Salve,
sono il geom. Alessandro Russo del Comune di Prata Sannita (Ce) e vorrei che la nostra Associazione ponesse l’attenzione sul disposto dell’ art. 19 comma 10 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 ( fabbricati non dichiarati in catasto cosiddetti “ fantasma ” ) ai quali è stata attribuita una rendita presunta. E all’ uopo torna utile evidenziare che il predetto articolo “ Art. 19 Aggiornamento del catasto ” prevede, tra l’altro … omissis ….”: 8.
Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.
L'Agenzia del territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni. 12. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.
In tal caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l'Agenzia del territorio procede all'attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma 10. Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano altresì fermi i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia e l’applicabilità delle relative sanzioni. Orbene, la lettura dei commi 8 e 12 del citato articolo 19 che testualmente recita ….”
Restano fermi i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia e l’applicabilità delle relative sanzioni ….. pone in capo ai Comuni il potere – dovere di controllo in materia urbanistico edilizia e l’applicabilità delle relative sanzioni in merito agli ex fabbricati rurali rilevati e ai cosiddetti fabbricati fantasma.
E a questo punto si pongono una serie di problematiche a carico dei Comuni in merito alle consultazioni da effettuare sul portale dell’ Agenzia del Territorio : 1. se e con quale modalità effettuare i controlli tendenti ad accertare sulla base di quale titolo edilizio siano stati costruiti i fabbricati accatastati a partire dal 2007, i rilevati ex fabbricati rurali e i fabbricati fantasma;( lo scrivente, in particolare ha ritenuto di far allegare al deposito del tipo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dalla parte proprietaria nella quale si attesti sulla base di quale titolo edilizio sia stato realizzato l’immobile.
Succede, spesso, però che i soggetti dichiarano che l’immobile è stato realizzato in data antecedente al 1967 ). 2. nel caso il proprietario, o chi per esso, voglia procedere all’ accatastamento del rilevato fabbricato fantasma e/o di altro fabbricato, stante le disposizioni di cui all’ art. 30 comma 8 del D.P.R. n. 380/2010 testualmente recitante … omissis …” 5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune. ….” gli enti medesimi si troverebbe a porre una attestazione di avvenuto deposito di un frazionamento propedeutico ad un accatastamento di un fabbricato che potenzialmente potrebbe essere stato realizzato in assenza di titolo edilizio.
Nel contempo, come è già accaduto nel mio Comune, qualche soggetto, nell’ effettuare il deposito del tipo di frazionamento, ha dichiarato l’abusività del fabbricato medesimo, effettuando quindi una sorta di autodenuncia. In generale, ritengo che sia che sia opportuno che si instauri sul sito un dibattito sulla grande problematica che si viene a generare per i fabbricati medesimi – che penso , per la gran parte sono sicuramente realizzati senza titolo edilizio – in quanto lo Stato, pensando bene di recuperare un imponibile fiscale, non ha posto l’attenzione sul fatto che così facendo si porrà il problema degli abbattimenti degli immobili che saranno accertati quali abusivi.
Altresì, ritengo che il Nostro Grande Presidente Primiani, insieme al Segretario e al Direttivo, debbano porre la problematica al Governo su evidenziata agli Organi Centrali,
Distintamente.
Il Responsabile del Sevizio Tecnico – servizio edilizia ed urbanistica
Geom. Alessandro Russo
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