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ai mandanti non può essere imposto di possedere una percentuale di possesso dei requisiti minimi.

Pubblicato il 31/05/2010
Pubblicato in: Sentenze

ai mandanti non può essere imposto di possedere una percentuale di possesso dei requisiti minimi.

La  richiesta rivolta ad un raggruppamento temporaneo di progettisti di comprovare il possesso in capo a ciascun mandante di una percentuale di requisiti minimi di partecipazione in caso di raggruppamento orizzontale, ovvero riferiti, in caso di r.t.i. verticale, al servizio che si impegna ad eseguire, confligge con l’art. 65, comma 4 del D.P.R. n. 544/1999 recante il Regolamento per l’esecuzione dei lavori pubblici, tuttora in vigore in via transitoria in attesa del varo del nuovo regolamento di cui al Codice dei contratti.

Può ora, seguendosi l’impostazione espositiva anticipata in apertura, procedersi alla disamina del quarto motivo di ricorso, di cui con l’Ordinanza n. 224/2010 la Sezione aveva anticipato una delibazione di sostanziale fondatezza.
Con tale mozzo i deducenti denunciano violazione ed errata applicazione dell’art. 48 del Codice e dell’art. 65 del D.P.R. n. 554/1999 nonché eccesso di potere per aggravamento e sviamento del procedimento, irrazionalità ed ingiustizia manifesta.
Si dolgono al riguardo che con la nota con cui ad avvenuto sorteggio, il r.t.i ricorrente è stato richiesto di comprovare il possesso dei requisii dichiarati, nonché con la nota di comunicazione della sua esclusione, era stato domandato a ciascun componente il raggruppamento di depositare tutta la documentazione comprovante i requisiti di partecipazione. Siffatta richiesta per i deducenti è palesemente illegittima per contrasto con l’art. 65 del D.P.R. n. 554/1999 in ossequio al quale non può, invece, richiedersi ai mandanti di un raggruppamento di professionisti per l’affidamento di servizi di progettazione di possedere una percentuale minima di requisiti.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

La censura, già delibata fondata con l’Ordinanza cautelare, evidenzia tratti di scura fondatezza e va, conseguentemente, accolta.
Riscontra, intanto, il Collegio, la fondatezza in fatto della doglianza, acclarando la veridicità dell’assunto che con la nota di richiesta della documentazione a comprova dei requisiti in data 15.2.2010 prot. 5613 (doc. 5 produz. ricorr.) opportunamente impugnata, il Comune richiedeva i documenti ivi indicati, ossia, per quanto qui di interesse, “ con riferimento al fatturato globale al netto degli oneri fiscali per servizi di architettura ed ingegneri (…) idonea documentazione contabile, se trattasi di altri soggetti” non tenuti alla redazione di bilanci, la relativa produzione “per ciascun componente il raggruppamento” (nota cit., primo capoverso, ad finem).
Con l’impugnata nota di esclusione del 8.3.2010 (doc. 8 ricorr.) l’Ente precisava poi che “relativamente al fatturato globale (…) non è stata prodotta alcuna documentazione riguardante l’ing. Marzio Ricorrente due e il Dott. Sergio Breko, a titolo di comprova degli importi dichiarati”.
La richiesta fondava sulla disposizione di cui a pag. 2, par. Raggruppamenti temporanei o consorzi, del disciplinare agli atti, secondo cui in caso di A.T.I. orizzontale fra i soggetti di cui all’art. 90 del codice dei contratti (tra i quali i professionisti incaricati della progettazione, direzione lavori e affini), al capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti economici e tecnici in una percentuale tra il 40 e il 60%, “fermo restando che la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti costituenti il raggruppamento”. La norma imponeva poi che in caso di r.t.i. verticale ciascun componente possedesse i requisiti riferiti al servizio che si impegnava ad eseguire.
Con i motivi aggiunti depositati il 16.4.2010 i ricorrenti estendono l’impugnazione al disciplinare di gara, precisando all’uopo che “deve considerarsi illegittimo lo stesso disciplinare di gara nella parte in cui, in caso di raggruppamento verticale di concorrenti, richiedeva ad ogni singolo soggetto il possesso dei requisiti (…) riferiti al servizio che si impegnava ad eseguire” (m.a. cit., pagg. 12-13)
Precisa ancora parte ricorrente che la configurazione del raggruppamento effettivamente emergente dagli atti di gara, ad onta dell’autoqualificazione come verticale operata nella domanda di partecipazione, è di tipologia orizzontale, come si desume sia dalla specificazione delle percentuali di partecipazione all’ A.T.I., adempimento riferibile normalmente ad un’A.T.I. orizzontale, sia dalla tipologia dei servizi che ciascun componente dichiarava che di assumere nella “dichiarazione di partecipazione in raggruppamento” (doc. 4 ricorr.) e da cui risulta che tutti i professionisti avrebbero svolto attività di progettazione, tranne gli arch. V. Ricorrente e A.M. Rachetta i cui requisiti non sono stati contestati.
Riscontra il Collegio la veridicità di quest’affermazione, dall’esame della tabella esposta nel predetto doc. 4 e condivide l’assunto circa la sostanziale natura orizzontale del raggruppamento ricorrente, posto che lo stesso ha dichiarato che ogni suo componente avrebbe svolto attività riconducibili alla progettazione, con le uniche due predette eccezioni, non oggetto di contestazione in punto di requisiti.
7.3. Ciò precisato in termini fattuali, ritiene la Sezione che la ricostruita richiesta rivolta ad un raggruppamento temporaneo di progettisti di comprovare il possesso in capo a ciascun mandante di una percentuale di requisiti minimi di partecipazione in caso di raggruppamento orizzontale, ovvero riferiti, in caso di r.t.i. verticale, al servizio che si impegna ad eseguire, confligge con l’art. 65, comma 4 del D.P.R. n. 544/1999 recante il Regolamento per l’esecuzione dei lavori pubblici, tuttora in vigore in via transitoria in attesa del varo del nuovo regolamento di cui al Codice dei contratti.
Ebbene, detta norma disciplina la partecipazione alle gara per servizi afferenti all’architettura e all’ingegneri, dei raggruppamenti temporanei di professionisti e stabilisce che “La stazione appaltante può chiedere, nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 17, comma 1, lettera g ) della legge che i requisiti finanziari e tecnici di cui all'art. 66, comma 1, lettere a ), b ) e d ) siano posseduti in misura non superiore al 60% dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi”.
L’ambito applicativo della disposizione, precisa il Collegio, non è circoscritto ai soli raggruppamenti verticali, od orizzontali, poiché la norma della Legge quadro cui essa rinvia, ossia l’art. 17, comma 1, lettera g ) contempla i raggruppamenti temporanei in generale, a prescindere dalla loro tipologia.
7.4. L’inciso finale dell’art. 65, comma 4 del D.P.R. n. 554/1999 costituisce il parametro normativo di riferimento sul quale il Collegio è investito di misurare la legittimità o meno della riportata norma del disciplinare e delle correlative disposizioni della nota 15.2.2010 di richiesta di comprova dei requisiti nonché della nota di esclusione del 3.3.2010 entrambe impugnate.
Ebbene detta disposizione del Regolamento sui lavori pubblici prescrive che ai mandanti di un r.t.i, sia esso verticale od orizzontale, “non possono essere richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi” fermo restando che essi devono possedere cumulativamente la percentuale dei requisiti che, in aggiunta a quella richiesta al capogruppo, traguarda il 100% dei requisiti stessi.
Fermo il delineato coacervo, tuttavia, ai mandanti non può essere imposto di possedere una percentuale di possesso dei requisiti minimi.
Orbene, dalla rilevata impossibilità di percentualizzare in capo al singolo mandante il possesso dei requisiti minimi della quota non posseduta dal capogruppo, discende pianamente l’illegittimità della denunciata percentualizzazione dei requisiti di capacità economica in capo ai singoli professionisti mandanti del costituendo R.T.I e imposta dall’impugnata nota citata, nonché elevata a motivo di esclusione nella nota di esclusione del 3.3.2010 e contemplata dal disciplinare di gara, che oltretutto risulta specificamente impugnato relativamente alla disciplina del r.t.i. verticale - con i motivi aggiunti del 16.4.2010 come più sopra precisato – in maniera assonante con la qualificazione che il costituendo r.t.i si era data come verticale con la dichiarazione di partecipazione come raggruppamento (doc. 4 ricorrente, cit.).
Ciò che rileva, invero, è il dato che le censurate norme della lex specialis che hanno colorato di illegittimità i conseguenti atti di richiesta di comprova e di esclusione, imponevano a ciascun componente mandante del raggruppamento di comprovare il possesso o di una quota parte di requisiti, ovvero dei requisiti riferiti al servizio che ciascun professionista avrebbe assunto.
7.6. Ritiene conclusivamente la Sezione che è illegittima, per contrasto con la disposizione di cui all’art. 65, comma 4, ultima alinea del D.P.R. n. 554/99 in forza del quale ai mandanti “non possono essere richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi”, la determinazione di esclusione da una gara per l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria, di un raggruppamento di professionisti per non avere ciascuno dei mandanti, comprovato di possedere una data percentuale dei requisiti minimi, essendo, a monte, illegittime quelle prescrizioni della legge di gara che impongano, come nella specie, a ciascuno di essi il possesso di una percentuale di requisiti minimi.
Ne discende l’illegittimità dell’esclusione del r.ti. ricorrente poiché, come si legge nell’impugnata nota di esclusione del 3.3.2010, due di essi (Ricorrente due e Breko) non avevano comprovato il possesso del fatturato globale per la quota parte indicata nella domanda di partecipazione.
Anche il motivo appena scrutinato è, dunque, fondato e va conseguentemente accolto.

A cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 2424 del 21 maggio 2010 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino

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