Il nuovo “Federalismo demaniale” e la rilevanza degli uffici tecnici degli enti locali.
Nella G.U. nr. 134 del 10.6.2010 è stato pubblicato il dlgs nr. 85 del 2010, recante norme in materia di federalismo demaniale.
Con questa espressione si intende il fenomeno del trasferimento delle funzioni di gestione di beni, una volta appartenenti al demanio dello Stato, agli enti territoriali e locali, in ossequio al principio di sussidiarietà.
L’articolato normativo (che entrerà in vigore il 26.6.2010) entrerà a regime con i decreti ministeriali che, secondo quanto stabilito, dovranno individuare i beni da trasferire agli enti locali che potranno (anzi dovranno) trovare forme di valorizzazione dei medesimi, posto quanto dispone l’art. 2 comma 4, secondo il quale l'ente territoriale, a seguito del trasferimento, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed e' tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della medesima collettività territoriale rappresentata. Ciascun ente assicura l'informazione della collettività circa il processo di valorizzazione, anche tramite divulgazione sul proprio sito internet istituzionale. Ciascun ente può indire forme di consultazione popolare, anche in forma telematica, in base alle norme dei rispettivi Statuti.
Già da questa lettura è facile desumere la importanza degli uffici tecnici degli enti locali, chiamati al gravoso compito di descrizione e valorizzazione del bene trasferito.
In sostanza il legislatore statale, sull’onda di spinte non necessariamente autonomistiche, ma che hanno alla base il desiderio, da parte di comunità locali, di uno sfruttamento locale di determinati beni di carattere pubblico, ha deciso per un trasferimento agli enti territoriali e a quelli locali.
Tralasciando gli altri e rilevanti aspetti della normativa brevemente esaminata (in tema, ad esempio, di patto di stabilità interno), particolare importanza ai fini della valorizzazione e della successiva programmazione, riveste il successivo art. 5, che prevede il trasferimento di beni del demanio marittimo ed idrico, con conseguente duplice attività: a livello regionale, di programmazione; e a livello locale di valorizzazione e gestione. Sul punto si pensi, ad esempio, alla determinazione dei canoni per la concessione dei beni del demanio marittimo quali le spiagge, i cui termini di scadenza sono stati di recente (d.l. nr. 194 del 2009, art. 1, comma 18) prorogati al 31.12.2015.
Resta da verificare se gli enti locali e territoriali sapranno approfittare della occasione che viene loro fornita dalla attuazione del federalismo in materia di beni dell’ex demanio statale, sottolineandosi ancora una volta l’importanza che, nel settore, rivestirà la figura del tecnico dell’ente, chiamato, a parere dello scrivente, a dare il suo insostituibile contributo in tema di valorizzazione.
Marco Catalano, magistrato della Corte dei conti
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