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20/05/2013 00:38
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Angolo a cura di Sonia Lazzini

Archivio della Rubrica non più attiva delle Sentenze commentate a cura di Sonia Lazzini in esclusiva per UNITEL.

Angolo a cura di Sonia Lazzini

qualora esista davvero l’autonomia privata dei soggetti pubblici, questa ha natura

qualora esista davvero l’autonomia privata dei soggetti pubblici, questa ha natura del tutto diversa da quella delle figure soggettive private

Infatti, mentre nel privato l’autonomia è l’esito della capacità di autodeterminazione dei fini, nel pubblico la scelta dei fini non è rimessa alla libertà dell’ente, in quanto questi sono conseguenti e collegati alle sue attribuzioni, a loro volta determinate dal decisore politico.

In sintesi, per i privati l’autonomia è autodeterminazione dei fini; per il pubblico i fini sono eterodeterminati dalla legge o dall’atto costitutivo dell’ente, il che fa anche dubitare che si possa parlare di autonomia privata nelle scelte amministrative.

Affermare quindi che l’esistenza di un rapporto paritetico, convenzionale o contrattuale, anche quando diretto all’organizzazione ed al funzionamento di prestazioni pubbliche, escluda la possibilità di un controllo sulle modalità con cui tale rapporto è gestito è un’affermazione che, nella sua dirompenza, si scontra contro il sistema del diritto amministrativo, di fatto sterilizzando qualsiasi possibilità di valutazione del comportamento della pubblica amministrazione che, con il facile impiego di strumenti privatistici, potrebbe agevolmente sottrarsi addirittura ai suoi compiti istituzionali.

Simile linea di pensiero, qui contestata, oltre che essere incompatibile con i principi, appare inconciliabile con i concreti assetti ordinamentali. Essa, infatti, postula, ed anzi in ricorso è affermato espressamente, che la pubblica amministrazione operi, nei rapporti privatistici, nell’ambito dell’esplicazione della sua autonomia privata.

Pertanto, quando si verte in un rapporto paritetico, l’azione del contraente pubblico, sebbene limitata dal regolamento contrattuale, non si sottrae, nella sua concreta esplicazione, agli usuali meccanismi di controllo tipici del diritto amministrativo, atteso che si agisce in attività di concreta gestione degli interessi pubblici affidati all’ente, la cui cura è svolta tramite strumenti non di diritto amministrativo

In questo senso, ancora il D.Lgs. 198 del 2009 fornisce uno spunto interessante, visto che prevede che l’azione ivi prevista (si ripete, ancora non attuale stante la mancanza dei necessari decreti applicativi) si possa rivolgere anche verso soggetti legati all’ente affidante in virtù di rapporti certamente paritetici.

Conclusivamente, la circostanza che sussista un rapporto contrattuale tra ANAS e Ricorrente s.p.a., se, da un lato, attribuisce al soggetto privato contraente le garanzie della normativa civilistica, dall’altro non impedisce che l’azione del contraente pubblico rimanga sottoposta agli ordinari criteri di valutazione del comportamento amministrativo.

Deve quindi concludersi che, nella fattispecie in esame, la legittimazione a ricorrere degli enti territoriali deve essere pienamente affermata.

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito la decisone numero 8683 del 9 dicembre 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

 
Angolo a cura di Sonia Lazzini

l’autotutela non poteva essere esercitata

l’autotutela non poteva essere esercitata in ragione del fatto che la stessa può colpire solo provvedimenti amministrativi: si era invece in presenza di un ritenuto grave inadempimento che non poteva essere sanzionato con un provvedimento in autotutela, ma doveva essere esaminato alla luce della normativa convenzionale, procedendo, se del caso, anche alla risoluzione della convenzione

Project financing: è’ fuori discussione, naturalmente, che qualora si proceda alla risoluzione della convenzione per intervenuto inadempimento, che la concessione risulta priva dello sbocco suo tipico, per cui la stessa, pur corretta, da un punto di vista pubblicistico, non ha più possibilità di essere eseguita e, da qui, la conseguenza della sua inefficacia in con creto.

Ora, come è evidente, il meccanismo che caratterizza l’istituto del progetto di finanza, come specificamente indicato negli artt. 37 bis e seguenti dell’allora vigente legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, prevede due distinte fasi:

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Angolo a cura di Sonia Lazzini

nessun rimprovero di negligenza imprudenza o imperizia può essere fatto all'amministrazione comunale.

corretto appare il comportamento dell'amministrazione, relativamente al procedimento che ha portato all'atto di esclusione, avendo essa consentito all'impresa appellante di partecipare al procedimento, adempiendo a tutti gli obblighi di pubblicazione e comunicazione dei provvedimenti emanati.

nessun rimprovero di negligenza imprudenza o imperizia può essere fatto all'ammi-nistrazione comunale.

Nonostante l'assenza di colpa in capo l'amministrazione sia sufficiente per escludere la fonda-tezza dell'azione risarcitoria, il collegio osserva che nessun danno in concreto è stato lamentato dal-la parte e, in ogni caso nessun principio di prova è stato fornito per il generico pregiudizio lamenta-to.

La difesa dell’appellante, in data 8 ottobre 2010, ha depositato una memoria contenente taluni con-teggi tesi a quantificare il danno. Il collegio osserva che essi non solo non sono idonei a fornire il principio di prova del danno, ma si fondano sull’implicito errato presupposto che l’impresa appel-lante sia stata l’aggiudicataria virtuale della gara.

Gli appellati non hanno riproposto nella presente fase di riassunzione gli appelli incidentali. In ogni caso essi diventano improcedibili a seguito della riduzione dell’originario appello alle sole questioni risarcitorie.

In conclusione l'atto d'appello riassunto va rigettato e la sentenza va confermata sia pure con di-versa motivazione, relativamente alla domanda risarcitoria originariamente proposta.

A cura di Sonia LAzzini

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 8550 del 6 dicembre 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

Angolo a cura di Sonia Lazzini

legittimo il comportamento dell'amministrazione

Del tutto legittimo appare il comportamento dell'amministrazione, laddove in presenza di un giudizio proposto contro l'aggiudicazione della gara da parte della stessa società appellante, ha eser-citato il proprio potere di autotutela.

Infatti essa ha esercitato un potere diverso ed autonomo rispet-to a quello sottoposto al sindacato giurisdizionale. Inoltre nessuna norma impone al-l'amministrazione di rimanere inerte nel corso di un giudizio instaurato contro essa medesima

Anche per quanto attiene al comportamento complessivo dell'amministrazione, la Sezione ri-tiene doversi escludere la presenza della colpa.

Infatti l'amministrazione conserva il generale potere-dovere di intervenire in ogni momento sui pro-pri atti e provvedimenti, laddove siano inficiati da illegittimità.

Pertanto l'amministrazione non solo conserva nel corso della gara il potere di escludere i soggetti che ritiene siano stati illegittimamente ammessi, ma anche successivamente, in sede di esecuzione, ha il potere di risolvere il contratto ove l'opera realizzata o da realizzare non sia conforme alle pre-scrizioni del bando.

Nel caso di specie, è stato esercitato il potere di eliminare una situazione illegittima, conformemente all'interesse pubblico, nel momento in cui è venuta conoscenza della possibile illegittimità. A nulla rileva che sia trascorso “quasi un anno e mezzo dopo l'ammissione” dell'appellante in gara, in quan-to, non solo il tempo trascorso non è di per sé incongruo e irragionevole in considerazione dell'im-portanza della gara e dei successivi interventi realizzativi, ma il provvedimento è stato posto in es-sere proprio per evitare il consolidarsi di situazioni giuridiche soggettive, che, in comparazione con l'interesse pubblico al ripristino della legalità, erano destinate a radicarsi sempre più nel corso del tempo, attraverso la realizzazione di opere non conformi al bando di gara.

Inoltre non va sottaciuto che la vicenda si svolgeva in costanza di un giudizio promosso dalla stessa impresa appellante.

A cura di Sonia LAzzini

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 8550 del 6 dicembre 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

Angolo a cura di Sonia Lazzini

emerge in maniera agevole l'ammissibilità dell'azione risarcitoria pro-posta

emerge in maniera agevole l'ammissibilità dell'azione risarcitoria pro-posta, poiché il sistema delineato dal nuovo Codice del processo amministrativo ha eliminato gli o-stacoli su cui era stata fondata la pronuncia della Sezione, cassata dal giudice regolatore , ossia il preventivo annullamento dell'atto impugnato e l'impossibilità di proporre l'azione in via autonoma.

In realtà in ordine a quest'ultimo profilo il collegio osserva che con il ricorso originario erano state proposte sia l'azione di annullamento sia quella risarcitoria. Pertanto non si tratta propriamente di azione risarcitoria autonoma, anche se tale può essere considerata a seguito della pronuncia di i-nammissibilità dell'intero ricorso originario.

In altri termini l'inammissibilità della seconda azione è stata pronunciata più in applicazione del principio del necessario annullamento del provvedimento amministrativo che per mancanza dei pre-supposti propri dell'azione risarcitoria, ammissibile anche nel sistema precedente.

Il sistema delineato dal Codice del processo amministrativo non solo consente la proponibilità del-l'azione risarcitoria in via autonoma, sebbene subordinata al termine decadenziale di 120 giorni de-corrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo,ma consente altresì al ricorrente che non abbia più interesse al-l'annullamento del provvedimento impugnato di chiedere al giudice l'accertamento dell'illegittimità dell’atto se sussiste l'interesse a fini risarcitori .

In tale schema deve essere inquadrato l'atto di riassunzione, laddove la società riassumente ha chie-sto che la Sezione “accerti il diritto al risarcimento del danno vantato dalla deducente Coop Ricorrente, con conseguente con-danna della P.A.”.

A cura di Sonia LAzzini

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 8550 del 6 dicembre 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

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