Alto Contrasto Reimposta
Iscriviti Area Riservata
Menu
Menu
Stemma

accogliere anche l’istanza di risarcimento del danno, disponendo che questo venga ristorato in forma specifica con subentro della ricorrente nella gestione del servizio

Pubblicato il 06/04/2010
Pubblicato in: Sentenze

Considerata la contestuale richiesta di risarcimento del danno, atteso che il servizio ha durata triennale e che lo stesso è stato avviato dalla controinteressata in data 1.7.2009 ed è in corso di svolgimento, il Collegio ritiene di poter accogliere anche l’istanza di risarcimento del danno, disponendo che questo venga ristorato in forma specifica con subentro della ricorrente nella gestione del servizio a decorrere dalla data di deposito della presente decisione.

Per quanto riguarda il servizio pregresso, gestito nelle more dalla Controinteressata, il risarcimento del danno dovrà essere effettuato per equivalente, seguendo il criterio di calcolo suggerito dalla difesa istante nella propria memoria di precisazione delle conclusioni.

Premesso che il margine di guadagno può essere computato nella percentuale, costantemente individuata, del 10% del valore della parte dell’appalto non eseguita e tenuto presente che il valore complessivo dell’appalto de quo è pari ad € 2.448.00,00 per un triennio, pari ad € 69.111,00 per mese, l’amministrazione intimata dovrà provvedere a risarcire alla ricorrente la somma corrispondente al 10% dell’ammontare del valore mensile dell’appalto moltiplicato per il numero dei mesi in cui detto servizio è stato gestito dalla cooperativa Controinteressata, sino al subentro della ricorrente per effetto della presente sentenza, il tutto con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

La ricorrente si è collocata al secondo posto della graduatoria finale e con il gravame proposto ha contestato sia la procedura di gara che la stessa lex specialis ed i criteri di valutazione in essa contemplati, per evidente contrasto con la disciplina normativa in materia di affidamento di servizi di interesse sociale dettata dalla L.r. n. 23/2006, nonché dalla direttiva regionale contenuta nella DGR n. 4189/2007.
L’interesse precipuo della ricorrente, che avanza contestuale istanza di risarcimento del danno, anche in forma specifica mediante subentro nella gestione del servizio, è rivolto in prima istanza all’annullamento dell’atto di aggiudicazione disposto a favore della controinteressata, con conseguente subentro nella gestione del servizio ed in via subordinata, qualora le illegittimità rilevate coinvolgessero l’intera procedura di gara ed a monte la stessa conformità della lex specialis alla legge regionale, all’annullamento dell’intera procedura con conseguente obbligo per l’Istituto di procedere all’espletamento di una nuova selezione.
In questi termini si prospetta l’interesse di parte ricorrente alla decisione del presente ricorso e quindi l’ordine secondo il quale andranno esaminate le censure dedotte, atteso che risulta all’evidenza prioritario l’interesse a veder accolte le doglianze proposte avverso l’ammissione della controinteressata alla gara della quale è poi risultata aggiudicataria, nonché avverso la disposta aggiudicazione, onde subentrare, quale seconda classificata, nella gestione del servizio.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

Superata in ogni caso l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’Istituto con riguardo alle censure di cui ai motivi n.2 e 4, in quanto trattasi comunque di profili che, sebbene già conosciuti, si sono rivelati pregiudizievoli degli interessi di parte ricorrente soltanto all’esito della procedura di gara, il Collegio ritiene di poter accogliere il ricorso con riguardo, in via del tutto assorbente rispetto alle ulteriori censure, al primo motivo.
Invero, la lettera di invito richiedeva per la partecipazione alla gara il possesso di determinati requisiti, consistenti, per quanto qui interessa, nel possesso della specializzazione nella realizzazione di servizi infermieristici, di assistenza di base e relativo coordinamento per quanto riguarda l’assistenza e la cura di persona non autosufficienti, con prevalenza di patologie riconosciute alzheimer o demenza senile.
Ne deriva, atteso quanto esplicitamente richiesto dall’Istituto, che i soggetti interessati a partecipare alla gara dovevano in primo luogo dimostrare il possesso di una specifica specializzazione sia per quanto riguarda i servizi infermieristici che per l’assistenza di base ed, in secondo luogo, che detta specializzazione doveva riguardare in particolare soggetti non autosufficienti ed affetti da determinate patologie mentali.
Orbene, premesso che tale prescrizione relativa ai requisiti di ammissione era vincolante per la stessa amministrazione, la quale era pertanto tenuta ad accertare che le ditte da invitare fossero in possesso di tali requisiti, nel caso della cooperativa Controinteressata ciò non è risultato comprovato, quanto meno con riferimento alla specializzazione nello svolgimento di servizi infermieristici rivolti verso soggetti non autosufficienti, affetti da alzheimer o demenza senile.
Come rilevabile dalla documentazione presentata dalla controinteressata (la quale sul punto peraltro non ha opposto alcuna contestazione) non è stato attestato il possesso di tale specializzazione, essendo stato documentato lo svolgimento in assoluta prevalenza di attività consistenti nell’assistenza di base presso centri analoghi.
Escluso che il possesso di una sola tipologia di specializzazione potesse essere sufficiente ai fini dell’ammissione, atteso che la lettera di invito faceva chiaro riferimento al possesso di entrambe le tipologie, ben differenziate fra loro per caratteristiche oggettive delle prestazioni da effettuare nei confronti degli ospiti, è indiscutibile che la controinteressata non è stata in grado di provare il possesso della specializzazione nei servizi infermieristici, né tanto meno che detti servizi fossero diretti a soggetti non autosufficienti (se non per un caso isolato) ed affetti da alzheimer o demenza senile.
Né può essere condiviso l’assunto difensivo delle resistenti, le quali pongono in risalto l’adeguatezza del servizio offerto dalla cooperativa Bramatose con riferimento al servizio infermieristico, adeguatamente organizzato in rapporto alle esigenze specifiche della Residenza Giubileo, che richiedeva quantitativamente in misura prevalente servizi di assistenza di base rispetto a quelli infermieristici, con la presenza di n. 8 infermieri previsti in organico.
Una tale prospettazione sposta infatti la valutazione dei requisiti di ammissione ad una fase successiva che riguarda invece il contenuto della proposta formulata dalla cooperativa per la gestione del servizio.
In realtà, la specializzazione era richiesta quale requisito di ammissione per poter partecipare alla gara e quindi per poter formulare, una volta ammessa sulla base dei requisiti posseduti, così come richiesti dalla lettera di invito, una determinata proposta di gestione del servizio, diversamente articolata in servizi infermieristici e di assistenza di base.
In buona sostanza, si trattava di comprovare a monte il possesso di una determinata specializzazione in entrambi i settori, quale requisito indispensabile per poter poi accedere alla gara vera e propria nel cui ambito sarebbe stata valutata l’adeguatezza della proposta presentata, anche con riferimento alla dotazione organica degli infermieri, per la gestione del servizio presso la Residenza Giubileo.
Il possesso della specializzazione nei servizi infermieristici era quindi richiesto proprio per accertare che la cooperativa in gara avesse maturato specifiche esperienze in tale settore, indipendentemente da quello che sarebbe stato poi, nella gestione dell’appalto de quo, il rapporto interno fra servizi di tipo infermieristico e di assistenza di base (con tutte le conseguenze in ordine all’adeguatezza dell’organico proposto).
A ciò si aggiunga l’ulteriore rilievo attinente alle particolari patologie indicate sempre dalla lettera di invito, che quindi ancorava a maggior ragione il possesso della specializzazione di tipo infermieristico per tali malattie riferite ad ospiti non autosufficienti.
Anche tale profilo non è stato documentato dalla controinteressata, per cui l’amministrazione, dovendo attenersi alle prescrizioni circa i requisiti di ammissione da lei stessa indicate, non avrebbe dovuto ammettere alla gara la cooperativa Controinteressata.
Per tali ragioni, assorbenti rispetto ad ogni altra censura, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione disposta a favore della controinteressata.
Considerata la contestuale richiesta di risarcimento del danno, atteso che il servizio ha durata triennale e che lo stesso è stato avviato dalla controinteressata in data 1.7.2009 ed è in corso di svolgimento, il Collegio ritiene di poter accogliere anche l’istanza di risarcimento del danno, disponendo che questo venga ristorato in forma specifica con subentro della ricorrente nella gestione del servizio a decorrere dalla data di deposito della presente decisione.
Per quanto riguarda il servizio pregresso, gestito nelle more dalla Controinteressata, il risarcimento del danno dovrà essere effettuato per equivalente, seguendo il criterio di calcolo suggerito dalla difesa istante nella propria memoria di precisazione delle conclusioni.
Premesso che il margine di guadagno può essere computato nella percentuale, costantemente individuata, del 10% del valore della parte dell’appalto non eseguita e tenuto presente che il valore complessivo dell’appalto de quo è pari ad € 2.448.00,00 per un triennio, pari ad € 69.111,00 per mese, l’amministrazione intimata dovrà provvedere a risarcire alla ricorrente la somma corrispondente al 10% dell’ammontare del valore mensile dell’appalto moltiplicato per il numero dei mesi in cui detto servizio è stato gestito dalla cooperativa Controinteressata, sino al subentro della ricorrente per effetto della presente sentenza, il tutto con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Infine, per quanto riguarda le spese di giudizio, il Collegio ritiene che queste possano essere integralmente compensate con la controinteressata cooperativa Controinteressata, mentre, per quanto riguarda l’amministrazione intimata, seguendo la regola della soccombenza, si dispone che queste gravino a carico dell’Istituto che provvederà a liquidarle a favore della ricorrente nella somma complessiva di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00)

A  cura di Sonia LAzzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1016 del 26 marzo 2010 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia


Utilità