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Le sezioni riunite chiariscono i limiti del salario accessorio

Pubblicato il 26/10/2011
Pubblicato in: Articoli

Primo commento alla deliberazione nr. 51 del 2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in tema di tetto al salario accessorio.

Di Marco CATALANO, Procura della Corte dei conti Regione Campania

PREMESSA
Con la decisione nr. 51 del 2011 le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno fatto, forse definitivamente e comunque fino al prossimo intervento a gamba tesa del legislatore, chiarezza sulla interpretazione di una delle disposizioni di cui al d.l. nr. 78 del 2010. Si tratta del comma 2 bis dell’art. 9, aggiunto in sede di conversione, secondo il quale a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
A causa della esistenza di numerosi compensi aggiuntivi che fanno parte dello stipendio del pubblico dipendente, taluni legati a risultati ed altri no, fin dall’inizio della vigenza della norma (1.1.2011) ci si è chiesti la portata effettiva del precetto contenuto nel comma 2 bis.

LA DECISIONE DEL COLLEGIO
In seguito a numerose pronunce di sezioni di controllo regionali, ai sensi dell’art. 17, comma 31 del d.l. nr. 7 del 2009, sono intervenute le Sezioni Riunite a dettare una, per ora, disciplina unitaria della materia e a fornire utili spunti interpretativi alle amministrazioni.
La summa divisio effettuata dalla magistratura contabile è tra compensi accessori destinati ad certam personam e compensi destinati ad incertam personam, intendendosi per persona il dipendente di una singola amministrazione.
Le SSRR ritengono che, qualora il compenso riguardi una categoria predefinita di dipendenti di una singola amministrazione, non si applichi il tetto del comma 2 bis. Al contrario, nel caso di compensi dovuti alla generalità indeterminata dei dipendenti, si applica il suddetto limite
Venendo al particolare, quindi, sono stati esclusi dal novero delle limitazioni i compensi incentivanti attribuiti ai sensi dell’art. 92, comma 5, al personale degli uffici tecnici sia perché destinati solo a costoro sia perché somme che originariamente fanno parte del quadro economico dell’opera; analogamente per i compensi dell’ufficio avvocatura, ex art. 27 CCNL Regioni EELL del 14.9.2000, che sono predeterminati in relazione al quantum e spettano solo a soggetti determinati (e per prestazioni effettivamente svolte).
Diversamente è stato stabilito per gli altri due tipi di compenso accessorio, i proventi delle sponsorizzazioni e i compensi per la lotta alla evasione ICI.
Ora, per quanto riguarda le sponsorizzazioni, l’art. 15, comma 1, lett d) del CCNL Regioni ed EELL prevede che detti proventi siano destinati all’aumento della produttività in generale. Orbene, da questo punto di vista, la decisione non può essere che condivisa dato che si tratta di salario accessorio indeterminato ed indefinito ab origine, dato che dall’inizio non si sa se, quando, e con quale effetto verranno stipulati contratti di sponsorizzazione. Questo è tanto più vero in quanto è lo stesso art. 43 della legge nr. 449 del 1997 a attribuire una parte degli introiti delle effettuande sponsorizzazioni alla incentivazione della produttività del personale, con questo intendendosi tutto il personale.
Per quanto riguarda, invece, l’incentivo per la lotta alla evasione ICI,  sia il comma 57 dell’art. 3 della legge nr. 662 del 1996 che la lett. p) del comma 1 dell’art. 59 della legge nr. 446 del 1997 facultizzano le amministrazione a destinare quota parte delle somme ottenute dalla lotta alla evasione ICI al potenziamento degli uffici tributari. In questo caso se non è determinato il quantum del salario accessorio (potendo, in ultima analisi, non esservi), sono predeterminati i destinatari (uffici tributari del comune). Pertanto il relativo salario accessorio non sarà disposto a favore di tutto il personale dell’ente pubblico, ma solo di quello addetto al servizio tributi in corrispettivo dell’inasprimento alla lotta alla evasione ICI.

LE CONCLUSIONI
Le Sezioni Riunite, in definitiva, hanno collegato il carattere della accessorietà al personale in servizio nella sua globalità Ora, dato che le norme devono essere interpretate logicamente, l’inserimento nel dettato di cui al comma 2 bis della nozione di trattamento accessorio assieme alla riduzione del personale altro non vuol significare che il salario accessorio considerato dal legislatore è solo quello attribuito al personale nella sua interezza.
Di conseguenza anche eventuali altre forme di salario accessorio (ad esempio quello di cui alla lettera k) del comma 1 dell’art. 15 del CCNL cioè, le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17; oppure le somme che vanno versate alla p.a. di appartenenza per incarichi extra di pubblico dipendente senza autorizzazione, art. 53, comma 7, dlgs nr. 165 del 2001) deve essere escluso dal tetto triennale considerato.
Infine, non va tralasciato che la disposizione interpretata dalle Sezioni Riunite non costituisce uno stimolo alla produttività, dacché, ove mai nel triennio considerato venisse contrattato un salario accessorio avente carattere di novità rispetto a quelli esistenti dalla data del 31.12.2010, lo stesso comunque non potrebbe superare l’importo globale a quella data considerata.
E’ evidente, comunque, che la parola fine potrà essere pronunciata solo dal giudice ordinario, cui spetta dettare la regola del caso concreto tra la astrattezza della legge e la situazione di fatto che si è venuta a creare.

 


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