di Marco Agliata (Edil Tecnico)
La disciplina degli incentivi per i Tecnici della PA è regolata dall’articolo 113 del Codice e prescrive la costituzione di un fondo (a valere sugli stanziamenti relativi ai lavori da eseguire) pari al 2% sull’importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per:
– le attività di programmazione della spesa,
– per la verifica preventiva dei progetti,
– per la predisposizione delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici,
– per le funzioni di responsabile unico del procedimento,
– per la direzione dei lavori o la direzione dell’esecuzione, di collaudo tecnico e amministrativo o verifica di conformità, di collaudo statico.
Restano fuori dall’applicazione dell’incentivo del 2% le attività di:
– progettazione,
– coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
– di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
– ulteriori altri incarichi (consulenze specialistiche) se ritenute necessarie a supporto dell’attività del Rup e che devono essere conferiti in conformità con le procedure indicate dal Codice.
Incentivi al personale tecnico della PA: le condizioni
Nella valutazione delle condizioni che interessano l’incentivo del 2% possono verificarsi, alla data attuale, due situazioni diverse e relative nel primo caso agli interventi in corso e che ricadono nella disciplina del vecchio Codice e nel secondo caso per quelli che rientrano nell’applicazione delle norme in vigore dal 19 aprile 2016 con il Nuovo Codice degli Appalti.
L’assegnazione degli incentivi per la progettazione e per le attività tecnico-amministrative relative a procedure di gara avviate prima del 19 aprile 2016 è disciplinata dall’articolo 92 del d.lgs. 163/2006 (ancora in vigore solo per le gare affidate prima del 19 aprile 2016) che prevede, in sintesi, quanto segue:
l’inserimento, nel quadro economico dell’intervento, della previsione di spesa per gli incentivi secondo i criteri di calcolo indicati dagli articoli 92 e 93 del d.lgs. 163/2006;
il limite del 2% di cui all’articolo 93, comma 7-bis del citato decreto è riferito all’importo posto a base di gara e costituisce la percentuale massima applicabile;
l’osservanza, per l’assegnazione degli incentivi, del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo del singolo dipendente, previsto dall’articolo 93, comma 7-ter (introdotto dall’art. 13-bis della legge 114/2014) e confermato con successivo parere ANAC AG 41/2015/AC;
le risorse o quota parte delle stesse, del fondo per la progettazione di cui all’articolo 93, comma 7-ter del d.lgs. 163/2006 (attribuibili fino alla concorrenza del limite del 2%) non sono destinabili al personale con qualifica dirigenziale;
la nomina del Rup e la individuazione dei soggetti tecnici interni alla stazione appaltante destinati allo svolgimento delle mansioni oggetto degli incentivi con individuazione delle percentuali di pertinenza per i vari soggetti;
nelle spese tecniche del quadro economico di ciascun intervento sono inserite le spese per l’assicurazione dei dipendenti impegnati nelle attività indicate;
la determina di approvazione degli incentivi viene sottoscritta dal Rup e contiene una dettagliata individuazione dei soggetti destinatari e dei relativi importi assegnati;
divieto di estensione dell’incentivo agli appalti di fornitura e servizi (art. 92, commi 5 e 6, d.lgs. 163/2006).
L’assegnazione degli incentivi per le attività tecnico-amministrative (esclusa la progettazione ed escluso coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione) relative a procedure di gara avviate dopo il 19 aprile 2016 è disciplinata dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 che prevede, in sintesi, quanto elencato di seguito:
a valere sugli stanziamenti per la programmazione della spesa, verifica dei progetti, predisposizione delle procedure di gara, per le funzioni di Rup, per la direzione dei lavori, per i collaudi (con esclusione della progettazione e del coordinamento della sicurezza), viene istituito un fondo non superiore al 2% (calcolato sull’importo dei lavori posti a base di gara) nelle spese previste per tali attività tecniche da assegnare ai dipendenti pubblici impegnati in tali attività;
le attività che rientrano nel 2% sono, pertanto: la programmazione della spesa, la verifica preventiva dei progetti, la predisposizione delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, le funzioni di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori o direzione dell’esecuzione, il collaudo tecnico e amministrativo o verifica di conformità, di collaudo statico;
i criteri di ripartizione del fondo indicato sono inseriti in appositi regolamenti approvati dall’amministrazione;
gli importi indicati sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione;
la corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile del servizio;
gli incentivi corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente – anche da diverse amministrazioni – non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
le risorse o quota parte delle stesse del fondo indicato non sono destinabili al personale con qualifica dirigenziale.
Applicabilità dell’incentivo a servizi e forniture
Per quanto riguarda l’applicabilità dell’incentivo del 2% anche ai servizi e forniture (a differenza di quanto previsto dal precedente art. 92, commi 5 e 6, d.lgs. 163/2006, ora abrogato) è necessario rilevare che il disposto dell’articolo 102, comma 6 del Codice (che richiama il comma 1 dello stesso articolo dove si fa riferimento al direttore dell’esecuzione) e quanto riportato dall’articolo 113, comma 2 sempre del Codice (che indica anche le funzioni di direttore dell’esecuzione tra quelle inserite nel 2%) e il disposto del successivo comma 3 dello stesso articolo che indica la ripartizione della quota dell’80% del fondo di incentivazione da destinare a “… ciascuna opera, lavoro, servizio, fornitura” consentono di affermare che l’incentivo del 2% può essere riconosciuto anche per le attività svolte per le gare e procedure per servizi e forniture dal Rup/direttore dell’esecuzione e altri dipendenti interni.
La documentazione da preparare per ottenere gli incentivi
Sulla base di quanto indicato e ai fini dell’erogazione degli importi imputabili agli incentivi per le attività tecniche e amministrative la documentazione da predisporre risulta essere:
la determina di nomina del Rup;
la determina di approvazione (con riferimento al regolamento approvato dall’amministrazione) del dirigente o del Rup che documenti il completamento delle attività, l’indicazione delle persone impegnate e dei singoli importi assegnati a ciascun soggetto inclusa specifica dichiarazione di non superamento dell’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo per ciascun dipendente.
Tale documentazione rientra nelle competenze esclusive dell’amministrazione e dei relativi soggetti responsabili della gestione tecnico-amministrativa degli interventi anche ai fini della certificazione di elementi (non superamento dell’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo) che afferiscono ai dati sensibili del personale dipendente.