DOMANDA:
Spett.le Associazione,
lo scrivente è in servizio presso un Comune quale Responsabile del Servizio e svolge anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori pubblici.
E’ sorta una questione in merito all’esatta liquidazione del fondo ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 nell’ambito di lavori di somma urgenza, nella fattispecie conseguenti agli eventi sismici del 2016 ed eventi atmosferici del 2017.
Ciò è scaturito dalla interpretazione della norma fatta dal giudice contabile (Corte dei Conti) di altra Regione (Liguria), che in caso di lavori in somma urgenza, non essendovi una gara d’appalto, le percentuali previste dall'art 113 non sarebbero dovute.
Per le liquidazioni mi sono attenuto, tra l’altro, alle disposizioni di cui all’ Ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018 avente ad oggetto: Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie” assunta dalla Regione Abruzzo che si allega.
Tra l’altro, la stessa Regione Abruzzo, ente finanziatore delle opere, ha sempre riconosciuto e liquidato tali spettanze, a sua volta omologate dal competente Ministero e non solo per il nostro Comune, bensì per tutti gli altri Comuni che hanno beneficiato di tali risorse.
In particolare si contesta allo scrivente la liquidazione del fondo avvenuto anche in caso di non espletamento di una gara d’appalto.
A seguito di indagine di polizia giudiziaria, al fine di dimostrare la propria buona fede, lo scrivente ha dato la propria disponibilità all’Ente per la revoca, in autotutela, con recupero della somma mediante trattenuta di 1/5 sullo stipendio. Di conseguenza ho provveduto a revocare in autotutela i relativi atti e l’Ufficio di Ragioneria ha richiesto la restituzione delle somme al lordo ed in unica soluzione, entro 15 gg. (secondo me arbitrariamente).
Al riguardo mi permetto di osservare, come tra l’altro ben noto, che nel caso trattato, l’attività del RUP va ben oltre il semplice espletamento della gara d’appalto, mediante la richiesta di preventivi, che talvolta è stata anche fatta, ma nella individuazione diretta dell’impresa con l’assunzione, come intuibile, di enormi responsabilità da parte del RUP. Ma giova ricordarlo, la gara d’appalto è una piccolissima attività nell’ambito dell’intero e complesso procedimento.
Pertanto, e per quanto sopra esposto, si chiede un vs. autorevole parere in merito all’ammissibilità della liquidazione nel caso di specie ed anche, in alternativa, se possibile scorporare la parte che riguarda la gara d’appalto.
Si ringrazia per l’attenzione ed in attesa di un cortese e sollecito riscontro si porgono Distinti Saluti.
RISPOSTA:
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