OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE
I dipendenti pubblici, per espletare le attività qualificate di ingegnere, architetto, geometra, non devono essere iscritti ai relativi ordini o collegi. Ciò lo si evince dalla normativa, dalla giurisprudenza nonché dalla dottrina di riferimento. Nello specifico esiste, invece, un generale divieto di iscrizione agli albi professionali in ossequio al principio di esclusività del rapporto lavorativo.
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