la mera gratuità finanziaria non vale ad assorbire tutte le possibili ragioni di interesse pubblico che inducano, invece, a preferire di esperire una pubblica gara
rientrando siffatta facoltà nella discrezionalità dell’amministrazione che può esser sindacata solo nell’emersione di macroscopici profili di irragionevolezza ed illogicità che nella specie non si ravvisano
la procedura ristretta indetta dall’amministrazione è informata ai principi della pubblicità e della selezione comparativa, essendo previsti unicità del termine finale di partecipazione, requisiti di ammissione, pubblicità, garanzie, cause di esclusione e quant’altro connota le ordinarie procedure ad evidenza pubblica
la questione di diritto da risolvere consiste nell’ammissibilità del sindacato giurisdizionale e nella libertà o meno dell’Amministrazione di indire una gara a fronte dell’offerta di un privato di fornire il medesimo bene in condizioni di sostanziale gratuità;
qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
il gravame, in disparte le questioni di rito, non risulta assistito da sufficiente fumus di fondatezza;
rammentato che per principio generale l' affidamento in concessione di pubblici servizi a trattativa privata, in assenza di specifiche e motivate ragioni che sconsiglino l'utilizzo di procedure concorsuali (T.A.R. Lazio - Latina, 17 gennaio 2000 , n. 1) e che si è affermato che “Anche dopo aver deliberato di ricorrere alla trattativa privata, la p.a. può sempre decidere di non dare corso all'affidamento dell'appalto al concorrente prescelto, non potendosi configurare la sussistenza di un obbligo di conclusione del contratto. La p.a. può decidere, invece, di iniziare una nuova procedura di affidamento ovvero di abbandonare definitivamente l'intenzione di stipulare il contratto, senza che, peraltro, sia necessaria l'esplicitazione delle ragioni di pubblico interesse a giustificazione dell'opzione” (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, 4 maggio 2010 , n. 9354), essendosi addirittura precisato che la libertà di scelta dell’Amministrazione non viene meno neanche nel caso in cui una prima precedente gara sia andata deserta: “una volta andata deserta la gara (comunitaria) bandita sussiste il principio della sostanziale libertà di scelta dell'Amministrazione, in ordine alla modalità di affidamento del servizio, dall'esperimento di una nuova procedura di appalto, alla trattativa privata, all'affidamento in house”(T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II, 28 ottobre 2009, n. 1780);
ricordato, infatti, che il principio generale vigente in materia di contrattualistica pubblica è quello concorsuale, come precisato dal Giudice d’appello, secondo cui “in materia di appalti di lavori, servizi e forniture la scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione mediante trattativa privata (diretta o previa gara informale o indagine di mercato) è sistema eccezionale, derogatorio della ordinaria procedura selettiva di evidenza pubblica, e comporta in ogni caso l'obbligo per la stessa amministrazione di una motivazione congrua e dettagliata, che giustifichi il ricorso a tale sistema” (Consiglio di Stato, sez. V, 31 dicembre 2007 , n. 6797);
tenuto conto, al riguardo, che la procedura ristretta indetta dall’amministrazione è informata ai principi della pubblicità e della selezione comparativa, essendo previsti unicità del termine finale di partecipazione, requisiti di ammissione, pubblicità, garanzie, cause di esclusione e quant’altro connota le ordinarie procedure ad evidenza pubblica (bando di gara agli atti, doc. 6 P.A.);
reputato pertanto il gravame, in disparte le questioni di rito, non assistito da sufficiente fumus di fondatezza;
a cura di Sonia LAzzini
riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4385 del 3 dicembre 2010 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino
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