QUESITO:
Buongiorno,
sono un tecnico iscritto all'Unitel e vorrei avere un chiarimento sull'art. 146 comma 13 del Codice dei Beni Culturali - Dlgs 22 gennaio 2004 n.42, che riporto:
Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e’ istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui e’ indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell’elenco e’ trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.
relativamente all'elenco. E' sufficiente indicare (su portale trasparenza o comunque archivio web) il numero e la data di rilascio con la descrizione dell'oggetto , aggiungendo indirizzo (e beneficiario?)? E per quanto tempo deve essere consultabile? ultimi 5 anni?
Indipendentemente dalla specifica legislazione regionale - nel mio caso piemontese ( LR 01/12/2008 n.32 con DGR collegate) - i Comuni hanno diversi elenchi e modalità di consultazione: alcuni oltre all'elenco delle autorizzazioni riportano tutti i pareri e le pratiche esaminate (con una sintesi del parere o il parere completo) ...
Sarebbe utile un chiarimento.
Grazie dell'attenzione
RISPOSTA: