(le sentenze commentate della settimana - a cura di Sonia Lazzini)
Qual è la portata della clausola di una lex specialis di gara che preveda che < L’aggiudicazione del servizio avverrà distintamente per ognuno dei Lotti facenti parte dell’appalto. Ciascun Istituto concorrente non potrà aggiudicarsi più di un Lotto> per quanto concerne la partecipazione alla gara stessa?essendo appunto la gara suddivisa in più lotti, le imprese collegate da un unico centro decisionale, possono comunque partecipare?ovvero la partecipazione distinta di imprese collegate a lotti del tutto diversi e distinti può concretamente ed effettivamente violare la par condicio e la regolarità della gara stessa.?
il divieto di aggiudicazione di più di un lotto non comporta affatto un divieto di partecipazione di un medesimo concorrente per più lotti: e, difatti, è intuitivo che sarebbe stato assurdo escludere dalla gara, in applicazione di detta prescrizione, tutti i concorrenti che partecipassero per più lotti, in un momento – quello dell’ammissione alla gara – in cui non era dato sapere se, quanti e quali concorrenti avrebbero poi ottenuto l’aggiudicazione di ciascun lotto._Pertanto, soltanto nell’ipotesi in cui, all’esito delle aggiudicazioni di gara, si fosse paventata la possibilità di un’aggiudicazione contestuale, il divieto de quo sarebbe venuto in rilievo; e, anzi, era la stessa lex specialis a prevenire tale rischio, disponendo che la Commissione, dopo l’aggiudicazione del primo lotto, avrebbe dovuto omettere di prendere in considerazione le eventuali ulteriori offerte formulate dalla stessa impresa, già aggiudicataria, per i lotti successivi”._In sé quindi, alla luce delle surriferite considerazioni, il divieto di aggiudicazione di più lotti ad uno stesso concorrente non può in alcun modo essere invocato a sostegno della legittimità dell’esclusione della ricorrente dalla gara, essendo prescrizione del tutto estranea alla fase dell’ammissione dei concorrenti alla medesima._ , la conclusione racchiusa nella motivazione del Consiglio di Stato condurrebbe ad attribuire all’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 (2. “Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi”) una portata assai estesa e penetrante (e probabilmente ingiustificamente restrittiva della libertà d’iniziativa economica), fino ad equiparare tout court le imprese collegate alle imprese identiche, prive di una propria identità; mentre la norma si occupa delle imprese collegate solo in relazione all’influenza (potenzialmente distorsiva) della loro presenza nel meccanismo selettivo, influenza che però, nella configurazione concreta della gara, divisa - ai fini della valutazione delle offerte - in lotti, non è facile ravvisare.
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