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anche le associazioni senza scopo di lucro ammesse tra gli operatori economici

Pubblicato il 17/09/2010
Pubblicato in: Sentenze
anche le associazioni senza scopo di lucro ammesse tra gli operatori economici che possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica

L'assenza di fini di lucro non esclude che le associazioni di volontariato possano esercitare un'attività economica, né rileva la carenza di iscrizione alla Camera di Commercio o al registro delle imprese, che non costituiscono requisito indefettibile di partecipazione alle gare di appalto (C.S. 4236/09) né, nella fattispecie, ciò era espressamente stabilito dalle norme di gara.

va considerato che la lex specialis del bando richiedeva espressamente il possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n.163/06 e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa indicati al punto 6 del disciplinare, che risultano possedute dalle controinteressate, mentre non richiedeva l'iscrizione al registro delle imprese, né il possesso di partita Iva e di posizioni Inps ed Inail attive.

Tali previsioni si basano sulla pacifica applicazione della definizione di impresa e di attività economica con riferimento alle norme ed ai principi del trattato CE in materia di concorrenza.

Anche di recente, con sentenza della Corte di Giustizia CE sez. IV 23 dicembre 2009 . C 305/08, è stato ribadito che le disposizioni della direttiva 2004/08 devono essere interpretate “nel senso che consentono a soggetti che non perseguono preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato… di partecipare ad un appalto pubblico di servizi” e che tale direttiva osta all'interpretazione di una normativa nazionale che vieti a soggetti che “non perseguono preminente scopo di lucro di partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico”.
Inoltre, deve essere respinta la censura con la quale si sostiene la mancata iscrizione della Controinteressata due al registro delle persone giuridiche, atteso che nè la lex specialis, né la normativa applicabile al procedimento in esame, impone che il concorrente sia iscritto, come sezione provinciale, al registro delle persone giuridiche.

A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 5956 del 26 agosto 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
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