Al Sig. Amministratore Delegato
Cassa Depositi e Prestiti
ROMA
OGGETTO: Incentivi di progettazione ex art.92 co.5 Dlgs n.163/2006 s.m.i.”
Codesta Spett.le Cassa ha emanato, inizi 2009, una propria circolare con la quale precisa che a decorrere dall’1.01.2009 non ammetterà a finanziamento in materia di incentivi di progettazione somme eccedenti lo 0,50% , assumendo in pratica che con”… la finanziaria 2009, L.n.2 art.18 co.4, si stabilisce che per le opere finite dopo il 31.12.2008 (anche se iniziate in precedenza) o realizzate a partire da gennaio 2009 non può computarsi il 2% dell’opera al personale dipendente ma solo lo 0,50% ”.
Tale assunto non trova giustificazione nella norma e/o nei pronunciamenti della Corte dei Conti, infatti:
A)L’art.92 comma 5 del Dlgs 163/08 e s.m.i. non ha subito mai alcuna riduzione per la prevista percentuale del 2% in favore del personale tecnico interno alle P.A.;
B)L’ultima introdotta distrazione dell’1,50% sull’incentivo, di cui innanzi,recita “… a decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall’art.92,comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture,di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 , n.163, e successive modificazioni,è destinata nella misura dello 0,50% alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell’1,50 %, è versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo” . Che sarebbe un fondo per finanziare le forze dell’ordine e/o armate;
C)Trattandosi di provvedimento nei confronti degli Enti Territoriali con bilancio autonomo, come Comune-Provincie e Regioni, palesemente in contrasto con il dettato della Costituzione Italiana , il Ministro dell’Economia e delle Finanze Tremonti ha emanato una propria Circolare , la n. 36 del 23.12.2008, peraltro riferita a norma abrogata,con la quale al comma 8 ultimo capoverso precisa che “…La disposizione, nella parte in cui prevede la riduzione della percentuale da corrispondere al personale per le predette finalità incentivanti, ha portata generalizzata e opera con riferimento alle pubbliche amministrazioni cui si applica…omissis….gli enti territoriali,gli enti di competenza regionale…omissis… non devono procedere al suddetto versamento. Pertanto si ritiene che le suddette economie di spesa debbano incidere in termini positivi sui rispettivi saldi di bilancio.”
Nel merito della vicenda si rileva che:
la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, nell’adunanza del 23.04.2009 , ha statuito che “…..ai fini della nascita del diritto quello che rileva è il compimento effettivo dell’attività; dovendosi,anzi,tenere conto,per questo specifico aspetto, che per le prestazioni di durata,cioè quelle che non si esauriscono in una puntuale attività,ma si svolgono lungo un certo arco temporale di tempo, dovrà considerarsi la frazione temporale di attività compiuta. Nella situazione appena ipotizzata,quindi,la stazione appaltante, per i compensi da pagare dal 1° gennaio 2009,per la parte residua dello stanziamento utilizzabile,ossia quello al netto delle somme pagate per le attività compiute fino al 31.12.2008, dovrà rimodulare la somma da ripartire e la conseguente misura del beneficio, secondo le nuove disposizioni. In base a quanto fin qui considerato, il significato della disposizione contenuta nel comma 7 bis del D.L.112/2008, convertito dalla Legge 133/2008, va inteso nel senso che il quantum del diritto al beneficio, quale spettante sulla base della somma da ripartire nella misura vigente al momento in cui questo è sorto, ossia al compimento delle attività incentivate, non possa essere modificato per effetto di norme che riducono per il tempo successivo l’entità della somma da ripartire, per cui i compensi erogati dal 1 gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, restano assoggettati alla previgente disciplina, ossia a quella contenuta nell’art.92 comma 5 del codice dei contratti pubblici, prima della modifica apportata con il comma 7 bis, aggiunto all’rt.61 del D.L.25 giugno 2008,n.112,convertito dalla legge 6 agosto 2008,n.133 Nelle Considerazioni esposte è il parere della Sezione. Depositato in Segreteria il 08.05.2009 F.to Il Relatore Ferone - Il Presidente Lazzaro – Il Dirigente Rizzolo.” ( cfr allegato provvedimento).
Per quanto innanzi , nelle more di ulteriori modifiche legislative, a decorrere dall’1.01.2009, non si può che prevedere in materia di LL.PP. nei nuovi quadri economici l’importo dell’incentivo, di cui all’ex art.92 comma 5 Dlgs 163/06 s.m.i., nella misura del 2% con lo 0,50% per le finalità della norma , con il restante 1,50% nelle somme a disposizione , non potendo per le motivazioni esposte 1,50% transitare in altri fondi (leggasi ex art.61 co.17 L.133/08).
Per tutto quanto innanzi , in linea con quanto previsto dalla norma e statuito dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, si invita codesta Cassa DD.PP. ad uniformarsi ,caso per caso, in materia ( ai sensi di legge) all’esclusiva competenza del Dirigente e del RUP delegati alla realizzazione dell’opera.
Assunti diversi , da parte di soggetti incompetenti in materia di LL.PP., circa l’applicazione della nuova normativa in via di abrogazione per “… opere finite dopo il 31.12.2008 (anche se iniziate in precedenza) o realizzate a partire da gennaio 2009 …” non trova riscontro nella norma, nei pareri dell’ANCI, nei pronunciamenti della Corte dei Conti e procura ingiustificato danno ai tecnici incaricati.
Li, 01 giugno 2010
Il Presidente di UNITEL
Arch.Bernardino Primiani
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