QUESITO:
In merito all'applicazione dell'art. 113 del d. lgs. n. 50/16, laddove recita:
"gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo",
si formula il seguente quesito: Per trattamento economico complessivo annuo lordo si intende lo stipendio tabellare o quello effettivamente percepito in un dato anno? (ciò cumulato tra stipendio base + straordinari + incentivi + altre eventuali)
RISPOSTA: