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OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ED OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

Pubblicato il 11/12/2014
Pubblicato in: Articoli

Articolo a cura dell'Arch. Malossetti Enrico

Si sta consolidando la convinzione che la scelta del criterio di aggiudicazione non necessiti di alcuna motivazione. Da ultima, la sentenza del Consiglio di Stato n. 3484 del 08/07/2014 massima

1. Nelle gare pubbliche, la scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione di un appalto (tra quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quello del prezzo più basso) costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante che non è censurabile se non per evidente irrazionalità o per travisamento dei presupposti di fatto (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2032 del 15 aprile 2013; n. 148 del 14 gennaio 2013). Né vi è un obbligo di esternare in una specifica e puntuale motivazione le ragioni della scelta operata (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1154 del 26 febbraio 2010).

Pronunce, queste, che non possono non sollevare dubbi proprio in ragione di quei postulati che governano il sistema degli appalti pubblici.

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