalto di servizi.
Ragion per cui deve predicarsi anche nel settore dei servizi la cogenza e vigenza del principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento, quote di qualificazione e percentuale di esecuzione dei servizi affidati dalla P.A.

Ed ancora

Non è di ostacolo alla suggerita esegesi il dato meramente formale e non escludente, che l’art. 37, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 impone unicamente, per le ati partecipanti a gare di appalto di servizi, di indicare le parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese associate.
Il principio di corrispondenza sinora illustrato non è infatti escluso dalla predetta disposizione, che non lo bandisce, e origina de plano dall’impianto e dalla ratio del sistema di qualificazione relativo alla figura della ATI.
3.6. Ciò posto sul piano dei principi, rileva inoltre il Collegio che la stessa giurisprudenza invocata dalla ricorrente incidentale, nell’escludere la vigenza del delineato principio di corrispondenza nella materia degli appalti di servizi, fa comunque salvo il potere regolamentare della singola stazione appaltante, che ha ampia facoltà di disciplinare autonomamente il possesso dei requisiti di qualificazione in capo alle singole imprese componenti il raggruppamento (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 09 ottobre 2009 , n. 9861).

A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 467 del 29 gennaio 2010, emessa dal Tar Piemonte, Torino


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