Un articolo dell' avv. Alfredo Cincotti.
Una recente pronuncia del Consiglio di Stato ha affermato: “nelle ipotesi in cui il subappalto consente di supplire alla mancanza di un requisito di partecipazione, il nominativo del subappaltatore doveva essere indicato già al momento della presentazione della domanda di partecipazione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2012, n. 5900).
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