Si può riapprovare il progetto della stessa
opera pubblica dopo la scadenza del termine di completamento delle procedure
espropriative, a condizione che: siano espressamente indicate le ragioni
di forza maggiore che hanno impedito la regolare e tempestiva definizione della
procedura espropriativa e che venga effettuata una nuova valutazione dell’attualità
e della concretezza dell’interesse pubblico a realizzare l’opera.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
sez. I^ ter
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 13858/2001–R.G. proposto dalla
Società Montebello a r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa
dagli avv. I. Abrignani, T. Saragò e C. Abbate e con gli stessi presso
lo studio del primo in Roma, Piazzale delle Belle Arti n.8, elettivamente domiciliata;
contro
- il Prefetto p.t. della provincia di Roma, n.c.;
- la Metro s.p.a. in persona del l.r. p.t. rappresentata e difesa dall’Avv.
L. Bagolan e con lo stesso selettivamente domiciliata in Roma, alla via Tiburtina
n.770 – Ufficio Legale MET. RO s.p.a. - ;
- la Federici Stirling s.p.a., in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa
dagli avv. G. Lais e P. Tanferna presso il cui studio, in Roma, alla via C.
Monteverdi 20, è selettivamente domiciliata;
e nei confronti
dei Ministeri dei Trasporti e della Navigazione nonché dei Lavori Pubblici,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
per l`annullamento
- del decreto del Prefetto di Roma dell’11.7.2001, successivamente notificato,
con cui è stata pronunciata l’espropriazione in favore di Metro
s.p.a. delle aree necessarie al potenziamento ed ammodernamento della Ferrovia
Roma Prima Porta, tra cui quelle in proprietà della ricorrente;
- di ogni atto presupposto compreso il d.m. del 21.6.2001 – mai notificato
alla ricorrente – col quale è stata disposta una nuova dichiarazione
di p.u., indifferibilità ed urgenza delle opere in questione mediante
il rinnovo del decreto appropriativi delle stesse ed è stato, altresì,
fissato al 31.12.2001 il nuovo termine per il completamento dei lavori e delle
procedure espropriative; nonché:
per ottenere
l’accertamento e la declaratoria dell’accessione invertita formatasi sulle medesime aree in conseguenza sia della scadenza dei termini in relazione ai quali l’occupazione poteva dirsi legittima che del completamento dei lavori concernenti la suddetta opera pubblica e, per l’effetto, la condanna dell’Ente espropriante al pagamento delle somme che verranno accertate come dovute a titolo del risarcimento del danno ingiusto derivante da quanto sopra, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l`atto di costituzione in giudizio della Metro s.p.a., della Federici
Stirling s.p.a e delle amministrazione statali evocate;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 03.4.2008 la relazione del Consigliere
Pietro Morabito ed uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza;
FATTO
- che con d.d. del Ministero dei Trasporti del 9.4.1996 venne
approvato il progetto esecutivo relativo alle opere civili ed alle opere di
armamento della tratta Roma Prima Porta- Roma Montebello della Ferrovia Roma
Prima Porta presentato dal Concessionario dei relativi lavori (ATI avente come
mandataria l’Impresa Federici Stirling s.p.a), statuendo la p.u., indifferibilità
e urgenza delle predette opere nonché i termini per l’inizio e
completamento delle procedure espropriative (termine quest’ultimo stabilito
al 9.4.2001);
- che parte ricorrente è proprietaria delle aree, in gravame identificate
nei loro dati catastali, interessate dal progetto di cui al precedente periodo
ed assoggettate ad occupazione d’urgenza, per effetto del decreto prefettizio
dell’11.6.1996, per la durata massima di anni cinque a decorrere dalla
data predetta;
- che con d.d. del Ministero dei Trasporti del 21.6.2001 è stata adottata
una nuova dichiarazione di p.u., indifferibilità ed urgenza delle opere
già individuate nel d.d. del 9.4.2001 fissando al 31.12.2001 il termine
per il completamento dei lavori e delle procedure espropriative; mentre con
decreto del Prefetto di Roma del 21.9.2001 è stata pronunciata l’espropriazione
delle aree della ricorrente sopra indicate;
- che la ricorrente, col gravame in epigrafe, lamenta l’illegittimità
dei predetti decreti, ministeriale e prefettizio, in quanto il primo degli stessi
intervenuto dopo il quinquennio di occupazione temporanea e dunque allorquando
la precedente dichiarazione di p.u, era già scaduta; evento questo cui,
ad avviso della ricorrente, fa da corollario la perdita del potere espropriativo
e la maturazione – stante l’irreversibile trasformazione del bene
occupato - della c.d. accessione invertita con insorgenza del diritto dell’ex
proprietario dell’area interessata dall’accessione de qua di una
somma corrispondente all’indennità di esproprio senza abbattimento
del 40% maggiorata del 10% ai sensi dell’art.3 comma 65 della legge n.662
del 1996;
- che si sono costituiti in giudizio, con atto di mero stile, il Ministero dei
Trasporti e la Federici Stirling s.p.a.;
- che si è costituita in giudizio la Metro – Metropolitana di Roma
s.p.a – deducendo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione dell’adito
Tribunale nonché, in rito, l’esigenza di una declaratoria di interruzione
del processo; esigenza da correlarsi alla soggezione a procedura di amministrazione
straordinaria della Federici Stirling s.p.a. e all’intervenuta nomina
dei Commissari straordinari disposta con d.m. 16.10.2002 pubblicato sulla G.U.
n.260 del 6.11.2002; e deducendo, nel merito, l’infondatezza del gravame;
DIRITTO
- che la controversia ruota intorno a procedura di espropriazione non governata
ratione temporis dalle norme sostanziali del T.U. n.327 del 2001 ed anteriormente
alla pronuncia della C.C.le n.191 del 2006 che ha inciso sull’art.53 del
predetto T.U.; ragion per cui – ed in sintonia al condivisibile insegnamento
recato dall’Ad.Pl. del Cons.St. n.9 del 2007 - nella materia dei procedimenti
di esproprio sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie
nelle quali si faccia questione – naturalmente anche ai fini complementari
della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione
di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con
essa congruenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state
espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato
dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi;
- che non v’è spazio, nel caso in trattazione, per l’applicazione
dell’art.300 del c.p.c atteso che la Federici Stirling s.p.a è
stata (non dichiarata fallita ma) ammessa alla procedura di amministrazione
straordinaria (art.30 L. n. 270 del 1999) che presuppone, ex art.27 della stessa
legge, la presenza di concrete prospettive di recupero dell`equilibrio economico
delle attività imprenditoriali; il che esclude, in radice, la fondatezza
dell’eccezione in trattazione;
- che l’art.13 della legge n.2359 del 1865, applicabile senza riserve
alla fattispecie in esame, prevede – oltre alla possibilità di
prorogare i termini, stabiliti nell’atto che dichiara un’opera di
p.u., entro i quali dovranno compiersi le espropriazioni ed i lavori (comma
2) – l’ulteriore possibilità, trascorsi detti termini, di
procedersi alle espropriazioni in forza di una nuova dichiarazione ottenuta
nelle forme prescritte da tale legge (comma 3);
- che, per pacifica giurisprudenza, la riapprovazione del progetto della stessa
opera pubblica, dopo la scadenza del termine di completamento delle procedure
espropriative (fissato nel provvedimento originario di approvazione dei lavori,
ai sensi dell`art. 13 l. n. 2359 del 1865) è consentita alla duplice
condizione che siano espressamente indicate le ragioni di forza maggiore che
hanno impedito la regolare e tempestiva definizione della procedura espropriativa
e che venga effettuata una nuova valutazione dell`attualità e della concretezza
dell`interesse pubblico a realizzare l`opera (cfr., ex multis, Cons.St., n.4894
del 2005; nn. 6074 e 5443 del 2002);
- che nel caso di specie il d.d. del 21.6.2001 contiene sia l’indicazione
delle ragioni che hanno comportato la riapprovazione della p.u., urgenza ed
indifferibilità delle opere ed esplicitamente richiama il permanere dell’interesse
pubblico alla realizzazione dell’intero progetto di cui in premessa;
- che l’unico motivo di diritto sollevato dalla ricorrente ed imperniato
esclusivamente sull’assunto della perdita del potere espropriativo per
effetto della sola tardività del predetto decreto ministeriale si rivela
pertanto chiaramente infondato;
- che le spese di lite possono compensarsi tra le parti in causa;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ ter respinge
il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall`Autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. I^ ter nella Camera di Consiglio del 03.4.2008.
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