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19/05/2013 05:50
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L’ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento di Via.Quale fase progettuale si rivela più idonea?

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A. Scialò (Ufficio Tecnico n. 1/2009 1/1/2009) - Documento senza titolo

Con la sentenza n. 5093 del 15 luglio 2008, i giudici del Consiglio di Stato forniscono utili chiarimenti in merito ad una fase essenziale della procedura Via e cioè quella della “verifica di ottemperanza” alle prescrizioni Via, da ritenersi oggi appositamente normata nella nuova disciplina procedurale di cui al vigente Codice ambientale (artt. 28 e 29) nella fase del “monitoraggio”

L’indubbia rilevanza, sotto il profilo “ambientale”, dell’attività di monitoraggio successiva all’emanazione del provvedimento Via è di palmare evidenza ove si consideri che la pronuncia (che rimane pur sempre, in una prima fase, astratta) di compatibilità ambientale di un dato progetto non costituisce di per sé la garanzia che l’intervento risulti (nel concreto dei lavori) effettivamente “compatibile” con la realtà fisica nella quale il progetto andrà ad incidere.  Com’è ovvio, infatti, solo la puntuale attuazione del provvedimento VIA e delle eventuali indicazioni e prescrizioni dallo stesso previste, può garantire non solo il pieno rispetto delle sostanziali esigenze di tutela ambientale sottese alla valutazione quanto, altresì, il rispetto della compiuta legittimità dell’intero iter procedurale nel quale la pronuncia si inserisce (es. la Conferenza di Servizi). Ebbene, proprio la verifica, svolta dall’Autorità competente ai fini VIA, per accertare l’ottemperanza da parte del proponente alle prescrizioni del provvedimento VIA (o meglio, nella nuova terminologia adottata dal legislatore, “la corrispondenza del provvedimento alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale”), verifica inserita nella fase – in senso ampio e omnicomprensivo – del “monitoraggio”, assicura che progettazione e esecuzione dell’intervento si sviluppino in coerenza con le risultanze della VIA e quindi in modo compatibile con l’ambiente.

In relazione al suddetto adempimento dell’ottemperanza che, come detto, fa parte di tale fase di monitoraggio, la sentenza in commento, seppur prendendo in esame la specifica disciplina VIA regionale dell’Emilia Romagna, affronta l’interessante interrogativo relativo a quale sia la sede progettuale nella quale recepire le prescrizioni adottate in sede di VIA e cioè: queste ultime vanno recepite in sede di progettazione esecutiva o piuttosto mediante modifica del progetto definitivo e conseguente riapprovazione dello stesso?
Nella sentenza di primo grado sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato, i giudici del T.A.R. di Bologna avevano risolto il suddetto interrogativo affermando che l’adeguamento alle prescrizioni dettate dalla VIA sarebbe dovuto avvenire mediante la modifica e la riapprovazione del progetto definitivo, non potendo essere rinviata alla redazione del progetto esecutivo, perché altrimenti in tale ultima ipotesi:
a) sarebbe stato violato il principio del triplice livello di articolazione progettuale (preliminare, definitiva, esecutiva) delineato dalla legge n. 109/1994 e oggi riprodotto nel d.lgs. 163/2006 (il c.d. Codice dei Contratti Pubblici);
b) sarebbe stato precluso il controllo e la verifica del recepimento delle prescrizioni “che soltanto le norme partecipative a livello di progetto definitivo assicurano, non sussistendo alcuna possibilità di interloquire a livello di progetto esecutivo”.

I giudici di Palazzo Spada non hanno però ritenuto di aderire alla soluzione interpretativa accolta dal T.A.R. di Bologna, sulla base delle seguenti e condivisibili argomentazioni:
a )il progetto definitivo non è un documento cristallizzato ed immodificabile, ben potendo sopportare tutte quelle variazioni che incrementino l’efficienza dell’opera, ne riducano i costi in termini di valori giuridici protetti dall’ordinamento qual è l’ambiente (ed infatti, nella prassi autorizzativa dei progetti definitivi, spesso le amministrazioni dettano prescrizioni da porre in essere in fase esecutiva, senza che il progetto possa per ciò perdere la sua natura di progetto definitivo);
b) la fase amministrativa della verifica di ottemperanza alle prescrizioni VIA non compete ai privati cittadini e, più in generale al pubblico interessato, ma costituisce una fase di pertinenza della medesima Autorità che ha approvato il progetto ai fini VIA.

Con riguardo a tale ultimo profilo, è opportuno soffermare l’attenzione sul perspicuo ragionamento logico-giuridico svolto dal Consiglio di Stato. Quest’ultimo ha evidenziato come parrebbe illogico che “prescrizioni volte a mitigare gli impatti possano stravolgere l’opera già approvata nella sua conformazione sostanziale quale emerge dal progetto definitivo, al punto da rendere necessaria una nuova approvazione”.
Inoltre, il Consiglio ha rilevato come il mancato recepimento delle prescrizioni nel progetto definitivo non possa risolversi in un pregiudizio per il diritto dei privati, in particolare di quello alla partecipazione del procedimento al fine di controllare l’effettivo adeguamento del progetto alle varianti richieste.

A ben vedere, tale pregiudizio sarebbe, a rigore, pur sempre possibile tenuto conto, da un lato, dell’articolazione della procedura VIA regionale (del tutto affine, peraltro, a quella della VIA nazionale, anche nella sua più recente formulazione) che attribuisce la verifica di ottemperanza alla sola Autorità amministrativa, e dall’altro, che le esigenze partecipative non vengono in alcun modo tenute in considerazione nella fase della progettazione esecutiva, beninteso, laddove non vengano alterate le caratteristiche essenziali del progetto definitivo.
Pur non condividendo la posizione del Consiglio di Stato poco garantista delle istanze partecipative dei privati, va evidenziato che la sentenza in commento, per i principi giuridici nella stessa enunciati, costituisce un utile strumento per la “lettura” della normativa nazionale in tema di VIA, oggi recata dalla parte II, Titolo III del Codice Ambientale, sgombrando il campo da possibili equivoci interpretativi dell’articolo 28 che disciplina segnatamente le attività di monitoraggio .

Alla luce della pronuncia esaminata deve, infatti, ritenersi che, a meno che non vi siano diverse ed esplicite indicazioni nell’ambito del provvedimento di VIA, tutte le prescrizioni da quest’ultimo previste dovranno essere attuate nella fase di progettazione esecutiva. E, pertanto, in fase di “monitoraggio”, ad essere vagliata, rectius verificata, dall’Autorità competente – ex art. 28 del Codice – dovrebbe essere la corrispondenza del progetto esecutivo alle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA, senza necessità che si arrivi perciò ad una nuova approvazione della progettazione definitiva.

Le modalità per l’effettuazione di tale verifica (e, ovviamente, l’indicazione dei relativi organi) sembrano affidate, per espressa disposizione delle norme dell’art. 28, allo stesso provvedimento di compatibilità ambientale, dovendosi sovente registrare nella prassi delle pubbliche amministrazioni, la creazione, anche tramite specifici accordi procedimentali, di appositi organismi (es. il c.d. “osservatorio ambientale”) dotati di strutture agili e idonee a perseguire le finalità in parola.



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