APPALTI DI LL.PP. - CASELLARIO INFORMATICO - ISCRIZIONE - VALENZA COSTITUTIVA EFFETTI SANZIONATORI VIOLAZIONE REGISTRATE - PRODUZIONE EFFETTI DALLA PUBBLICAZIONE - VALUTAZIONE SOSTANZIALE DELL`ISCRIZIONE - VA ESCLUSA
All’iscrizione nel casellario informatico dell’osservatorio sui lavori pubblici va riconosciuta valenza costitutiva degli effetti sanzionatori delle violazioni ivi registrate, con il corollario che – così come sostenuto dall’appellante nel motivo in esame – detti effetti da un lato si producono a partire dalla pubblicazione stessa e, dall’altro lato, non possono essere che quelli tipicamente corrispondenti alla specifica violazione che ivi sia stata effettivamente iscritta.Sicché non può esservi spazio residuo (né per le stazioni appaltanti, né per alcun’altra amministrazione diversa dalla stessa Autorità che gestisce il casellario, e dunque nemmeno per il giudice amministrativo in sede di accoglimento di censure aventi la finalità di concretare gli effetti di un’iscrizione diversa e più grave di quella concretamente effettuata) per valutazioni in termini sostanziali dell’iscrizione stessa, che ne comportino cioè una riqualificazione non coincidente con la formale iscrizione operata.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana,
in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sui ricorsi riuniti nn. 810/06 e 1067/06 proposti da:
- Ric. n. 810/2006 - RICCIARDELLO COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo dell’Associazione
temporanea con MARCOLI ETTORE s.p.a. e PINTO s.r.l., rappresentata e difesa
dall’avv. Fulvio Cintioli, con domicilio eletto in Palermo, via Torricelli,
3 presso lo studio dell’avv. Giovanna Condorelli;
c o n t r o
il COMUNE DI MESSINA, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dall’avv. A. Tigano, con domicilio eletto in Palermo, via D.
Trentacoste, 89, presso lo studio Allotta;
e nei confronti di
CONSORZIO STABILE EUROCONST, TECNIS s.p.a., COGIP s.r.l. e ING PAVESI
& C. s.p.a. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
non costituiti in giudizio;
A.I.A. COSTRUZIONI s.p.a., in liquidazione, in persona del legale rappresentante
pro tempore, in proprio e quale capogruppo del R.T.I. costituito con DE.MO.TER
e CORDIOLI & C. s.p.a., rappresentato e difeso dall’avv. Arturo Merlo
con domicilio eletto in Palermo, viale Regina Margherita, 42, presso lo studio
dell’avv. Carmelo Belponer;
- Ric. n. 1067/2006 - CONSORZIO STABILE EUROCONST, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Andò, con
domicilio eletto in Palermo, via Nicolò Turrisi, 59, presso lo studio
dell’avv. Antonella Li Donni;
c o n t r o
il COMUNE DI MESSINA, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dall’avv. A. Tigano, con domicilio eletto in Palermo, via D.
Trentacoste, 89, presso lo studio Allotta;
e nei confronti di
A.T.I. GEOM. RICCIARDELLO COSTRUZIONI s.r.l., MARCOLI ETTORE s.p.a.,
PINTO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, l’A.T.I.
A.I.A. COSTRUZIONI s.p.a., DEMOTER s.r.l., CORDIOLI & C. s.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore e nelle persone dei componenti il collegio
dei liquidatori dell’A.I.A. Costruzioni s.p.a., A.T.I. TECNIS s.p.a.,
COGIP s.r.l., ING PAVESI C. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. della Sicilia, Sezione staccata di Catania
(sez. int. IV) n. 349 del 9 marzo 2006.
Visti i ricorsi, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. A. Tigano per
il comune di Messina e dell’avv. A. Merlo per l’A.I.A. costruzioni
in proprio e n.q.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Vista la decisione parziale 2 marzo 2007, n. 116;
Relatore, alla pubblica udienza del 2 aprile 2008, il Consigliere Ermanno de
Francisco;
Uditi, altresì, l’avv. F. Cintioli per la Ricciardello Costruzioni
s.r.l., l’avv. A. Tigano per il comune di Messina e l’avv. A. Merlo
per l’A.I.A. costruzioni in proprio e n.q.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Vengono nuovamente in decisione – dopo la decisione parziale 2 marzo
2007, n. 116, con cui è stata disposta la riunione dei gravami in epigrafe,
è stato definitivamente respinto l’appello n.r.g. 1067/2006 e sono
stati ordinati incombenti istruttori relativamente a quello n.r.g. 810/2006
– gli appelli contro la sentenza indicata in epigrafe, reiettiva dei ricorsi
proposti per l’annullamento dell’aggiudicazione all’odierna
appellata A.I.A. Costruzioni s.p.a. (in proprio e n.q. di capogruppo dell’a.t.i.
con Demoter s.p.a. e Cordioli & Co. s.p.a.) dell’appalto per i lavori
di completamento del I e II lotto della costruzione dello svincolo autostradale
Nord–Giostra/Annunziata.
All’odierna udienza la causa è stata di nuovo spedita in decisione.
D I R I T T O
1. – Non v’è luogo a ulteriormente provvedere in ordine
all’appello n.r.g. 1067/2006, che è già stato definitivamente
respinto con la cit. decisione parziale 2 marzo 2007, n. 116, di cui si è
detto nella narrativa in fatto che precede.
2. – In ordine all’appello n.r.g. 810/2006, su cui devesi invece
statuire, è d’uopo prendere le mosse dal rilievo che relativamente
a esso la sentenza gravata – avendo esaminato preliminarmente il ricorso
incidentale dell’aggiudicataria a.t.i. Aia Costruzioni, in quanto impediente
rispetto all’ammissione in gara dell’odierna appellante a.t.i Ricciardello
Costruzioni, e ritenuta la fondatezza di detto gravame incidentale – ha
accolto la tesi della ricorrente incidentale in prime cure, secondo cui l’odierna
appellante avrebbe dovuto essere esclusa in ogni caso dalla gara; ciò
perché la Ricciardello Costruzioni, in data 9 giugno 2004, era stata
destinataria di un’annotazione nel Casellario informatico dell’Osservatorio
dei lavori pubblici per aver dichiarato, in una precedente gara, di essere contributivamente
in regola, senza che ciò trovasse però poi conferma nella verifica
ex art. 10, comma 1-quater, L. n. 109/1994, il che, secondo il giudice di prime
cure, concretava comunque la causa di esclusione per un anno, ai sensi dell’art.
75, comma 1, lett. h), del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, da tutte le gare, ivi
inclusa quella per cui è causa svoltasi il 10 giugno 2004.
Il primo motivo dell’appello, che va ora esaminato, deduce dunque che
detta annotazione non menziona alcuna falsità nelle dichiarazioni, segnalando
solo un’irregolarità contributiva dalla quale non deriva alcun
effetto preclusivo ex art. 75 cit. (tanto che l’annotazione è stata
poi cancellata, proprio in quanto non iscritta come relativa a false dichiarazioni
ed al contrario di quelle relative a queste ultime); né che alcun soggetto
diverso dall’Autorità preposta al settore dei lavori pubblici –
dunque neppure il T.A.R., in sede di cognizione sugli effetti di tale annotazione
per la partecipazione alle successive gare – possa interpretativamente
mutare il titolo dell’iscrizione, altrimenti risultando violati i principi
di affidamento e di difesa, anche in sede amministrativa, dell’impresa
interessata.
Il motivo è fondato, con il corollario che il ricorso incidentale di
primo grado – sebbene accolto in prime cure – deve essere disatteso.
All’iscrizione nel casellario informatico dell’osservatorio sui
lavori pubblici va, infatti, riconosciuta valenza costitutiva degli effetti
sanzionatori delle violazioni ivi registrate, con il corollario che –
così come sostenuto dall’appellante nel motivo in esame –
detti effetti da un lato si producono a partire dalla pubblicazione stessa e,
dall’altro lato, non possono essere che quelli tipicamente corrispondenti
alla specifica violazione che ivi sia stata effettivamente iscritta.
Sicché non può esservi spazio residuo (né per le stazioni
appaltanti, né per alcun’altra amministrazione diversa dalla stessa
Autorità che gestisce il casellario, e dunque nemmeno per il giudice
amministrativo in sede di accoglimento di censure aventi la finalità
di concretare gli effetti di un’iscrizione diversa e più grave
di quella concretamente effettuata) per valutazioni in termini sostanziali dell’iscrizione
stessa, che ne comportino cioè una riqualificazione non coincidente con
la formale iscrizione operata.
Nel caso di specie, a carico dell’odierna appellante risultava solo un’annotazione
perché "non in regola con l’assolvimento degli obblighi di
regolarità contributiva"; tale essendo l’annotazione, essa
non può essere convertita – neppure dal T.A.R., in accoglimento
di un ricorso incidentale che, in sostanza, finirebbe con il censurare il titolo
dell’iscrizione operata dall’Autorità nel casellario informatico
sulla base della segnalazione operata dalla stazione appaltante di altra gara
– in un’iscrizione, mai avvenuta, per supposta "falsa dichiarazione".
Diversamente, verrebbe meno non solo ogni possibilità di difesa in sede
amministrativa per l’impresa, ma soprattutto si aprirebbe la porta alla
più alta incertezza giuridica, ben oltre i termini di impugnazione del
primo provvedimento di iscrizione.
Sicché quest’ultimo non può che rilevare, nelle gare successive,
quale mero fatto storico e, dunque, nei termini in cui ha avuto luogo.
Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo di appello, va disatteso il
ricorso incidentale che erroneamente il T.A.R. ha accolto.
3. – Per effetto di ciò, si deve in questa sede conoscere del merito
del ricorso principale (il cui esame è stato impedito in prime cure dalla
ritenuta fondatezza di quello incidentale), riproposto dall’appel-lante
con il secondo motivo di gravame e volto a censurare l’erroneità
della valutazione di anomalia dell’offerta formulata dall’appellante
(ribasso del 29,29 %, a fronte di quello del 22,23 dell’aggiudicataria).
Al fine di vagliare la correttezza della valutazione in proposito operata della
stazione appaltante, si è svolta una C.T.U., di contenuto analogo a quella
già svolta in primo grado relativamente ad altra impresa, ivi parimenti
ricorrente nell’ambito della stessa gara.
L’esito dell’imcombente istruttorio ha dimostrato, ad avviso del
Collegio, la fondatezza anche del secondo motivo di appello.
In esito a un’approfondito studio delle vicende occorse, i tecnici incaricati
– gli stessi, peraltro, che già avevano trattato in primo grado
la questione in relazione all’offerta, pure ritenuta anomala, di un altro
concorrente – hanno concluso "che le valutazioni espresse dalla commissione
di gara, seppur nella maggior parte dei casi formalmente coerenti con i criteri
e le regole di giudizio dettate dalla scienza e dalla tecnica, non hanno, tuttavia,
il grado d’approfondimento necessario per un’esaustiva valutazione
dei costi correlati all’offerta presentata".
Viceversa, "la verifica eseguita, con riferimento ai rilievi mossi dalla
commissione all’offerta dell’A.T.I. ed alle deduzioni di risposta
della stessa, porta … a sintetizzare, quantificando i maggiori e minori
costi, come segue: … € 157.971,69" (di maggiori costi finali).
"In conseguenza dei maggiori costi stimati, l’utile dell’impresa
si riduce dal 4,00%, previsto nell’offerta, al 3,44% effettivo".
Tenendo altresì conto dell’ultrannualità dell’appalto,
da eseguirsi "a prezzo fisso", e della conseguente incidenza dell’inflazione
(che i consulenti hanno ipotizzato, ratione temporis, al 2% annuo per tutti
i 20 mesi di durata prevista dei lavori, con relativi costi costanti durante
detto periodo) hanno affermato – in esito ad un calcolo che il Collegio
non ritiene di dover (far) verificare, non essendovi contestazioni specifiche
sul punto – che "nel caso in esame l’utile netto effettivo
dell’A.T.I. risulta, quindi, pari a: € 1.086.581,29 – 314.832,58
= € 771.748,71, corrispondente ad una percentuale del 2,42%".
Tale risultato dimostra che, contrariamente a quanto opinato in sede di amministrazione
attiva, l’offerta formulata dall’appellante non era in sé
anomala, ma invece atta a produrre un apprezzabile utile per l’impresa
offerente (vieppiù ove l’indicata percentuale si ponga in rapporto
all’importo dei lavori da appaltare, pari a circa € 46.200.000).
Le estreme difese degli appellati hanno cercato, anche a mezzo dei consulenti
tecnici di parte, di "confutare il metodo seguito dai consulenti d’ufficio
per riscontrare i quesiti loro rivolti, le omissioni ricostruttive e gli esiti
della consulenza".
Il Collegio, nondimeno, ritiene di condividere integralmente e di far proprie
le conclusioni cui sono pervenuti i cc.tt.uu. incaricati.
Tali conclusioni appaiono infatti frutto di uno studio articolato, completo
e convincente nonché, per quanto è dato riscontrare, privo di
palesi vizi logici e di evidenti incongruenze.
Esse non sono sostanzialmente scalfite dalle contrarie affermazioni degli appellati
(che, assumendo la prevalenza delle valutazioni tecniche operate dall’amministrazione
su quelle poste a base della C.T.U., finiscono col negare in radice l’ammissibilità
di quest’ultima), le quali neppure sono tali da indurre a richiedere chiarimenti
o controdeduzioni ai consulenti d’ufficio, né – a fortiori
– a disporre secondo quanto prevede, per casi particolari e gravi, l’art.
196 c.p.c..
4. – In conclusione, disattesosi l’appello n.r.g. 1067/2006, va
invece ora accolto quello n.r.g. 810/2006, con le conseguenziali statuizioni
in ordine alle spese di giudizio ed a quelle per l’espletata C.T.U., come
indicato in dispositivo; vanno perciò annullatati gli atti impugnati
dall’appellante in prime cure, che andrà reintegrata in forma specifica
con la stipulazione del contratto d’appalto, ove ancora possibile, o risarcita
per l’intero, ovvero per la parte di lavori non affidati.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede
giurisdizionale, riuniti gli appelli in epigrafe e disatteso con decisione 2
marzo 2007, n. 116, l’appello n.r.g. 1067/2006, defintivamente pronunciando
accoglie l’appello n.r.g. 810/2006 e per l’effetto, in riforma della
sentenza gravata, annulla gli atti impugnati in primo grado, disponendo la reintegrazione
in forma specifica dell’appellante se ancora possibile o, in difetto,
il risarcimento dei danni da liquidarsi in base all’art. 35 del D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 80.
Condanna il Comune di Messina e l’A.I.A. Costruzioni s.p.a., in solido,
a rifondere all’appellante le spese del doppio grado di giudizio, che
liquida in complessivi € 10.000, oltre accessori di legge ed oltre spese
di C.T.U., come liquidate con separato decreto.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso a Palermo il 2 aprile 2008 dal Consiglio di Giustizia amministrativa
per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio
con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli,
Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Fillippo Salvia, componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Ermanno de Francisco, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria
il 23 settembre 2008
Appaltiecontratti.it






















