UNITEL

Dimensione Testo
  • Aumenta
  • Dimensione originale
  • Diminuisci
    
19/06/2013 23:26
Home Articoli

Articoli

dismissioni con modifica delle destinazioni d’uso

Le dismissioni con modifica delle destinazioni d’uso previste dal piano delle alienazioni degli immobili comunali - art 58 del dl 112/2008 - con le modifiche introdotte dal D. L. 201/2011 diventano efficaci e possono produrre paradossali classificazioni urbanistiche in caso di intempestive valutazioni delle Regioni. Ecco perché

Con il varo del Decreto Legge 201/2011 “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici” entrato in vigore il 6 dicembre 2011, è stato introdotto una norma che permette agli Enti Pubblici di disporre la destinazione d’uso urbanistica degli immobili previsti in dismissione che, nel contempo, vengono automaticamente classificati come patrimonio disponibile.
In realtà il D.L. ha reintrodotto una norma che, in forma diversa, era stata dichiarata costituzionalmente illegittima nel 2009,  e ora – in versione modificata – viene riproposta eliminando le questioni che ne avevano prodotto l’incostituzionalità.
In sintesi la norma prevede che gli Organi di Governo Locale – in fase di approvazione del “Piano delle Alienazioni” da allegare al bilancio preventivo degli Enti – dispongano la destinazione d’uso urbanistica degli immobili previsti in dismissione che, nel contempo, vengono automaticamente classificati come patrimonio disponibile.
Facile immaginare che i bandi d’asta di collocazione degli immobili, emanati dagli Enti Locali a seguito dell’applicazione di tale norma, riguarderanno esclusivamente edifici o terreni edificabili con la destinazione d’uso più ambita dal mercato immobiliare, anche se in origine tali beni avessero avuto vocazione specificatamente istituzionale o agricola.
Ma vediamo nel dettaglio l’evoluzione di tale questione e la sua applicazione pratica.
Il D.L. 112/2008 all’articolo 58 prevedeva che il “Piano di Alienazione” degli immobili di proprietà degli Enti locali, disponesse espressamente la destinazione urbanistica degli stessi. Tale destinazione urbanistica - unilateralmente decisa – costituiva variante allo strumento urbanistico generale, e non necessitava di verifiche in merito alla conformità con gli strumenti urbanistici di livello superiore, siano essi Provinciali o Regionali.
La motivazione di tale arbitrarietà era costituita dal fatto per cui le varianti assunte in tal senso, avevano ad oggetto “singoli immobili” e non una pianificazione di carattere generale.
La norma venne immediatamente impugnata dalla Regione Piemonte che rilevava lesione degli articoli 117 e 118 della Costituzione (potestà legislativa concorrente), e la Corte Costituzionale - con sentenza nr. 340/2009 – accolse il ricorso dichiarando incostituzionale il comma secondo dell’articolo 58, nelle disposizioni che escludono la conformità con gli strumenti urbanistici di livello superiore, restituendo pertanto la potestà di controllo in materia urbanistica in capo alle Regioni.
Ma attualmente il cosiddetto Decreto “Salva Italia” (D.L. 201/2011) ha sostituito – con la modifica di cui all’articolo 27, comma 7 – i commi 1 e 2 dell’articolo 58 del D.L. 112/2008, che di seguito si riporta:

Legge 22 dicembre 2011, n. 214
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

omissis:
7. Il commi 1 e 2 dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono così sostituiti:
«1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell’organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.
2. L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell’atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l’eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell’ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l’eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.».”


La versione, ora modificata ed adeguata ai rilievi effettuati dalla Corte Costituzionale, in sintesi prevede:

  • gli Organi di Governo degli Enti Locali stabiliscono la destinazione urbanistica dei beni inseriti nel “Piano delle Alienazioni” che, contestualmente, vengono classificati come beni appartenenti al patrimonio disponibile;
  • le Regioni, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma, possono disciplinare l’equivalenza della approvazione della classificazione urbanistica quale variante allo Strumento Urbanistico Generale, stabilendo anche le modalità di verifica di conformità delle classificazioni rispetto agli Strumenti Urbanistici di livello superiore, il tutto secondo i principi dettati dall’articolo 25 della Legge 47/1985.

Ma allora, in assenza di intervento Regionale, visto che le stesse non hanno interesse a legiferare ( anche su sollecitazione che ricevono dalla base e dai politici locali ) per porre “limiti e vincoli ”ad una procedura così appetibile per gli Organi di Governo Locale,  praticamente cosa succede?
La risposta la indica lo stesso comma 2 dell’articolo 58, specificando che – trascorsi 60 giorni dall’entrata in vigore della norma (dopo il 6 febbraio 2012) – in assenza di disciplina regionale si applica l’articolo 25, comma 2, della Legge 47/1985.
Tale norma, che riguarda in genere la semplificazione delle procedure, al secondo comma indica che le semplificazioni devono garantire ampia pubblicità e partecipazione da parte dei soggetti pubblici e privati, e stabilire un termine – non superiore a 120 giorni – entro il quale la Regione deve comunicare le proprie determinazioni, trascorso il quale il provvedimento si intende approvato.
Quindi, ritengo che in Campania – in assenza di disciplina regionale – la classificazione urbanistica degli immobili in dismissione, se variata rispetto a quanto previsto dallo Strumento Urbanistico Generale, debba seguire questo iter ( rispettando i tempi e i modi previsti nel regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 04/08/2011, attualmente vigente):

  1. adozione del “Piano delle Alienazioni” con contestuale variazione urbanistica;
  2. pubblicità dell’adozione con periodo per deposito osservazioni;
  3. trasmissione alla Provincia per le proprie determinazioni;
  4. approvazione del “Piano delle Alienazioni” con contestuale variazione urbanistica;
  5. Pubblicità dell’avvenuta approvazione.

Presumo che dovremo assistere, in concomitanza dell’approvazione dei bilanci, ad un fiorire di “valorizzazioni” urbanistiche di beni comunali, valorizzazioni che avranno scarse o nulle attinenze a principi urbanistici e di sviluppo sociale, ma solamente ed esclusivamente forti connessioni ad esigenze economico-finanziarie e di bilancio.

Si pensi ad esempio:

un Ente Locale possiede nel proprio patrimonio immobiliare, un edificio ( ex scuola – ex palestra- ex deposito) o uno spazio pubblico  quasi completamente abbandonato.  In tali condizioni l’immobile possiede un valore economico minimo, strettamente correlato ad un eventuale uso pubblico e, conseguentemente, una scarsa appetibilità commerciale.  Se l’Ente decide di inserirlo nel Piano delle Alienazioni e – contestualmente – variarne la destinazione urbanistica in area per edificazione residenziale, commerciale, l’immobile – immediatamente – aumenta considerevolmente il suo valore.  E’ vero che la Regione ( o la Provincia secondo le attuali competenze in materia nella Regione  Campania) per tale variazione di destinazione deve comunicare le proprie determinazioni, trascorso il quale il provvedimento si intende approvato ma, considerato il limitato lasso di tempo concesso dalla norma (120 giorni), associato ai riconosciuti dilatati tempi in cui la Regione ( o la Provincia secondo le attuali competenze in materia) esercita il proprio esercizio urbanistico, è probabile che esista una considerevole probabilità che la nuova classificazione urbanistica diventi efficace per il trascorso dei tempi, con immensa gioia per il bilancio comunale e, purtroppo, altrettanta tristezza per la disciplina urbanistica e per l’uso del territorio.
Per ora, quello che conta è consentire agli Enti locali di incassare nell’immediato più o meno cospicue somme a tutto vantaggio di chi ha arrecato offesa al territorio e all’ambiente in senso ampio (il quale ambiente è l’unico, per adesso, a rimetterci). Non si può più pensare alle trasformazioni urbanistiche solo in termini economici con variazioni urbanistiche ad hoc ed aumento degli indici di edificabilità: questo sistema distorto della trasformazione, che purtroppo ha caratterizzato anni e anni di cattiva urbanistica italiana, ci ha lasciato in eredità paesi e città invivibili e tristi, con servizi alquanto carenti e diminuzione progressiva della qualità ambientale e di vivibilità.

Ing. Franco Giuseppe Nappi
Responsabile del 4° Servizio
del Comune di Comiziano (NA)

 

Quesiti Forum aprile 2012

In allegato le risposte ai quesiti del Forum del Collegio Geometri di Brescia di aprile 2012.

Illustrazione del Decreto Fiscale

A cura del collega geom. Antonio Gnecchi.

D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (G.U. 2 marzo 2012, n. 52) convertito, con modificazione dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (G.U. n. 99 del 28 aprile 2012)

Il testo del Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012, conosciuto come “Decreto sulle semplificazioni fiscali”, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, è entrato in vigore il girono 2 marzo 2012, e contiene numerose disposizioni per il settore amministrativo e in quello edilizio, specie in materia fiscale.
Di seguito si riportano le principali novità introdotte dal dettato legislativo in parola.
Art. 1 – Rateizzazioni debiti tributari.
Co. 5 – Esclusione dagli appalti pubblici per irregolarità fiscale.
Intervenendo sull’articolo 38, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 (cd. “Codice degli appalti pubblici”), il D.L. in commento precisa le condizioni di esclusione dalle gare d’appalto pubbliche, in caso di violazioni di obbligo di pagamento di imposte e tasse (di cui al citato art. 38, co. 1, lett. g), del “Codice degli appalti pubblici”).
In particolare, viene specificato che le suddetta causa di esclusione opera nel caso in cui i debiti tributari, oltre ad essere definitivamente accertati e di importo superiore a 10.000 euro, siano anche “certi, scaduti ed esigibili”.
Tale precisazione normativa, si ritiene diretta ad escludere la situazione di “irregolarità fiscale>” per l’impresa che abbia ottenuto la rateizzazione del proprio debito fiscale definitivamente accertato. In questi caso, pertanto, non opererà la causa di esclusione dalla gara d’appalto, di cui al citato art, 38, co. 1, lett. g), del ”Codice degli appalti pubblici”.
Art. 2  - Comunicazione e adempimenti fiscali.
Co. 1 – Adempimenti per accedere ad agevolazioni fiscali.
Il decreto in parola stabilisce che, in caso di inosservanza degli adempimenti formali necessari per fruire di benefici fiscali o regimi fiscali opzionali, il contribuente possa, tardivamente, presentare le comunicazioni obbligatorie ovvero assolva i particolari adempimenti previsti, a condizione che.
abbia i requisiti richiesti dalle norme di riferimento
effettui la comunicazione o esegua l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile,
versi contestualmente la sanzione minima pari a 258 euro mediante F24,
che la violazione non sia stata ancora constatata o non siano state già avviate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Co. 4 – compensazioni IVA : il D.L. “Semplificazioni fiscali” abbassa, da 10.000 a 5.000 euro, la soglia dei crediti IVA liberamente compensabili.
La compensazione, ai fini IVA, del credito annuale o relativo a peridi inferiori all’anno, per importi superiori a 5.000 euro annui, potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
I termini e le modalità attuative della disposizione verranno stabiliti con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Co. 6 – Elenco clienti – fornitori : dal 1° gennaio 2012 viene reintrodotto il cd. “elenco clienti fornitori” ovverossia l’obbligo di comunicazione di tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA effettuate per ciascun cliente e fornitore.
Tale elenco sostituisce la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle sole operazioni di importo superiore a 3.000 euro (cd. Spesometro).
Inoltre, viene stabilito che, per le operazioni per le quali non  previsto l’obbligo di emissione della fattura,m la comunicazione debba essere inviata unicamente se le stesse sono di importo non inferiore a 3.000 euro (al lordo dell’IVA).
Art.3 -  Facilitazioni per imprese e contribuenti.
Co. 3 – rinviata al 1° luglio 2012 l’entrata in vigore della somma che prevede il pagamento  di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 euro esclusivamente tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali. Viene previsto che per  il calcolo della soglie non va tenuto della tredicesima mensilità
Co. 4-quater : elevate le soglie per essere considerati contribuenti minori ai fini delle semplificazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione. I limiti vengono allineati a quelli previsti per poter accedere alla contabilità semplificata e per effettuare i versamenti Iva con periodicità trimestrale (vale a dire a 400 mila e a 700 mila euro).
Articolo 4 – Fiscalità locale.
Co. 1 – per avere efficacia immediata, le delibere dell’addizionale comunale IRPEF, vanno pubblicate su INTERNET entro il 20 dicembre 2012.
Co. 1-bis – I contratti di locazione a cedolare secca, non pagano bollo e registro.
Co. 1-ter – sono esenti dall’IMU, ma non dalle imposte sui redditi, i fabbricati rurali strumentali collocati nei comuni montani o parzialmente montani.
Co. 1-quater – l’imposta di scopo si applica sulla base dell’imponibile IMU.
Co. 1-quinquies – i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento Finanze le delibere sull’addizionale IRPEF.
Co. 4 – vengono abolite le norme che limitavano la possibilità di comuni e province di variare le aliquote dei tributi locali e le addizionali.
Co. 5 – correttivi IMU: viene estesa l’esenzione per i terreni considerati “non edificabili” anche a quelli posseduti da società di imprenditori agricoli professionali. Viene prevista una sola applicazione delle esenzioni nel caso di nuclei familiari che abbiano residenza e dimora abituale in due immobili diversi dello stesso comune. Per i terreni posseduti e condotti da agricoltori professionali il moltiplicatore da applicare alla rendita catastale aggiornata è 110 e non 135. Viene abbattuta del 50% la base imponibile degli edifici storici e di quelli dichiarati inagibili o inabitabili. L’IMU sull’abitazione principale può essere versata in tre rate (a8 giugno, 17 settembre e 17 dicembre). Le prime due rate sono calcolate ad aliquote standard. I fabbricati rurali strumentali non ancora accatastati pagano l’IMU in un'unica soluzione al saldo di dicembre. L’aliquota definitiva viene fissata con DPCM entro il 10 dicembre 2012. Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli viene introdotto un meccanismo di abbattimento delle prime quote di imponibile.
Co. 5, lett. f) – la quota erariale dell’IMU non si applica agli immobili ex IACP. I comuni, possono assimilare alla prima casa gli immobili degli anziani ricoverati o dei cittadini stranieri, purché non locali.
Co. 5, lett.  g) – non è dovuta la quota erariale sugli immobili dei comuni utilizzati per scopi non istituzionali.
Co. 5, lett. h) – il saldo di dicembre si può pagare anche con bollettino postale.
Co. 5, lett. i) – rateazione IMU: l’IMU si paga in due rate, il 18 giugno e il 17 dicembre; nel caso dell’abitazione principale si può scegliere di versare in tre rate (la seconda il 17 settembre). I comuni accertano convenzionalmente nel bilancio le entrate stimate dal Ministero dell’economia. Il Governo, sulla base del gettito effettivo, può correggere le aliquote standard con DPCM entro il 10 dicembre. I proprietari che hanno registrato variazioni rilevanti ai fini IMU, devono presentare la dichiarazione che sarà definita con DM. Per gli immobili posseduti al 1à gennaio l’obbligo scatta dal 30 settembre.
Co. 5, lett. i-m) – dal 2013 le delibere IMU devono essere pubblicate sul sito delle Finanze entro il 30 aprile. L’invio deve avvenire entro il 23 aprile. Continua ad applicarsi il meccanismo dei rimborsi per la provincia di Trento e Bolzano.
Co. 5-bis – il governo può modificare con DPCM l’elenco dei comuni nei quali si applica l’esenzione.
Co. 5-ter – 5-quater: sono abrogate le vecchie  regole per la determinazione dell’imponibile degli immobili storici.
Co. 5-sexies : per gli immobili di interesse storico o artistico l’imponibile sui canoni di locazione è ridotto del 35% e quello dell’IMU del 50%.
Co. 5-septies : negli acconti IMU sugli immobili di interesse storico o artistico si tiene conto delle nuove riduzioni.
Co. 5-octies: gli immobili distrutti o resi inagibili dal terremoto dell’Abruzzo sono esenti da Ires, Irpef e IMU.
Co. 6  – in trasferimenti erariali non fiscalizzati agli enti locali seguono i meccanismi del 2011.
Co. 7 – entro il 30 marzo 2012 il ministero dell’Interno ha erogato un acconto pari al 70% di quanto trasferito nel marzo 2011.
Co. 8 – i comuni nei quali i tagli ai trasferimenti siano superiori alle spettanze devono versare la differenza allo Stato.
Co. 9 – gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie che non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi, o non ne certificano il rispetto, subiscono una sanzione pari all’1% delle entrate correnti che risultano nel bilancio consuntivo del penultimo esercizio precedente quello in cui viene rilevata la mancata copertura. La sanzione si applica sui trasferimenti e, in caso di in capienza, l’ente è tenuto a versare la somma al bilancio dello Stato.
Co. 10 e co. 11- è abrogata definitivamente l’addizionale dell’energia elettrica.
Co. 12-bis : la sanzione per gli enti inadempienti sul Patto non è più limitata al 3% delle entrate correnti.
Co. 12-quinquies : in caso di separazione o divorzio l’IMU è dovuta dall’assegnatario dell’abitazione.
Art. 4-ter : Patti di stabilità – co. 1 e co. 2 : i comuni che nel 2012 prevedono di conseguire un surplus nel Patto di Stabilità comunicano entro il 30 giugno alla Ragioneria generale gli spazi finanziari che sono disposti a concedere. Quelli che prevedono un risultato negativo rispetto agli obiettivi comunicano entro la stessa data gli spazi di cui hanno bisogno.
Co. 3 e 5 – ai comuni cedenti è riconosciuto un incentivo di 500 milioni. Gli spazi finanziari liberati vengono distribuiti ai comuni richiedenti in proporzione alle richieste.
Co. 6 – sindaco, ragioniere e revisori attestano che gli spazi finanziari sono stati utilizzati solo per i pagamenti di investimenti.
Co. 7 e 9 – ai comuni cedenti viene ridotto l’obiettivo di Patto per i due anni successivi per un importo pari alla metà degli spazi finanziari ceduti. Ai riceventi, l’obiettivo di Patto viene incrementato nei due anni successivi per un importo pari alla metà degli spazi ricevuti.
Co. 10 – negli enti locali il turn over viene raddoppiato, permettendo assunzioni pari al 40% (in termini di spesa e di teste) delle assunzioni. Le assunzioni nei servizi sociali vengono calcolate al 50% (ma non nei conteggi sui tetti di spesa di personale in rapporto alle uscite correnti). L’estensione dei tetti di spesa di personale (50% delle spese correnti) alle società è immediatamente applicabile, ma sarà disciplinata con un DPCM.
Co. 11 – i comuni fino a 5 mila abitanti non devono superare le spese di personale del 2009.
Co. 12 – i limiti di spesa per le assunzioni a termine possono essere superate per i contratti strettamente necessari a Polizia Locale e servizi sociali, senza superare la spesa del 2009.
Co. 13 e 14 – i limiti agli incarichi a tempo negli enti locali salgono al 10% dell’organico disponibile, elevabile al 20% nei comuni fino a 100 abitanti e al 13% in quelli fino a 250 mila. I contratti attuali che superano il limite e scadono entro fine 2012, possono essere rinnovati per una sola volta.
Art. 6- Catasto – co. 1: viene precisato che l’Agenzia del Territorio non piò offrire liberamente i suoi servizi sul mercato, mentre diventa ufficialmente competente per le attività di valutazione richieste dalle P.A. Però con la sola remunerazione dei costi sostenuti. In sostanza, l?agenzia esce dalla logica della commercializzazione delle sue competenze.
Co. 2 e 5 – ai fini TARES, quale nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che dal 2013 sostituirà la  tassa (o tariffa) sullo smaltimento dei rifiuti, per gli immobili con situazione catastale non aggiornata, in prima battuta si farà riferimento a una superficie convenzionale, attribuita dall’Agenzia del Territorio sulla base degli elementi informativi in suo possesso. Ciò vale sia per le abitazioni prive di una planimetria catastale definitiva sia per quelle che a seguito di interventi (come le ristrutturazioni) non sono state oggetto di comunicazione nei tempi previsti all’amministrazione finanziaria.
Le modifiche all’uso del suolo nelle singole particelle catastali sono dichiarate dagli interessati in base al provvedimento dell’Agenzia del Territorio (ancora da emanare); le sanzioni per l’inadempimento scattano solo da quella data. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità, personali e fatti sono valide e utilizzabili anche se prodotte al conservatore dei registri immobiliari. I certificati catastali rilasciati dall’Agenzia del Territorio sono validi anche se prodotti a soggetti non privati.
Co. 5-bis e 5-ter : Agenzie fiscali e agenti della riscossione possono accedere senza oneri alle banche dati dell’Agenzia del Territorio e di comuni, province e regioni e all’anagrafe immobiliare integrata. Le altre pubbliche amministrazioni accedono invece alle sole banche dati ipocatastali del Territorio.
Co. 5-quater – co. 5-terdecies: anche il private accede gratis alla banca dati ipocatastali del Territorio, se la consultazione è su un immobile in proprietà o su cui vanta dei diritti reali. Il direttore dell’Agenzia stabilirà le modalità dell’accesso, anche online.
Per visure a pagamento in via telematica, riduzione del 10%. Idem nella baca dati catastale (DL 533/54).
Modifiche alla tabella allegata al titolo III del DL 533/54, sui “tributi catastali”; la più rilevante è che per certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici, oltre al dovuto per le consultazioni, si pagheranno 4 euro (dal 1° ottobre 2012).
Co, 5-quaterdecies: dopo l’articolo 2645-ter del codice civile, viene inserito un ulteriore comma.
È stato, infatti, introdotto nel codice civile la trascrivibilità nei registri immobiliari dei vincoli sugli immobili a vantaggio di enti pubblici o istituti per pubbliche finalità o discendenti dalle leggi o da norme regionali o comunali.
Sono essenzialmente vincoli derivanti da  esigenze urbanistiche o dalla pianificazione urbanistica comunale (es. diritti edificatori del PGT).
Finora la loro trascrizione non era espressamente prevista: si faceva sulla scorta della giurisprudenza che l’aveva ammessa.
Co. 5-quinquiesdecies : estesa la cancellazione semplificata delle ipoteche (cioè senza atto notarile) a quelle estinte per decorso di 20 anni dall’iscrizione. Per ottenerla, va chiesta al creditore, che esegue la richiesta domandando all’ufficio dei registri immobiliari di procedere (a meno di giustificato motivo alla cancellazione o di ragioni di credito).

Brescia, li 27 maggio 2012.

Fabbricati Fantasma e problematiche ad essi connessi

Fabbricati Fantasma e problematiche ad essi connessi

Salve,

sono il geom. Alessandro Russo del Comune di Prata Sannita (Ce) e vorrei che la nostra Associazione ponesse l’attenzione sul disposto dell’ art. 19 comma 10 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 ( fabbricati non dichiarati in catasto cosiddetti “ fantasma ” ) ai quali è stata attribuita una rendita presunta. E all’ uopo torna utile evidenziare che il predetto articolo “ Art. 19 Aggiornamento del catasto ” prevede, tra l’altro … omissis ….”: 8.

Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.

L'Agenzia del territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni. 12. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

In tal caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l'Agenzia del territorio procede all'attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma 10. Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano altresì fermi i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia e l’applicabilità delle relative sanzioni. Orbene, la lettura dei commi 8 e 12 del citato articolo 19 che testualmente recita ….”

Restano fermi i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia e l’applicabilità delle relative sanzioni ….. pone in capo ai Comuni il potere – dovere di controllo in materia urbanistico edilizia e l’applicabilità delle relative sanzioni in merito agli ex fabbricati rurali rilevati e ai cosiddetti fabbricati fantasma.

E a questo punto si pongono una serie di problematiche a carico dei Comuni in merito alle consultazioni da effettuare sul portale dell’ Agenzia del Territorio : 1. se e con quale modalità effettuare i controlli tendenti ad accertare sulla base di quale titolo edilizio siano stati costruiti i fabbricati accatastati a partire dal 2007, i rilevati ex fabbricati rurali e i fabbricati fantasma;( lo scrivente, in particolare ha ritenuto di far allegare al deposito del tipo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dalla parte proprietaria nella quale si attesti sulla base di quale titolo edilizio sia stato realizzato l’immobile.

Succede, spesso, però che i soggetti dichiarano che l’immobile è stato realizzato in data antecedente al 1967 ). 2. nel caso il proprietario, o chi per esso, voglia procedere all’ accatastamento del rilevato fabbricato fantasma e/o di altro fabbricato, stante le disposizioni di cui all’ art. 30 comma 8 del D.P.R. n. 380/2010 testualmente recitante … omissis …” 5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune. ….” gli enti medesimi si troverebbe a porre una attestazione di avvenuto deposito di un frazionamento propedeutico ad un accatastamento di un fabbricato che potenzialmente potrebbe essere stato realizzato in assenza di titolo edilizio.

Nel contempo, come è già accaduto nel mio Comune, qualche soggetto, nell’ effettuare il deposito del tipo di frazionamento, ha dichiarato l’abusività del fabbricato medesimo, effettuando quindi una sorta di autodenuncia. In generale, ritengo che sia che sia opportuno che si instauri sul sito un dibattito sulla grande problematica che si viene a generare per i fabbricati medesimi – che penso , per la gran parte sono sicuramente realizzati senza titolo edilizio – in quanto lo Stato, pensando bene di recuperare un imponibile fiscale, non ha posto l’attenzione sul fatto che così facendo si porrà il problema degli abbattimenti degli immobili che saranno accertati quali abusivi.

Altresì, ritengo che il Nostro Grande Presidente Primiani, insieme al Segretario e al Direttivo, debbano porre la problematica al Governo su evidenziata agli Organi Centrali,

Distintamente.

 

Il Responsabile del Sevizio Tecnico – servizio edilizia ed urbanistica

Geom. Alessandro Russo

Recensione - L'ufficio tecnico dell'ente locale

Recensione in allegato

IMU - Aggiornamenti

IMU - Aggiornamenti
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 25/E del 20 marzo 2012 si è espressa, dando parere positivo, in merito alla applicabilità dell’agevolazione “prima casa” ai trasferimenti immobiliari derivanti da sentenza dichiarativa di usucapione fermo restando che il soggetto che accede alla agevolazione deve possedere tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge e che, “nonostante si tratti di un acquisto a titolo originario, con effetto ab origine, cioè sin dall’inizio del possesso ventennale, la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla nota II bis dell’art. 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986 per l’accesso all’agevolazione, andrà effettuata, da parte dell’Amministrazione finanziaria, con riferimento alla data della sentenza con cui viene pronunciato l’acquisto per usucapione dell’immobile da adibire a prima casa e non dalla data da cui si esplicano gli effetti giuridici della medesima".

AE Risoluzione 25/E del 20.03.2012 - (Agevolazione prima casa trasferimenti per usucapione). pdf


L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 35/E del 12 aprile 2012, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24”, dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. C'è stata anche la ricodifica dei codici tributo per il versamento della stessa imposta comunale (IMU).

AE Risoluzione 35/E AdE del 12 aprile 2012 - (modello F24 Codici e pagamento IMU). pdf

 

Questo, il Link per scaricare il Decreto Ministeriale 5 aprile 2012  (pdf) .

Per chi suona la Campania?

Il Paesaggio come alibi, il salvataggio dell’abusivismo come scopo.

Geom. Bottone Marcellino

Le novità degli ultimi provvedimenti del Governo Monti

Le novità degli  ultimi provvedimenti del Governo Monti

Commento a cura di Antonio Gnecchi

Nota su contratti misti e la recente pronuncia dell'Autorità

(Parere n. 2424 del 21/12/2011)

Il parere espresso dall’Autorità, sui contratti  misti, si pone in contrasto con quei canoni comunitari che già ispirarono la procedura di infrazione n. 2001/2182.
Infatti “Il criterio utilizzato dal legislatore comunitario mira ad identificare la natura propria dell'appalto, facendo perno su di un concetto di prevalenza della prestazione parziale intesa non tanto (o non solo) in senso economico, quanto piuttosto come prestazione che deve esprimere l'oggetto principale del contratto, definendo conseguentemente il carattere dell'appalto.” .
Ciò si leggeva nella Circolare n.2316 del 18/12/2003 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nelle more di adeguamento della legislazione nazionale, invitava all’osservanza della disciplina comunitaria in materia di contratti misti.
E’ bene ricordare, a tal fine, che il contratto misto è caratterizzato dalla coesistenza in un’ “unica causa “ di più fattispecie contrattuali “tipiche” che nel nostro ordinamento sono individuazione dall’Art.3 c.7-8-9-10 del Codice dei Contratti.
Più in generale, in caso di compresenza di più prestazioni eterogenee, ma funzionalmente indivisibili,  la disciplina da adottarsi è individuata tramite la “teoria dell’assorbimento, secondo cui si dovrebbe applicare la disciplina dettata dalla figura contrattuale che, nel caso concreto, debba ritenersi prevalente”( Avv. Michele Di Domenico) .
Nonostante ciò, gli appalti riguardanti “impianti tecnologici“ hanno sempre generato incertezza sulla disciplina contrattuale da applicarsi. Ciò è dovuto, per tale fattispecie, all’elevata incidenza economica delle necessarie “forniture” che spesso hanno causato forvianti giudizi di attribuzione, così come nel caso prospettato nel giudizio  n. 2424 del 21/12/2011.
A tal fine, è bene ricordare che quando siamo in presenza un processo produttivo caratterizzato da una attività volta alla realizzazione di una “Res nova”, vi è sempre appalto di lavori e le relative forniture sono inscindibilmente connesse alla prestazione principale (art.1658 del cod. civ.).
Al contrario, si ha “fornitura” quando la prestazione è sostanzialmente caratterizzata dalla semplice “vendita di un bene” anche se con l’apporto di marginali modificazioni richieste dell’acquirente.
Invece nel caso trattato dall’Autorità non doveva nemmeno porsi, in quanto le prestazioni richieste sono funzionalmente indivisibili e definiscono la ”natura propria dell'appalto” .
In riferimento al caso esaminato dall’Autorità, la domanda, se vi fosse prevalenza della fornitura o del lavoro, non doveva nemmeno porsi, in quanto le prestazioni richieste sono funzionalmente indivisibili e definiscono la ”natura propria dell'appalto”.


Arch. Malossetti Enrico
Uff. LL.PP.
Comune di Ascoli Piceno

Email :  maloss@libero.it

Stallo sul decreto semplificazioni

Mercati e manovra. Le misure del Governo. Tecnici al lavoro sul testo - Il nodo è l'autonomia scolastica: rinviate le scelte operative.

Il decreto "Semplifica Italia" è stato approvato venerdì dal Consiglio dei ministri è ora è all'esame dei tecnici del ministero della Pa e della Semplificazione, che ne stanno limando gli ultimi aspetti tecnici. Ieri i tecnici hanno esaminato con la Ragioneria generale dello Stato tutte le numerose norme e misure presenti nel testo del decreto e, soprattutto, hanno verificato le coperture finanziarie che ancora dovevano essere garantite. Piccoli interventi, hanno detto i tecnici del ministero, ma sufficienti a far slittare a giovedì l'invio del decreto al Quirinale. Domani il lavoro dovrebbe concludersi con l'ok della Ragioneria.

Leggi tutto...

D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N, 207

In allegato:

TABELLA COMPARATIVA
TRA IL D.P.R. 207/2010 E LE NORMATIVE PRECEDENTI

Pagina 6 di 20

L'edicola UNITEL

Banner Banner

Tesseramento 2013

Tipo di iscrizione
I nuovi tesserati, dopo il pagamento online, devono inviare il Modulo di adesione compilato e sottoscritto.

I LAVORI PUBBLICI - FORMULARI sempre aggiornati On-Line
LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER I TECNICI DEGLI ENTI LOCALI Volumi + Software - SITO WEB

OPENSUE offre un supporto concreto ed efficace al Comune per la gestione delle pratiche edilizie.

Partners

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner