Come noto, in data 15 maggio 2008 è entrato in vigore il D.lgs n. 81
del 9 aprile 2008, pubblicato sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta
ufficiale del 30 aprile 2008, recante“Attuazione dell’articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”.
L’art. 26 del Decreto, in particolare, disciplina gli obblighi del datore
di lavoro connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione,
introducendo alcune modifiche rispetto alla previgente disciplina di cui all’art.
7 della legge n. 626/1994. Il presente contributo, articolato in forma di commento
comma per comma, intende offrire una disamina puntuale delle stesse, necessaria
per gli operatori a qualsiasi livello, in considerazione delle diverse conseguenze,
anche di carattere penale, connesse alla normativa di cui trattasi.
Comma 1
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all`impresa appaltatrice
o a lavoratori autonomi all`interno della propria azienda, o di una singola
unità produttiva della stessa, nonché nell`ambito dell`intero
ciclo produttivo dell`azienda medesima:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all`articolo
6, comma 8, lettera g), l`idoneità tecnico-professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in
appalto o mediante contratto d`opera o di somministrazione. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è
eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria
e artigianato;
2) acquisizione dell`autocertificazione dell`impresa appaltatrice o dei lavoratori
autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale,
ai sensi dell`articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell`ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione
e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Il periodo introduttivo del comma 1 era stato già sostituito dal comma
910 dell`art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Le modifiche hanno pertanto riguardato
le modalità da seguire per effettuare gli obblighi di verifica di idoneità
tecnico-professionale, riferiti alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi
in relazione ai lavori da assegnare, dl momento che la disciplina previgente
si limitava a predisporre che tale verifica avvenisse “anche attraverso
l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato”.
Il Testo Unico, invece, impone che tale verifica venga svolta seguendo determinate
modalità che dovranno essere previste da un apposito regolamento, di
cui all’art. 6 comma 8 lettera g), relativo alla disciplina della qualificazione
delle imprese, da emanarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Testo
Unico (e quindi entro il 16 maggio 2009).
Il D.Lgs n. 81/2008 contiene un elemento innovativo anche in ordine all’ambito
applicativo della disciplina che, nella previgente formulazione, si riferiva
soltanto ai contratti di appalto e d’opera, mentre oggi è espressamente
applicabile anche ai contratti di somministrazione, dei quali fa peraltro espressa
menzione la rubrica dell’art. 26.
Il comma 1, inoltre, predispone un regime transitorio per l’effettuazione
delle verifiche fino all’entrata in vigore dell’apposito regolamento
di cui sopra. Fino a tale data, la verifica dovrà essere eseguita attraverso
le seguenti modalità: da un lato, è contemplata l’acquisizione
del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
dall’altro, è prevista l`autocertificazione da parte dell`impresa
appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità
tecnico professionale.
La norma non chiarisce, invero, se le modalità siano tra loro alternative
o se i documenti citati debbano essere tutti prodotti, dovendosi pertanto optare
– salvo che intervengano chiarimenti da parte delle competenti autorità
– per tale ultima, più cautelativa, opzione.
Comma 2
Nell`ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all`attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
sul lavoro incidenti sull`attività lavorativa oggetto dell`appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell`esecuzione dell`opera complessiva.
Nel caso di affidamento dei lavori di cui al comma 1, l’art. 7 comma
2 della legge n. 626/1994 prevedeva in capo al datore di lavoro obblighi di
cooperazione nella “attuazione delle misure di prevenzione e protezione
dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto
dell’appalto” (lettera a) e obblighi di coordinamento per “gli
interventi di protezione e prevenzione dai rischi” relativi alle attività,
con necessità di informarsi “anche al fine di eliminare rischi
dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione
dell’opera complessiva”.
L’art. 26 comma 2 del T.U. interviene su tale dettato normativo, andando
ad estendere la disciplina anche ai subappaltatori. Si tratta di una modifica
molto rilevante, in quanto nella previgente formulazione tale estensione non
era prevista e, trattandosi di disposizioni assistite da sanzioni penali, non
si sarebbe potuto procedere all’interpretazione analogica per estendere
la disciplina in esame anche ai subappaltatori.
Comma 3
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento
di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato
al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al
25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento
di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri
dell`attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Il comma in esame nella precedente formulazione, introdotta dall`art. 3, L.
3 agosto 2007 n. 123, entrata in vigore il 25 agosto 2007, obbligava il committente
a promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, predisponendo
“un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze” da
allegare al contratto.
Tale obbligo risulta confermato nel Testo unico, e dunque il committente, nell’ambito
della cooperazione e del coordinamento prescritti al comma precedente, ha l’obbligo
di elaborare un unico documento di valutazione rischi, che indichi le misure
adottate in tal senso al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile,
ridurre al minimo i rischi di interferenze.
Significativa è quindi la novità sotto questo profilo, che giudica
sufficiente, ai fini del corretto comportamento del committente, un’attività
tesa alla minimizzazione del rischio, qualora non sia oggettivamente possibile
perseguire la sua eliminazione.
Il comma in esame introduce, inoltre, un regime transitorio per i “contratti
stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 e ancora in corso alla data del 31
dicembre 2008”. Al riguardo, dunque, possiamo distinguere 3 ipotesi ,
ciascuna con un regime distinto:
1. contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 e conclusi entro il 31
dicembre 2008: continua ad applicarsi il regime previgente, che non prevedeva
l’obbligo di adottare tale documento;
2. contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 e ancora non conclusi
alla data del 31 dicembre 2008 : si applica il regime transitorio, e pertanto
il committente deve allegare al contratto entro il 31.12.2008 il documento in
questione;
3. contratti stipulati successivamente al 25 agosto 2007: si applica il nuovo
regime.
Comma 4
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità
solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali
e assicurativi, l`imprenditore committente risponde in solido con l`appaltatore,
nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni
per i quali il lavoratore, dipendente dall`appaltatore o dal subappaltatore,
non risulti indennizzato ad opera dell`Istituto nazionale per l`assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell`Istituto di previdenza per il
settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano
ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell`attività delle
imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Si tratta di una disposizione che è stata recentemente aggiunta dal
comma 910 dell`art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, per sancire la responsabilità
solidale tra committente, appaltatore e ciascuno dei subappaltatori per tutti
i danni per i quali il lavoratore non risulti indennizzato dall’INAIL.
L’art. 26 comma 4 T.U., riprendendo la medesima formulazione fa espressamente
salve, per evitare dubbi, “le disposizioni di legge vigenti in materia
di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni
e dei contributi previdenziali e assicurativi”.
In secondo luogo, la norma in esame fa ora riferimento anche alla IPSEMA, mentre
la precedente formulazione limitava il richiamo all’INAIL, come soggetto
che non avesse provveduto ed erogare l’indennizzo per l’infortunio,
così quindi ampliando il novero dei danni per i quali opera la responsabilità
solidale.
Da ultimo, e si tratta della novità di maggiore rilievo, viene specificato
che la norma in questione non è applicabile ai danni che siano conseguenza
dei rischi specifici dell’attività d’impresa, così
introducendo un significativo e potenzialmente problematico distinguo in ordine
alle tipologie di danni per i quali potrà operare la responsabilità
solidale.
Comma 5
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche
qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto,
di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di
beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere
specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell`articolo 1418
del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare
riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento
ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007
i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre
2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali
dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Il successivo comma 5 del Testo Unico sostituisce il testo del comma 3ter della
legge n. 626/1994, anch’esso aggiunto dall`art. 3, L. 3 agosto 2007, n.
123, ma non ripropone la parte iniziale di tale comma, che ha piuttosto assunto
carattere autonomo e generale nel testo dell’art. 26, comma 7, del Testo
Unico.
Il comma 5 prescrive l’obbligo di indicare i costi contrattuali relativi
alla sicurezza sul lavoro, in riferimento ai singoli contratti di subappalto,
di appalto e di somministrazione, di cui agli artt. 1559 (somministrazione,
esclusa quella ad oggetto beni e servizi essenziali), 1655, 1656 (appalto e
subappalto) e 1677 (appalto avente ad oggetto prestazioni continuative o periodiche
di servizi, per il quale il codice prevede l’applicazione congiunta delle
norme sull’appalto e di quelle sulla somministrazione) del codice civile.
Già in precedenza erano inclusi i contratti di somministrazione, ma non
vi era l’esclusione per quelli aventi ad oggetto beni e servizi essenziali.
Innovativo è anche il riferimento all’art. 1677 cod. civ., che
determina un ampliamento del novero di contratti soggetti all’obbligo
in questione.
La circostanza di maggiore rilievo è tuttavia rappresentata dalla nuova
formulazione del testo la quale, a differenza della precedente, precisa che
tale obbligo è previsto a pena di nullità ai sensi dell’art.
1418 del codice civile, il quale dispone la nullità del contratto in
caso di contrarietà a norme imperative, mancanza dei requisiti, illiceità
della causa o dei motivi nel caso di cui all’art. 1345 c.c., mancanza
dei requisiti dell’oggetto, e negli altri casi previsti dalla legge.
Non è invero chiaro se la modifica costituisca una mera interpretazione
autentica del regime previdente o se possa considerarsi un autentico elemento
di novità.
Il comma in esame inserisce anch’esso, analogamente al comma 3, un regime
transitorio, relativo ai contratti stipulati prima del 25 agosto 2007, data
di entrata in vigore della L n. 123/2007. In riferimento a tali contratti, il
T.U. prescrive l’obbligo di indicare comunque i costi della sicurezza
del lavoro entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti, a tale data,
siano ancora in corso di esecuzione. Anche in riferimento a tale comma, dunque,
è possibile riscontrare tre diverse possibilità:
1. contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 e che si concluderanno entro
il 31 dicembre 2008: non sussiste un obbligo specifico di indicazione dei costi;
2. contratti stipulati prima del 25 agosto 2007, qualora risultino ancora in
corso alla data del 31 dicembre 2008: in capo alle imprese sussiste l’obbligo,
entro il 31 dicembre, di indicare i costi relativi alla sicurezza sul lavoro.
3. contratti stipulati dopo il 25 agosto 2007: si applica il regime del T.U.
ed è previsto, pena la nullità del contratto, l’obbligo
di indicare specificamente i costi della sicurezza sul lavoro, con particolare
riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.
Infine, il comma in esame, rispetto alla legge n. 626/1994, restringe il novero
di soggetti legittimati ad accedere, su richiesta, ai dati relativi ai costi:
oltre al rappresentante per la sicurezza, hanno oggi titolo per accedere non
più tutte “le organizzazioni sindacali dei lavoratori”, ma
soltanto “gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a livello nazionale” .
Comma 6
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell`anomalia
delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici,
di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che
il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro
e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato
e risultare congruo rispetto all`entità e alle caratteristiche dei lavori,
dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro
è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi,
delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici
e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile,
il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo
del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
I successivi commi dell’art. 26 T.U. ripropongono e rimandano a disposizioni
contenute nella legge delega n. 123/2007.
In particolare, l’art. 26 comma 6 T.U. riporta senza modifiche il testo
dell’art. 86 comma 3bis del d.lgs. n. 163/2006, come modificato e sostituito
dall’art. 8 della legge n. 123/2007. La norma in esame, con riguardo alla
predisposizione delle gare di appalto e alla valutazione dell’anomalia
delle offerte, prescrive agli enti aggiudicatori degli oneri di valutazione,
in particolare tesi a “valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza,
il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all`entità
e alle caratteristiche dei lavori, dei `servizi o delle forniture”.
Comma 7
Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, come da ultimo modificate dall`articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto
2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni
del presente decreto.
L’art. 26 comma 7 stabilisce che il Testo Unico si applica solo per quanto non diversamente disposto dal Codice degli Appalti (D.Lgs n. 163/2006). Si tratta, dunque, di un richiamo analogo a quello già operato dall’art. 7 comma 3ter della legge n. 626/1994.
Comma 8
Nell`ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto,
il personale occupato dall`impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere
munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente
le generalità del lavoratore e l`indicazione del datore di lavoro.
La disposizione ripropone il dettato normativo di parte dell’art. 6 comma
1 della legge n. 123/2007, relativo all’obbligo per il personale di essere
munito di apposita tessera di riconoscimento: “Nell`ambito dello svolgimento
di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall`impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera
di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le Generalità del
lavoratore e l`indicazione del datore di lavoro”.
La parte residua dell’art. 6 comma 1 L. n. 123/07 è invece confluito
nell’art. 20 comma 3, Testo Unico: “I lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”.
Sistema sanzionatorio
Il Testo Unico sulla sicurezza predispone, infine, un sistema sanzionatorio
che non si discosta in maniera sensibile dal modello precedente, ma introduce
comunque alcuni cambiamenti.
In particolare, l’art. 55 comma 4 prevede sanzioni penali per il datore
di lavoro e il dirigente, che abbiano violato alcuni dei doveri previsti dal
T.U. Per il comportamento in violazione dell’art. 26 comma 1, lettera
b), vale a dire il mancato rispetto degli obblighi di informativa sui rischi
specifici dell’ambiente dove i lavoratori operano, il T.U. prevede l’arresto
dai 3 ai 6 mesi o l’ammenda da € 2000 a 5000, a fronte dell’arresto
dai 2 ai 4 mesi e dell’ammenda da 1 a 5 milioni di lire previsti dalla
legge n. 626/1994 per la violazione dell’art. 7 commi 1 e 3 (precedente
formulazione).
Più severa rispetto al passato è anche la pena per la violazione
dei commi 1 e 2, lettere a) e b), vale a dire i restanti obblighi di verifica
di idoneità, di cooperazione e di coordinamento; per tali contravvenzioni
è previsto l’arresto dai 4 agli 8 mesi o l’ammenda da €
1500 a 6000. La disciplina previgente, per le violazioni analoghe, allora previste
all’art. 7 comma 2 della legge n. 626/1994, prevedeva l’arresto
dai 3 ai 6 mesi o l’ammenda dai 3 agli 8 milioni di lire.
La violazione dell’art. 26 comma 8 T.U., relativa alla tessera di riconoscimento,
comporta per il datore di lavoro una sanzione amministrativa pecuniaria da €
100 a 500 per ciascun lavoratore. Sotto questo profilo, la sanzione non è
stata modificata rispetto a quanto previsto dall’art. 6 comma 3 della
legge delega.
Ediliziaurbanistica.it






















