ammissibile – perché risponde ad un significativo interesse della stazione appaltante – la norma della lex specialis che prescriva, a pena di esclusione, la dichiarazione delle condanne interessate da una causa estintiva del reato
lo scopo è quello di consentire all’Amministrazione la conoscenza di tutti i precedenti penali di coloro che hanno poteri decisionali in seno all’impresa propostasi per l’appalto, anche delle pronunce per le quali si sia registrata l’estinzione del reato
l’estinzione degli effetti penali di una data condotta non fa venir meno il fatto in sé, quale accadimento idoneo a rivelare il grado di affidamento morale e professionale dei soggetti con i quali l’Amministrazione è in procinto di stipulare accordi negoziali
Resta a questo punto da vagliare la censura imperniata sull’illegittimità della stessa normativa di gara, nella parte in cui obbligava i concorrenti ad indicare anche le pronunce penali relative a reati medio tempore dichiarati estinti dall’Autorità giudiziaria e a specificare i provvedimenti in tal senso adottati. Si insiste, in particolare, sull’ininfluenza di tali precedenti quanto all’apprezzamento della moralità professionale dell’impresa, onde del tutto ingiustificato risulterebbe l’onere procedimentale fatto gravare sugli offerenti.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
Non ignora il Collegio quell’indirizzo interpretativo secondo cui dall’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 scaturirebbe l’esonero delle imprese concorrenti dall’obbligo di indicazione delle condanne per le quali sia intervenuta una causa estintiva del reato, per essere le stesse completamente irrilevanti ai fini del giudizio di moralità professionale degli aspiranti contraenti (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 24 giugno 2010 n. 4019). Sennonché, una simile soluzione non tiene conto della circostanza che l’estinzione degli effetti penali di una data condotta non fa venir meno il fatto in sé, quale accadimento idoneo a rivelare il grado di affidamento morale e professionale dei soggetti con i quali l’Amministrazione è in procinto di stipulare accordi negoziali; donde l’adesione all’assunto per cui la clausola di salvezza rappresentata dal richiamo all’art. 445, comma 2, cod.proc.pen. (v. art. 75, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 554/1999 e ora art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006) non si risolve nell’assoluta preclusione della possibilità che l’ente appaltante valuti comunque i fatti materiali sottesi alla pronuncia penale, con il dovere però di un approfondito apprezzamento dei vari aspetti della vicenda, ivi compreso il decorso del termine di legge senza il reiterarsi di analoghe condotte penalmente sanzionate (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 7 giugno 2004 n. 2360), il che rende ammissibile – perché risponde ad un significativo interesse della stazione appaltante – la norma della lex specialis che prescriva, a pena di esclusione, la dichiarazione delle condanne interessate da una causa estintiva del reato, allo scopo di consentire all’Amministrazione la conoscenza di tutti i precedenti penali di coloro che hanno poteri decisionali in seno all’impresa propostasi per l’appalto, anche delle pronunce per le quali si sia registrata l’estinzione del reato (v. Cons. Stato, Sez. V, 12 aprile 2007 n. 1723).
In conclusione, il ricorso va respinto.
A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 509 del 24 novembre 2010 pronunciata dal Tar Emilia Romagna, Parma
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