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Arriva il Dm sulle imprese specialistiche: tagliate 19 categorie

Pubblicato il 19/05/2014
Pubblicato in: Appalti

La sforbiciata delle categorie specialistiche, dopo mesi di tira e molla, diventa realtà. È ormai pronto il provvedimento del ministero delle Infrastrutture che dovrà dare attuazione all'articolo 12 del decreto sull'emergenza abitativa (Dl n. 47/2014), mettendo un primo mattone per una soluzione stabile del caos sulla qualificazione nei lavori pubblici. E la potatura, stando al testo che approderà in «Gazzetta ufficiale», sarà ancora più robusta del previsto: passano da 33 a 24 le categorie specialistiche, quelle per le quali è prevista la qualificazione obbligatoria, senza possibilità per l'impresa generale di eseguire le lavorazioni. Mentre diventano appena 14 da 24 le cosiddette "superspecialistiche", per le quali è previsto l'obbligo a carico dell'impresa generale priva di qualificazione di associare in Ati una ditta specializzata nel settore. In entrambi i casi, poi, vengono inserite negli elenchi le strutture in legno.

La vicenda

Il decreto dà attuazione alla norma del Dl casa dove si metteva finalmente mano, dopo parecchi rinvii, alla soluzione del caos generato dal parere del Consiglio di Stato reso operativo dal Dpr del 30 ottobre scorso. Con quella decisione Palazzo Spada ha cancellato di colpo gli articolo 109, comma 2 e 107 comma 2 del regolamento appalti (Dpr n. 207/2010), stabilendo che le imprese generali qualificate a eseguire la categoria di lavoro prevalente di un'opera pubblica possono eseguire anche tutte le attività accessorie, anche se prive della necessaria qualificazione.

Dopo il vuoto normativo generato da quel parere, il ministero delle Infrastrutture ha cominciato a lavorare a una soluzione politica della vicenda, basata su un sostanziale riassetto delle regole relative all'associazione temporanea di imprese e sulla potatura degli elenchi di lavorazioni a qualificazione obbligatoria. Gli ultimi tentativi (naufragati) sono stati inseriti nel Dl n. 151/2013 (il cosiddetto salva Roma bis) e nell'articolo 12 bis del decreto sull'emergenza abitativa, cassato all'ultimo momento, alla vigilia della Gazzetta ufficiale.

La soluzione del Dl casa

Il Dl 47/2013, allora, con l'articolo 12 ha semplicemente demandato la soluzione del problema a due successivi passaggi normativi. Un decreto da emanare entro 30 giorni dal 29 marzo scorso che andasse a rimodulare le categorie di lavorazioni inserite del regolamento appalti. E, entro nove mesi, l'approvazione delle "disposizioni regolamentari sostitutive" di quelle degli articoli 107 comma 2 e 109 comma 2, tagliati dal Consiglio di Stato. Il decreto firmato dal ministro Lupi, ormai pronto, risponde così alla prima esigenza.

Specialistiche

Il testo opera, anzitutto, una decisa sforbiciata delle categorie specialistiche, quelle per le quali è prevista la qualificazione obbligatoria. Escono un totale di dieci categorie su 33. Alcune vengono eliminate per la loro "minore complessità tecnica": Os 9 (segnaletica luminosa), Os 12-B (barriere paramassi), Os 15 (pulizia acque marine), Os 16 (centrali energia elettrica), Os 31 (impianti mobilità sospesa). Vengono anche tagliate le categorie Os 17 (impianti telefonici), Os 19 (reti Tlc), Os 22 (impianti di potabilizzazione e depurazione), Os 27 (impianti per la trazione elettrica) e Os 29 (armamento ferroviario.

Sono, quindi, stati eliminati i settori cosiddetti "esclusi" (energia, trasporti, acqua), che per loro natura vengono eseguiti di norma per grandi aziende che nei fatti dispongono di un albo fornitori, che da solo svolge già la funzione di meccanismo di selezione e qualificazione delle imprese. Entra nell'elenco la Os 32, relativa alle strutture in legno. Una vittoria per un settore che, in seguito del terremoto dell'Aquila, ha avuto una grande diffusione commerciale.

Superspecialistiche

L'articolo 2 del decreto, poi, individua le cosiddette "superspecialistiche", precedentemente catalogate nel comma 2 dell'art. 107 del Dpr n. 207/2010, annullato dal Consiglio di Stato. In totale, le categorie scendono da 24 a 14. Restano, così, in vita quattro macroblocchi, relativi ai beni culturali (Os 2-A, Os 2-B, Os 25), alla sicurezza strutturale e infrastrutturale (Os 11, Os 12-A, Os 13, Os 18-A, Os 18-B, Os 21, Os 32), alla sicurezza impiantistica (Og 11, Os 4, Os 30) e al ciclo dei rifiuti (Os 14). Tra questi, c'è da registrare la new entry della Os 32, relativa alle strutture in legno.

Tutto il resto esce dall'elenco: non sono più considerati superspecialistici i lavori individuati dalle categorie Og 12 (opere di bonifica), Os 3 (impianti idrico-sanitari), Os 5 (impianti anti-intrusione), Os 8 (impermeabilizzazioni), Os 20-A (rilevamenti topografici) e Os 20-b (indagini geognostiche), Os 22 (impianti di potabilizzazione e depurazione), Os 27 (impianti per la trazione elettrica), Os 28 (impianti termici e di condizionamento), Os 29 (armamento ferroviario) e Os 34 (sistemi antirumore).

(Giuseppe Latour, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio, 25aprile 2014)


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